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“FALSI DIRIGENTI”: ECCO LA SENTENZA REGIONALE DI MILANO.

 

Gli atti dell’Agenzia delle Entrate devono essere sottoscritti dal direttore che legittima la rappresentanza (artt. 66, 67 e 68 del D.L. 300/1999), le cui attribuzioni dirigenziali possono essere derogate solamente espressamente ed in forza di legge (art. 4, c.3, del D.Lgs. n. 165/2001). Il Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate stabilisce che l’Agenzia si conformi ai principi della L. 241/90 e che gli avvisi di accertamento siano sottoscritti direttamente dal direttore provinciale – nell’esercizio delle proprie prerogative dirigenziali – o, per sua delega, da altri dirigenti in sottordine o da semplici funzionari, a seconda della rilevanza e complessità degli atti. Alla illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 24, D.L. n. 16/2012, dell’art. 1, comma 14, D.L. 150/2013 e dell’art. 1, comma 8, D.L. 192/2014, dichiarata con la sentenza n. 37/2015 dalla Corte Costituzionale, consegue la decadenza di tutti gli incarichi dirigenziali illegittimamente conferiti in forza di tali decreti. Poiché l’art. 42, comma 1 e 3, D.P.R. n. 600/1973 e l’art. 56, comma 1, D.P.R. n. 633/1972 stabiliscono, a pena di nullità, che tutti gli atti impositivi devono essere sottoscritti da un dirigente, tali atti sono nulli, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 21 septies e 21 octies della L. 241/1990, in quanto afflitti da violazione di legge e da incompetenza ove siano stati sottoscritti da un dirigente illegittimo” (CTR Lombardia n. 2184 del 19 maggio 2015).

La sentenza completa  è disponibile gratuitamente per gli iscritti alla nostra newsletter.

 


CTR LOMBARDIA: SEMPRE NULLO L’AVVISO FIRMATO DAL “FALSO” DIRIGENTE.

 

La Commissione Tributaria Regionale di Milano, con la sentenza n. 2184/13/15 depositata il 19 maggio 2015, afferma espressamente che gli atti impositivi sottoscritti dai c.d. “dirigenti decaduti” sono invalidi, e che ciò può anche essere sollevato per la prima volta in appello. Inoltre che la nullità può essere rilevata anche d’ufficio dal Giudice.

La CTR di Milano si è rifatta alla, oramai, famosa Sentenza n. 37/2015 della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittima la prassi di nominare dirigenti senza concorso (si veda anche la CTP Milano n. 3222/25/15, CTP di Brescia n. 277/2015 e la CTP di Frosinone del 15 maggio 2015).

Quindi, per la giurisprudenza di merito (a differenza dell’Agenzia delle Entrate con i suoi comunicati) il fatto che il provvedimento sia sottoscritto da un funzionario che non poteva rivestire tale ruolo rappresenta un vizio talmente grave da compromettere, sempre e comunque, la validità dell’atto.

 


INPS: PRESCRIZIONE 5 ANNI ANCHE SE LA CARTELLA NON E’ IMPUGNATA.

 

Con sentenza del 6 maggio 2015 n. 4549 il Tribunale di Roma va contro la decisione della Cassazione del 24/02/2014 n. 4338.

Precisamente tale Cassazione, in relazione ad una cartella con oggetto contributi previdenziali, ha affermato che ”una volta divenuta intangibile la pretesa tributaria per effetto della mancata proposizione della opposizione alla cartella esattoriale ciò che può prescriversi è soltanto l’azione diretta all’esecuzione del titolo così definitivamente formatosipertanto non è più prescrivibile il diritto alla contribuzione in 5 anni, ma solamente l’azione diretta all’esecuzione in 10 anni (art. 2946 c.c.).

Il Tribunale di Roma, invece, ha respinto tale tesi ed ha confermato la prescrizione di 5 anni delle pretese contributive anche se la cartella non è stata impugnata, specificando che:

1.non può determinarsi l’allungamento del periodo di prescrizione di un credito per la non impugnazione della cartella, perché è l’intervento del Giudice a produrre tale effetto di allungamento della prescrizione (art. 2953 c.c.);

2.non vi è la possibilità di allargare tale effetto sulla prescrizione alle cartelle non impugnate per assenza di specifica norma;

3.l’estesione della prescrizione richiede, appunto, un accertamento giudiziale della fondatezza della pretesa che la non impugnazione da parte del contribuente non può produrre.

 


GOVERNO: DECRETO LEGGE PER RISOLVERE I “FALSI” DIRIGENTI DELL’AGENZIA.

 

Il Governo sta preparando un decreto d’urgenza per risolvere la questione dei “falsi” dirigenti dell’Agenzia delle Entrate. Pertanto, la stessa Agenzia sta pensando di inserire in tale Decreto Legge, con una norma interpretativa, una sanatoria ex lege che blocchi sul nascere il contenzioso sui provvedimenti firmati da tali funzionari dirigenti a tempo.

 


EQUITALIA PUÒ NOTIFICARE LE CARTELLE DI PAGAMENTO VIA POSTA

 

La Cassazione con Ordinanza del 12 maggio 2015 n. 9534 ha precisato, ulteriormente, che l’Equitalia può notificare direttamente lei le cartelle di pagamento tramite il servizio postale. Per chiarire le modalità di notifica delle cartelle si precisano le tipologia dei procedimenti notificatori:

–       con l’Agente Notificatore (art. 26, ultimo comma, D.P.R. n. 602/1973, art. 60 del D.P.R. n. 600/1973 e art. 139 e s.s. c.p.c.): la notifica della cartella è eseguita da soggetto terzo all’Equitalia, l’Agente Notificatore;

–       con Agente Notificatore che si avvale del servizio Postale: (art. 26 D.P.R. n. 602/1973 e Legge 890/1982): la notifica della cartella è eseguita da soggetto terzo all’Equitalia, l’Agente Notificatore, che, a sua volta, si serve del servizio Postale;

–       Direttamente dall’Equitalia (art. 26, comma primo e secondo, D.P.R. n. 602/1973): la Notifica della cartella è eseguita direttamente da Equitalia con raccomandata o tramite PEC.

Tale terza possibilità è il caso della sentenza qui richiamata. Questa modalità di notifica richiede solamente che Equitalia spedisca la cartella con raccomandata, non è necessario neppure un successivo invio della successiva raccomandata informativa nel caso in cui il destinatario dell’atto sia diverso del contribuente (per esempio la cartella è stata ritirata dal coniuge del debitore).

 


LE PRIME SENTENZE DI MERITO SUI “FALSI” DIRIGENTI.

 

Sulla delicata questione della legittimità degli atti amministrativi sottoscritti dai dirigenti senza averne la qualifica, dopo la sentenza della Corte Costituzionale con sentenza n. 37, del il 17 marzo 2015, si indicano qui alcune sentenze pro-contribuente ed alcune pro-fisco:

FAVOREVOLI AL CONTRIBUENTE

CTP di Milano n. 3222/25/15

CTP DI Brescia n. 277/2015

FAVOREVOLI AL FISCO

CTP di Gorizia n. 63/1/15

CTP di Macerata n. 150/2/15

 


SPETTA AL GIUDICE TRIBUTARIO LA DECISIONE SUI PIGNORAMENTI DI EQUITALIA

 

La CTR della Lombardia (Sent. n. 1590/42/2015, depositata il 17 aprile 2015) ha precisato quello che in giurisprudenza è, oramai, consolidato: in caso di pignoramento dell’Equitalia la competenza a decidere è della Commissione Tributaria se il contribuente, con la stessa impugnazione, contesta le cartelle sottostanti e prodromiche per il pignoramento.

Precisamente, anche se l’atto di pignoramento non è indicato nell’elenco (non tassativo) dell’art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992) si deve dare esclusiva importanza all’art. 2 del D.Lgs. n. 546/1992 interpretato assieme all’art. 57 del D.P.R. n. 602/1973 e, in ottemperanza del diritto alla difesa del contribuente, la Giurisdizione è del Giudice Tributario se si contesta il presupposto del tributo: la notifica delle cartelle di pagamento (si veda anche la Cass, SS. UU. N. 14667 del 05/07/2011, ctp Potenza n. 495 del 13 maggio 2014).

 


AGENZIA DELLE ENTRATE: CONFUSIONE E BLOCCO DELL’ATTIVITA’.

 

Dirigenti incaricati, soluzione in stand by. Mentre negli uffici dell’amministrazione finanziaria l’aria si fa sempre più pesante, con ex dirigenti incaricati che presentano certificato medico, altri che fanno il minimo indispensabile, altri ancora che devono fronteggiare una sorta di ammutinamento dai vecchi sottoposti ora pari grado, i tecnici dell’Agenzia delle entrate e della politica stanno ancora studiando una soluzione che li faccia uscire dall’impasse. Intanto l’attività dell’Amministrazione è, in pratica, bloccata, quasi del tutto, dal 17 marzo 2015 (by ItaliaOggi).

 


I “FALSI” DIRIGENTI INVIANO DIFFIDE AL DIRETTORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

 

Il sindacato UNADIS ha inviato, in questi giorni, al Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi, 150 diffide per gli Ex dirigenti (quelli decaduti dopo la Sentenza della Corte Costituzionale del 17 marzo 2015) chiedono che l’Agenzia stabilizzi il loro rapporto di lavoro dirigenziale riconvertendolo in rapporto di lavoro indeterminato ponendo nel nulla l’atto con cui venivano tolti gli incarichi e restituendo la retribuzione congelata. Inoltre diffidano il Direttore dal bandire il concorso prima di avere verificato l’effettiva esigenza di personale minacciando anche il ricorso alla giustizia comunitaria.

Intanto, la situazione negli uffici è sia di paralisi, che di danno nei confronti dell’attività dell’amministrazione. Precisamente, i funzionari incaricati non accettano deleghe di funzione ma solo di firma con la conseguenza che tutta l’attività di reale gestione è se non del tutto bloccata quanto meno rallentata.

 


TAR: NON C’E’ TREGUA PER I DIRIGENTI DELLE AGENZIE

 

Il Tar Lazio, Sez. II, con Sentenze nn. 6095 e 6097 del 29 aprile 2015 ha annullato il concorso da 69 posti di dirigente di seconda fascia presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, indetto il 16 dicembre 2011 (già sospeso in sede cautelare), dopo aver rilevato, a partire dalle prove scritte, alcune gravi irregolarità nell’operato della commissione esaminatrice nel metodo di valutazione dei compiti. Ora tali compiti dovranno essere riesaminati da altra commissione

 


ANCORA SUI “FALSI” DIRIGENTI. L’ELENCO DEI “NON DECADUTI”

 

Qui di seguito si indicano dei link del sito dell’Agenzia delle Entrate dove è pubblicato l’elenco dei dirigenti “non decaduti”, fino a febbraio 2015. Chi MANCA non è un dirigente oppure è decaduto:

Ruolo dirigenti:

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Agenzia/Amministrazione+trasparente/Personale/Dirigenti+cartella/Ruolo+dei+dirigenti+Entrate/

Curriculum dirigenti:

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Agenzia/Amministrazione+trasparente/Personale/Dirigenti+cartella/Curricula+e+dati+retributivi+dirigenti/

 


“FALSI” DIRIGENTI: LA RISPOSTA DELL’AGENZIA ALLA CTP MILANO N. 3222/12/15

 

A seguito della sentenza della CTP di Milano n. 3222/12/15, l’Agenzia delle Entrate sta sulle “difensive”.

Il 22 aprile 2015 ha fatto comunicato stampa, che si riporta:

Sentenza della Commissione Tributaria di Milano su atti sottoscritti da funzionari delegati. Nessun collegamento con la sentenza della Corte Costituzionale

In riferimento ad alcune errate notizie di stampa apparse oggi, si precisa che la Commissione tributaria provinciale di Milano, con sentenza n. 3222/25/15, non ha annullato l’atto di accertamento dell’Agenzia delle Entrate in quanto sottoscritto da un funzionario incaricato di funzioni dirigenziali decaduto per effetto della sentenza della Corte costituzionale del 17 marzo 2015, n. 37.

La Commissione, nella sua decisione, ha invece rilevato la nullità dell’atto in quanto “sottoscritto da soggetto non dotato di nona qualifica funzionale”, ritenendo non provata, in questo singolo giudizio, l’appartenenza del funzionario che ha sottoscritto l’atto alla carriera direttiva (ex nona qualifica funzionale). Attualmente alla carriera direttiva appartiene il personale di terza area funzionale non dirigente, che può essere delegato dal capo ufficio a firmare gli atti tributari come previsto dall’art. 42, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Si segnala a tal proposito che la Commissione tributaria provinciale di Gorizia, con decisione n. 63/01/2015, ha ritenuto che la sentenza della Corte costituzione del 17 marzo 2015, n. 37 “non debba comportare affatto la caducazione (nullità)” degli atti impugnati.
Roma, 22 aprile 2015″.

 


“FALSI” DIRIGENTI: LA PRIMA SENTENZA DELLA CTP DI MILANO CHE ANNULLA L’AVVISO DI ACCERTAMENTO

 

La Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 25, con la sentenza n. 3222/15, depositata il 10 aprile 2015, (disponibile per gli iscritti alla news-letter), è la prima, dopo la Sentenza della Corte Costituzionale n. 37 del 17 marzo 2015 (che ha dichiarato incostituzionale dell’ “indefinito protrarsi nel tempo di un’assegnazione asseritamente temporanea di mansioni superiori, senza provvedere alla copertura dei posti dirigenziali vacanti da parte dei vincitori di una procedura concorsuale aperta e pubblica”), ad annullare un avviso di accertamento sottoscritto da un funzionario cui erano stati conferiti incarichi dirigenziali senza concorso pubblico.

Precisamente, la Ctp ha accolto il ricorso precisando che l’art. 42 del dpr 600/73 prescrive che gli avvisi di accertamento devono essere sottoscritti, a pena di nullità, dal capo dell’ufficio o da altro impiegato della «carriera direttiva» da lui delegato. Nel caso specifico l’avviso non era stato firmato dal capo dell’ufficio (il direttore provinciale) bensì da un funzionario, asseritamente, da lui delegato.  Il ricorrente aveva espressamente chiesto in giudizio che l’Ufficio desse prova sia dell’esistenza di tale delega, sia della carriera direttiva del delegato. L’Ufficio aveva adempiuto alla prima richiesta, depositando la delega, ma non aveva dato dimostrazione della carriera direttiva.

Di conseguenza si può sconfessare il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi, che ha affermato che la sentenza della Corte Costituzionale non comporta illegittimità degli avvisi anche se sottoscritti da tali dirigenti, non serve quindi far “spendere soldi ai contribuenti per inutili ricorsi”.

 


NULLA LA NOTIFICA SE FATTA A MANI DI PERSONA CHE “APPARE” (MA NON È) DI FAMIGLIA. NON SERVE “QUERELA DI FALSO”

 

La Cassazione con sentenza del 17 dicembre 2014 n. 26501 ha affermato che “il “rigore” nella individuazione delle categorie di soggetti ai quali è possibile, secondo la previsione normativa [art. 139 c.p.c. n.d.r.], consegnare l’atto da notificare in luogo del destinatario è dunque d’obbligo, ed è pertanto da escludere che, (…) possa considerarsi rituale una notifica pacificamente effettuata non a mani di persona di famiglia bensì a mani di persona “che si comporta come tale”.

Pertanto, considerando che non sono assistiti da valenza probatoria privilegiata (fino a querela di falso ex art. 2700 c.c.) le attestazioni di circostanze che non sono state oggetto di percezione diretta da parte dell’agente notificatore, ma sono frutto di un giudizio sui fatti, elaborato dall’agente notificatore (esempio la valutazione, indicata in relata, che il consegnatario era persona di famiglia, addetto alla casa, all’ufficio o all’azienda), per tali circostanze è ammessa semplicemente la prova contraria per dimostrare la non veridicità dell’affermazione (vedi Cass. n. 9658/2000, Cass. n. 8799/2000, Cass. n. 4590/2000, Cass. n. 7763/1999, Cass. n. 16164/2003, Cass. n. 7827/2005, Cass. n. 24798/2005 e Cass. n. 14191/2000).

 


ACCERTAMENTO NULLO SE MANCA IL VERBALE DI CHIUSURA

 

Con sentenza del 17 aprile 2015 n. 7843, la Corte di Cassazione ha affermato che l’Amministrazione Finanziaria, in caso di accesso finalizzato al reperimento dei documenti, deve sempre concludere tali attività con un verbale, pena l’annullamento del successivo avviso di accertamento. Ciò in ottemperanza al principio del contradditorio che è una forma di applicazione del principio di difesa espresso nella Costituzione.

Precisamente la Cassazione (dopo aver ricordato che art.52 del DPR n. 633/1972 e l’art. 33 del DPR n. 600/1973 prevedono che per ogni accesso deve essere redatto un processo verbale di chiusura e che l’art. 12 della Legge n. 212/2000 impone di attendere 60 giorni, dall’emissione di tale verbale, prima di inviare l’avviso di accertamento) ha deciso che deve, obbligatoriamente, essere emesso un verbale di chiusura per ogni operazione posta in essere dall’Agenzia delle Entrate presso la sede del contribuente.

Tale decisione deve, inoltre, essere considerata con: 1. Cass. SS. UU. n. 18184/2013 che ha chiarito che l’inosservanza del rispetto del termine dei 60 giorni comporta la nullità del successivo atto; 2. Cass SS. UU. n. 19667/2014 che ha stabilito che tale termine dei 60 giorni deve essere rispettato anche per le verifiche, cosiddette, “a tavolino”; 3. Ordinanza della Cassazione n. 527/2015 che ha rimesso alle Sezioni Unite il quesito sul diritto del contraddittorio e sull’obbligatorietà di redazione di un verbale conclusivo anche nelle attività di controllo non precedute da accessi (tipi le verifiche “a tavolino”).

 


730 PRECOMPILATO, COME RICHIEDERLO

 

Da oggi 15 aprile 2015 sarà possibile richiedere la dichiarazione 730-precompilata sia all’Agenzia delle Entrate che all’INPS.

Per il primo è necessario avere il codice PIN delle Entrate che si può richiedere in diversi modi:

–       http://telematici.agenziaentrate.gov.it/Main/Registrati.jsp;

–       Per telefono 848.800.444;

–       Recandosi direttamente presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate.

Per l’INPS, invece, si deve richiedere altro PIN:

–       http://www.inps.it (scegliendo “servizi per il cittadino”);

–       Con la Carta nazionale dei servizi CNS.

 


RATEAZIONE BIS, LA SEMPLICE RICHIESTA BLOCCA AZIONI ESECUTIVE DI EQUITALIA

 

Il decreto “Milleproroghe” 2015 (D.L. n. 192/2014 convertito con la Legge n. 11 del 27 febbraio 2015) ha modificato l’art. 11bis, comma 2, del D.L. n. 66/2014 prevedendo che (oltre che il contribuente a potersi attivare richiedendo, entro il 31 luglio 2015, la concessione di un nuovo piano di rateazione, con massimo 72 rate mensili, non prorogabili), “a seguito della presentazione della richiesta del piano di rateazione, non possono essere avviate nuove azioni esecutive.

Pertanto, a differenza delle normali istanze di dilazione che per “bloccare” eventuali azoni di Equitalia si necessita che la richiesta stessa sia accettata (e non solo presentata), per la nuova dilazione-bis ex art. 11bis D.L. n. 66/2014 è sufficiente la presentazione della rateazione (senza altri documenti) per fermare azioni esecutive dall’Agente delle riscossione (unico limite, per le aziende o società creditrici dell’Amministrazione Pubblica, è individuato nel caso in cui la richiesta di dilazione-bis è stata presentata dopo che l’Ente pubblico ha inviato la segnalazione ad Equitalia nell’ambito della procedura di blocco dei pagamenti).

 


T.F.R. IN BUSTA PAGA

 

I lavoratori dipendenti del settore privato possono richiedere, in via sperimentale, l’erogazione del TFR ad integrazione della busta paga, per il periodo dal 1 marzo 2015 al 30 giugno 2018. Il lavoratore, una volta manifestata la volontà di ricevere il TFR in busta paga, non potrà revocare l’opzione fino al 30 giugno 2018. La quota di TFR erogata mensilmente in busta paga è assoggettata a tassazione ordinaria e non più a tassazione separata, fa cumulo, quindi, con gli altri redditi percepiti dal lavoratore nell’anno e non è imponibile a fini previdenziali. Essa rientra inoltre nella base di calcolo delle detrazioni IRPEF spettanti e nella base di computo degli assegni per il nucleo familiare. E’ previsto l’accesso ad un finanziamento bancario assistito da garanzie riservato ai datori di lavoro con meno di 50 addetti. (D.P.C.M. 20 febbraio 2015 n. 29, G.U. 19 marzo 2015 n. 65)

 


DA DOMANI ARCHIVIAZIONE REATI LIEVI, ANCHE FISCALI

 

Con l’art. 1 del D.Lgs. n. 28/2015 il legislatore ha inserito nel codice penale l’art. 131-bis c.p.c. Ha introdotto, nel sistema penale, una nuova causa di non punibilità, che entrerà in vigore il 2 aprile 2015.

Precisamente, il Giudice, nella sua discrezionalità, potrà far archiviare processi relativi a reati puniti con pena detentiva non superiore a 5 anni o puniti con pena pecuniaria sola o congiunta alla pena detentiva, se l’offesa è particolarmente lieve e deriva da un comportamento non abituale.

Ebbene, considerato che non esiste una lista tassativa di tali reati, ma vi sono solamente i parametri sopra indicati, possono essere archiviati anche quelli di natura tributaria (D.Lgs. n. 74/2000):

-art. 4 (dichiarazione infedele) reclusione da 1 a 3 anni;

-art. 5 (omessa dichiarazione) reclusione da 1 a 3 anni;

-art. 10bis (omesso versamento di ritenute certificate) reclusione da 6 mesi a 2 anni;

-art. 10ter (omesso versamento IVA) reclusione da 6 mesi da 2 anni;

-art. 10quater (indebita compensazione) reclusione da 6 mesi a 2 anni.

 


ALLE SEZIONI UNITE LA “VERIFICA A TAVOLINO” DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

 

I giudice della VI sezione (Ordinanza n. 527 del 14 gennaio 2015) della Cassazione hanno ritenuto necessario sollecitare l’intervento delle Sezioni Unite, per trovare la soluzione alle disposizioni dell’art. 12 della Legge n. 212/2000 (Statuto Contribuente).  Precisamente, tale articola obbliga l’Agenzia delle Entrate ad attendere 60 giorni dall’atto conclusivo dell’ispezione (P.V.C.) prima di emettere l’Avviso di Accertamento, pena la nullità dell’atto stesso.

Tuttavia, tale norma espressamente si riferisce solamente alle attività “esterne” dell’Agenzia: accessi, ispezioni e verifiche presso la sede del contribuente. Nulla, invece, specifica in riferimento a quelle attività ispettive svolte presso la stessa sede dell’Agenzia delle Entrate, le cosiddette “verifiche a tavolino” (richiesta documenti, inviti a presentarsi spediti al contribuente, eccetera). Su tali due modalità di ispezione (“esterna” o “a tavolino”) la giurisprudenza si è divisa: una parte afferma che l’art. 12 dello Statuto si deve applicare solamente alle attività “esterne” (interpretazione letterale della norma), un’altra parte, invece, allarga la tutela di tale art. 12 anche alle “verifiche a tavolino” (interpretazione sostanziale). La Corte di Cassazione a Sezioni Unite dovrà, quindi, risolvere tale conflitto giurisprudenziale considerando anche che, di recente, la stessa Cassazione (Sent. n. 19667/2014) ha affermato il principio che “nella materia tributaria ogni volta che debba essere adottato un provvedimento lesivo dei diritti e degli interessi del contribuente, l’Amministrazione Finanziaria sia tenuta ad attivare, pena di invalidità dell’atto, il contraddittorio preventivo con il contribuente”. Nel caso qui analizzato, si dovrebbe rispettare il termine dei 60 giorni anche per le “verifiche a tavolino”.

 


MODELLO 730 PRECOMPILATO. IL CAF O IL PROFESSIONISTA RISPONDE PER IL CONTRIBUENTE

 

Le novità contenute negli artt. da 1 a 7 del D. Lgs. n. 175/2014 prevedono un sistema in cui il contribuente potrà accettare un modello proposto dall’Agenzia delle Entrate, adempiendo così all’obbligo dichiarativo in assoluta autonomia senza, cioè, fruire dell’ausilio del sostituto d’imposta (datore di lavoro), del CAF, o del professionista. Tuttavia, se si avvale di queste ultime 2 categorie (CAF e professionista), questi devono apporre obbligatoriamente il visto di conformità sul modello. Tale visto, “copre” il contribuente per l’intero importo dell’imposta, delle sanzioni e degli interessi (art. 6, comma 1, D. LGS. N. 175/2014). Precisamente, in caso di non pagamento delle imposte, con l’apposizione del visto di conformità, per il contribuente risponderà il CAF o il Professionista

 


AGENZIA DELLE ENTRATE: LA CONSULTA CONFERMA L’ILLEGITTIMITA’ DI 1.200 DIRIGENTI. A RISCHIO I LORO AVVISI DI ACCERTAMENTO

 

Come già anticipato più volte in questo sito, 1.200 dirigenti dell’Agenzia delle Entrate sono illegittimi perché non assunti con regolare concorso, ma direttamente nominati. Di conseguenza gli avvisi di accertamento da loro sottoscritti (anche tramite delega) sono nulli. Alleghiamo, per gli abbonati alla newsletter, sentenza del Consiglio di Stato che riporta alcuni nomi di tali dirigenti.

Andiamo con ordine. Con l’ordinanza n. 4811, depositata il 22 ottobre 2014, la quarta sezione del Consiglio di Stato ha accolto il ricorso presentato dalla Federazione Dirpubblica con cui era stata chiesta la sospensione del concorso per 403 posti da dirigente di seconda fascia dell’Agenzia delle Entrate.

Successivamente veniva sollevata la questione di illegittimità costituzionale dell’art.8 del D.L. n. 16/2012, che tentava di sanare tale illegittimità dei dirigenti nominati prorogando la loro “regolarizzazione”. Ebbene, la corte Costituzionale con sentenza n. 37 del 17 marzo 2015 ha dichiarato illegittima tale proroga del conferimento nelle Agenzia Fiscali di incarichi dirigenziali senza passare prima per un concorso. Inevitabilmente, quindi, è l’immediato effetto dell’illegittimità di 1.200 posti dirigenziali dell’Agenzia delle Entrate e delle Dogane e la nullità degli atti emessi (già emessi) da tali funzionari.

 


DECRETO MILLE PROROGHE, LE NOVITÀ DEL PROVVEDIMENTO

 

Con Legge del 27 febbraio 2015 n. 1 è stato convertito il Decreto Milleproroghe (D.L. n. 192/2014), queste sono le principali novità:

–       Riapertura dei termini per aderire al vecchio regime dei minimi (fino al 31 dicembre 2015);

–       Stop all’aumento dell’aliquota contributiva per gli autonomi iscritti alla gestione separata INPS, che rimane, pertanto, confermata al 27%;

–       Riapertura dei termini per la richiesta di un nuovo piano di rateazione con Equitalia per i decaduti da precedenti dilazioni (fino al 31 luglio 2015);

–       Voluntary disclosure: termini di accertamento dimezzati per il quadro RW per i soggetti che aderiscono alla collaborazione volontaria in relazione ad investimenti detenuti in Paesi a fiscalità privilegiata (Black list);

–       Rinvio al 2016 della cancellazione dell’obbligo di presentazione della dichiarazione IVA in forma unificata e della comunicazione dati IVA: conseguentemente, anche le dichiarazioni IVA2016 (anno d’imposta 2015) e 2017 (anno d’imposta 2016), potranno essere presentate insieme al modello UNICO, entro il 30 settembre dell’anno di riferimento;

–       Rinviato al 2016 il debutto dell’IMU secondaria, destinata a sostituire le tasse e i canoni di occupazione del suolo pubblico (TOSAP e COSAP), l’imposta sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni;

–       Prorogati fino al 2017 gli incentivi fiscali per il rientro dei ricercatori che si sono trasferiti all’estero.

 


ACCERTAMENTO NULLO SE IL DIRETTORE NON DA’ LA DELEGA.

 

Senza la delega del direttore dell’ufficio l’avviso di accertamento è nullo e non può essere sanato. Spetta all’Agenzia delle entrare esibire in giudizio la documentazione che attesta il corretto esercizio del potere di delegazione. L’onere della prova non può subire eccezioni. A prescindere dalla validità dei rilievi fiscali, pertanto, la pretesa tributaria deve essere annullata. È quanto afferma la Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia con la sentenza n. 525/3/14.

 


EQUITALIA: SE CON IPOTECA MINACCIA ESPROPRIAZIONE L’AZIONE E’ ILLEGITTIMA

 

La Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia ha introdotto un importante principio in riferimento all’iscrizione di ipoteca da parte di Equitalia. Precisamente, l’Agente della riscossione con l’atto di comunicazione di iscrizione di ipoteca indica che “in mancanza di tale pagamento, procederemo alla vendita all’asta dell’immobile in questione ai sensi degli artt. 76 e ss. Del D.P.R. n. 602/1973”. Ebbene, tale procedere è una minaccia di una procedura espropriativa la quale, però, è illegittima perché in violazione del D.L. n. 69/2013 (decreto del “Fare”) se aggredita è la prima casa del contribuente Pertanto, è stata ordinata la sospensione dell’efficacia dell’iscrizione ipotecaria (CTP Reggio Emilia Ordinanza n. 73/3/2015 del 10 marzo 2015).

 


SEZIONI UNITE CHIAMATE PER IL PRE-CONTRADDITTORIO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

 

Con Ordinanza n. 527 del 14 gennaio 2015 è stata chiamata la Cassazione a Sezioni Unite per risolvere i contrasti ermeneutici sugli effetti del mancato contradditorio. In altri termini, l’ordinanza di rimessione chiede ai Giudici delle Sezioni Unite di verificare se la violazione del diritto al contraddittorio debba indurre il Giudice ad annullare incondizionatamente l’atto impositivo (avviso di accertamento), ovvero solo nel caso in cui gli argomenti dichiarati ex post (in sede di impugnazione) avrebbero significativamente mutato il contenuto del provvedimento (avviso di accertamento). Ciò considerando anche la possibile revisione del principio enunciato dalla Cassazione Sezioni Uniti del 18 settembre 2014 n. 19667 secondo il quale sussiste un dovere generale dell’Amministrazione Finanziaria di attivare il contraddittorio endo-procedimentale, anche in difetto di un’espressa previsione di legge, ogni volta che debba essere adottato un provvedimento lesivo dei diritti e degli interessi del contribuente (nel caso di specie la Corte di cassazione si è pronunciata sull’iscrizione di ipoteca).

 


EQUITALIA: PRONTO IL MODELLO PER LA NUOVA RATEAZIONE

 

Equitalia ha predisposto il modello per la riammissione alla rateazione per i decaduti da precedenti dilazioni entro il 31 dicembre 2014. Tale modello è disponibile nel nostro sito (www.soluzionialdebito.it) nella sezione “MODELLI DI RATEAZIONE CON EQUITALIA”. Si ricorda che tale rimessione in termine della dilazione (la disposizione interviene sull’art. 11-bis del D.L. n 66/2014 del luglio scorso) ha come oggetto le dilazioni decadute entro il 31 dicembre 2014 e l’istanza andrà presentata entro il 31 luglio 2015. Nella novella legislativa rientrano sia le dilazioni decadute per debiti tributari, sia per contributi previdenziali.

 

 


ACCERTAMENTO NULLO, SE DELEGA CONCESSA CON ORDINE DI SERVIZIO

 

Ai sensi dell’art. 42, comma 1, del D.P.R. n.600/1973, gli accertamenti devono essere sottoscritti dal capo dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. Il successivo comma 3 prevede, poi, la nullità dell’accertamento se l’avviso non reca la sottoscrizione, le indicazioni e la motivazione.

Ebbene, la sentenza n. 12/2015, la C.T. P. di Frosinone ha stabilito che l’avviso di accertamento è nullo se è stato sottoscritto da un soggetto delegato dal capo dell’Ufficio (titolare del potere di firma) mediante un ordine di servizio interno, anziché con un’apposita delega individuale. Precisamente, la sentenza ha affermato che la delega non può essere conferita con un ordine di servizio, perché è un atto interno dell’amministrazione. Per il Collegio una simile delega conferita mediante ordine di servizio non può ritenersi valida. Affinché il potere rappresentativo dell’Agenzia delle Entrate possa essere legittimamente esercitato da un funzionario diverso dal direttore titolare, è assolutamente necessario rispettare la formula sacramentale tipica dell’atto devolutivo dei relativi poteri, vale a dire che deve essere rilasciata dal direttore titolare una specifica delega in forma scritta, che può essere conferita per il singolo caso o può, al contrario, avere carattere di una delega generale a sottoscrivere gli atti impositivi (si veda anche art. 17, comma 1.bis, D.LGS. n. 165/2001 e CTP Modena n. 37/2002).

 


MILLEPROROGHE, E’ LEGGE. LE NOVITÀ PIÙ IMPORTANTI

 

Il Senato della Repubblica ha approvato, in via definitiva, la conversione del D.L. n. 192/2014, decreto “Milleproroghe”, (http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00905698.pdf) . Le principali novità:

–       “NUOVA” RATEAZIONE CON EQUITALIA : Per tutti i contribuenti decaduti al 31 dicembre 2014 da una dilazione concessa da Equitalia, possono presentare istanza, entro il 31 luglio 2015, per poter essere riammessi al beneficio di una nuova dilazione.

La domanda inibirà nuove azioni esecutive e cautelari (vedi ipoteca e fermi) da parte dell’Agente della riscossione, ma eventuali pignoramenti, fermi o ipoteche già disposti prima della riammissione rimarranno efficaci. Da tale nuova dilazione si decadrà con il mancato pagamento di 2 rate anche non consecutive (non per il mancato pagamento di 8 rate). Non sarà necessario allegare alla richiesta documentazione comprovante la difficoltà economica (indicatore isee ed indici di bilancio), indipendentemente dall’importo del debito. Potrà essere concesso un piano di dilazione con al massimo 72 rate, non più prorogabile.

–       REGIME DEI MINIMI: Viene prorogato di 1 anno il regime dei, cosiddetti, “superminimi”, che applicano l’imposta sostitutiva del 5%. Il limite di fatturato sarà di €30.000. Tale regime rimarrà in vigore, per il 2015, assieme a quello introdotto dalla Legge di stabilità 2015 (imposta sostitutiva del 15%) .

–       GESTIONE SEPARATA I.N.P.S.: I contribuenti, titolari di partita IVA, che risultano iscritti alla Gestione separata I.N.P.S. vedranno ferma l’aliquota al 27% per tutto il 2015 (non viene aumentata al 30%). Nel 2016 tale aliquota arriverà al 28% e nel 2017 arriverà al 29%.

 


NUOVO CUD: CU2015

 

L’Agenzia delle Entrate (in riferimento al nuovo CUD, che da quest’anno si chiamerà CU2015), con Comunicato del 5 febbraio 2015, ha reso disponibile il software per la compilazione di tale certificazione Unica: http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Dichiarare/DichiarazioniSostitutiImposta/Certificazione+Unica+2015/SW+Compilazione+CU+2015/.

Essa dovrà essere trasmessa in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, all’Amministrazione Finanziaria entro il 9 marzo 2015 (il 7 marzo 2015 è un sabato).

 


RATEAZIONE EQUITALIA: APPROVATA DALLA CAMERA, IL 24 PASSA AL SENATO. TUTTO ENTRO IL 1 MARZO 2015

 

La Camera dei Deputati ha approvato la conversione (favorevoli 280, contrari 96, astenuti 3) del Decreto “Milleproroghe” concernente anche la nuova rateazione con Equitalia per i contribuenti decaduti.

Il Senato, tuttavia, ha inserito l’ultima votazione, per l’approvazione di tale nuovo piano di dilazione concedibile da Equitalia, all’ordine del giorno di martedì 24 febbraio 2015, alle ore 16:30. Si ricorda che il procedimento legislativo dovrà concludersi entro il 1 marzo 2015.

 


MILLEPROROGHE: OK EMENDAMENTO NUOVE RATEAZIONE EQUITALIA E INPS RIMANE AL 27,72%

 

Oggi, martedì 17 febbraio 2015, nell’aula della camera dei Deputati, alle 18:30, inizierà l’approvazione del Decreto “Milleproroghe” (D.L. n. 192/2014). Tra le novità più rilevanti vi sono:

  1. nuova rateazione con Equitalia per contribuenti decaduti, emendamento già approvato dalla Commissione (disponibile per gli iscritti alla newsletter);
  2. contributi della gestione separata I.N.P.S. “congelata” ancora al 27,72 %, emendamento già approvato alla Camera (disponibile per gli iscritti alla newsletter).

Si consideri che la conversione di tale decreto legge che anche passare al vaglio del Senato ed il termine ultimo è il 1 marzo 2015.

 


MILLEPROROGHE: EMENDAMENTO PER “RIAPRIRE” LE RATEAZIONE CON EQUITALIA

 

Il 12 febbraio 2015 gli Onorevoli Francesco Paolo Sisto e Maino Marchi hanno presentato un emendamento alla conversione del, cosiddetto, decreto “milleproroghe” (D.L. n. 192 del 31 dicembre 2014) per poter introdurre una nuova apertura della rateazione a 72 rate, per chi è decaduto da una precedente dilazione concessa da Equitalia entro il 31 dicembre 2014. Tale “novella”, hanno precisato i relatori, è diretta principalmente per le medie e piccole imprese oggi in difficoltà (A.C. 2803 “Proroga termini” http://webtv.camera.it/archive).

 


PROBABILE RINVIO A MAGGIO DELLA “NUOVA IPOTESI DI RATEAZIONE CON EQUITALIA”

 

Con l’Audizione alla Commissione Finanze della Camera dei Deputati (link http://webtv.camera.it/evento/7499) , il Viceministro dell’Economia ha fatto intendere che il decreto che avrebbe attuato la delega fiscale della Legge n. 23 del 11 marzo 2014 sarà spostato, per l’esame del Governo, a maggio oD ad inizio giugno 2015.

Pertanto, slitterà anche l’attuazione dell’art. 6 della Legge n. 23/2014 che concerne la possibilità, per i contribuenti decaduti da precedenti dilazioni, di poter richiedere una nuova rateazione con Equitalia.

Precisamente, l’art. 6 prevede: “5.  Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all’articolo 1, disposizioni volte ad ampliare l’ambito applicativo dell’istituto della rateizzazione dei debiti tributari, in coerenza con la finalità della lotta all’evasione fiscale e contributiva e con quella di garantire la certezza, l’efficienza e l’efficacia dell’attività di riscossione, in particolare:

a)  semplificando gli adempimenti amministrativi e patrimoniali a carico dei contribuenti che intendono avvalersi del predetto istituto;

(…)

d)  procedendo ad una revisione della disciplina sanzionatoria, a tal fine prevedendo che ritardi di breve durata nel pagamento di una rata, ovvero errori di limitata entità nel versamento delle rate, non comportino l’automatica decadenza dal beneficio della rateizzazione

e)  monitorando, ai fini di una sua migliore armonizzazione, il regime di accesso alla rateizzazione dei debiti fiscali, anche in relazione ai risultati conseguiti in termini di effettiva riscossione, con procedure che garantiscano la massima trasparenza e oggettività”.

 


2013 e 2014: IL FISCO CHIEDE ALLE BANCHE LE MOVIMENTAZIONI DEI CONTI DEI CONTRIBUENTI

 

Con provvedimento n. 18269 del 10 febbraio 2015, l’Agenzia delle Entrate (atto disponibile per gli abbonati a questa mail-list) ha richiesto alle banche ed agli altri istituti di credito l’invio delle informazioni dei conti correnti dei contribuenti. Entro il 28 febbraio 2015 gli istituti di credito dovranno comunicare tutti i dati del 2013 ed entro il 29 maggio 2015 quelli dell’anno 2014, infine, a decorrere dal 2016 le comunicazioni dovranno essere effettuati a regime entro il 15 febbraio di ogni anno. Ricordiamo che la banche, poste e altri intermediari finanziari devono già comunicare, a partire dall’anno d’imposta 2011, annualmente i dati relativi ai saldi finali e iniziali del rapporto (dal 1 gennaio al 31 dicembre) ed i dati relativi al totale delle movimentazioni in “dare” ed in “avere” per ogni tipologia di rapporto.

 


CARTELLA DI PAGAMENTO: NOTIFICA NULLA E’ INSANABILE SE SONO DECORSI I TERMINI DECADENZIALI

 

È ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio per cui la nullità della notificazione dell’atto impositivo (tipo avviso di accertamento) è sanata per effetto del raggiungimento del suo scopo. Precisamente, alla notifica invalida vi è, comunque, la valida conoscenza dell’atto da parte del destinatario (quindi l’atto è sanato), se quest’ultimo lo impugni tempestivamente (Cass. n. 25079/2014; Cass. n. 1238/2014). Inoltre, è anche stato ribadito che la notificazione nulla dell’atto impositivo (avviso di accertamento) deve ritenersi sanata con la proposizione dell’impugnazione della cartella, in tempi perfettamente compatibili con l’effettiva consegna dell’atto (Cass. 17501/2002, vedi anche Cass. n. 654/2014).

Tuttavia, la Cassazione di ieri ha stabilito che i Giudici di secondo grado avevano correttamente ritenuto la notifica (della cartella di pagamento precedente ad iscrizione ipotecaria impugnata) nulla e non più sanabile, perché era intervenuta la decadenza dell’azione dell’Amministrazione Finanziaria ex art. 25 del D.P.R n. 602/1973. Veniva, altresì, specificato che solo il raggiungimento dello scopo, che nella fattispecie non sussisteva essendo già decaduti i termini decadenziali per l’esercizio dell’azione amministrativa (cartella di pagamento), può sanare il vizio di nullità per mancanza di notifica, mentre diversamente tale vizio comporta anche la decadenza della pretesa impositiva sulla base delle norme vigenti e secondo il costante orientamento della Suprema Corte (Cass. n. 2197 del 6 febbraio 2015), con annullamento, nel caso di specie, anche dell’iscrizione ipotecaria.

 


INIZIO DELLA VERIFICA FISCALE: IL CONTRIBUENTE HA DIRITTO DI CONOSCERE LE PRECISE ANNUALITA’ DI CONTROLLO

 

La Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, confermando la pronuncia della CTP di Bologna, ha annullato l’Avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2007, per violazione dell’art. 12, comma 2, della Legge n. 212/2000 (Statuto del Contribuente), perché la ricorrente non era stata informata, all’atto dell’inizio dell’attività di verifica, che l’oggetto delle indagini fiscali era relativo non solo al 2006, ma anche all’anno 2007 (CTR Emilia Romagna n. 841 del 7 maggio 2014).

Precisamente, la verifica, pur riguardando la sola annualità del 2006, aveva preso in esame anche l’anno 2007. La contribuente, però, veniva edotta che anche tale annualità era oggetto dell’indagine fiscale solamente successivamente. Ciò ha comportato una violazione del principio del “contradditorio anticipato” previsto dall’art. 12, comma 2, dello Statuto del Contribuente che richiede, in modo chiaro, che “quando viene iniziata la verifica” il contribuente deve essere informato “dell’oggetto che riguarda tale verifica”, l’annualità precisa oggetto di controllo, appunto.

 


I LIMITI DEL NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO

 

Con l’art.1, comma 636, della Legge n. 190 del 23.12.2014(Legge di Stabilità 2015) il legislatore ha inserito, nell’art. 13 del D.Lgs. 472/1997 (ravvedimento), quattro nuove ipotesi di ravvedimento, oltre a quelle già presenti. Tuttavia tale strumento deflattivo ha dei limiti:

1.Tali norme non sono di applicazione generale, ma valgono solamente per i tributi relativi all’Agenzia delle Entrate (come per esempio irpef e IRES) e non per violazioni per tributi attinenti ad altre Amministrazioni finanziarie (come per esempio TASI e IMU);

2.non sussiste la possibilità di dilazionare le somme da versare con il ravvedimento (tale istituto non prevede il pagamento rateizzato);

3.quando il contribuente decide, con il ravvedimento, di regolarizzare spontaneamente la propria posizione, determina anche la riapertura dei termini di decadenza per l’esecuzione dell’accertamento di cui all’art. 43 D.P.R. n. 600/1973, limitatamente, però, agli elementi corretti.

Pertanto (come già indicato in questo sito) dal 1 gennaio 2015, si potrà usufruire delle seguenti modalità per il ravvedimento:

let. a):sanzione ridotta a 1/10 se il pagamento del tributo avviene entro i 30 giorni dalla sua commissione;

let. a-bis)–NEW-:sanzione ridotta a 1/9 se la regolarizzazione degli errori e omissioni avviene entro il 90° giorno successivo al  termine  per  la  presentazione della  dichiarazione o entro 90 giorni dal errore o omissione;

let. b):sanzione ridotta a 1/8 9 se la regolarizzazione degli errori ed omissioni avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, entro un anno  dall’omissione o dall’errore;

let. b-bis)–NEW-:sanzione ridotta a 1/7 se la regolarizzazione  degli  errori  ed omissioni avviene entro il termine per la presentazione  della  dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è  stata  commessa la violazione ovvero, entro2 anni dall’omissione o dall’errore;

let. b-ter)–NEW-:sanzione ridotta a 1/6 se la regolarizzazione degli errori ed omissioni avviene oltre il termine per la presentazione della  dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è  stata  commessa la violazione ovvero oltre 2 anni dall’omissione o dall’errore;

let. b-quater)–NEW-:sanzione ridotta a 1/5 se la regolarizzazione degli errori  ed omissioni avviene dopo la constatazione della violazione dell’art.24 L. n.4/1929(con eccezione delle violazioni che rientrano nell’art 6 del D.Lgs. n. 471/1997);

let. c):sanzione ridotta a 1/10 per l’omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene  presentata  con  ritardo non superiore a 90 giorni ovvero a 1/10 per l’omessa presentazione della dichiarazione IVA, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 30 giorni

 


NUOVI MODELLI 730/2015 e CU(D) 2015

 

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato, con Provv. 15 gennaio 2015 n. 4791, il muovo modello 730/2015 con istruzioni. Tale modello ha la novità di essere precompilato e sarà reso disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate dal 15 aprile 2015. Sempre l’Agenzia, con Provv. 15 gennaio 2015 n. 4790, ha, altresì, pubblicato la nuova versione del vecchio CUD. A partire dall’anno d’imposta 2014 esso si chiamerà CU 2015 (Certificazione Unica) e non più CUD. Anche questo modello sarà precompilato e disponibile sempre dal 15 aprile 2015

 


INESISTENTE L’AVVISO DI ACCERTAMENTO “IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO” SE SPEDITO TRAMITE POSTA

 

A partire dal 1 luglio 2011, per periodi d’imposta dall’anno 2007, l’art. 29 D.L. n. 78/2010 (convertito nella Legge n. 122/2010) ha imposto che gli avvisi di accertamento dovranno essere “immediatamente esecutivi”. Pertanto, semplificando al massimo, non servirà più l’iscrizione a ruolo e l’emissione della cartella di pagamento dopo l’emissione dell’avviso di accertamento, perché quest’ultimo avrà in corporati in sé anche i primi due (ruolo e cartella).

Ebbene, in riferimento all’impugnazione di un atto di accertamento “immediatamente esecutivo” la CTP di Verbania del 6 ottobre 2014 n. 75 ha dichiarato che è giuridicamente inesistente tale atto se spedito direttamente a mezzo posta.

Precisamente, la Commissione ha analizzato un avviso di accertamento spedito con raccomandata direttamente dall’Agenzia delle Entrate senza l’intervento del soggetto terzo Agente notificatore. Inoltre, l’art. 14 della Legge n. 890/1982 prevede la notifica degli avvisi di accertamento tramite la posta, ma, altresì, sancisce “sono fatti salvi i disposti di cui agli art. (…) 60 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600”. Tale ultima norma, relativa alle modalità di notifica degli avvisi di accertamento, non prevede, però, la possibilità che l’Agenzia delle Entrate possa procedere direttamente alla notifica degli atti tramite il servizio postale.

Analoghe conclusioni si impongono, di conseguenza, per le disposizioni dell’art. 29 D.L. n. 78/2010 (sopra richiamate), le quali non prevedo la notifica tramite il servizio postale, inoltre per tali atti la notifica è atto costitutivo degli stessi. Pertanto, se la notifica non c’è perché è inesistente, l’avviso di accertamento “immediatamente esecutivo” non si è costituito e sarà inesistente anch’esso.

 


SOCIETÀ CANCELLATE: UN RIGETTO ALLA CIRCOLARE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

 

Come anche illustrato in questo sito, con l’art. 28, comma 4, del D. LGS n. 175/2014 (il cosiddetto decreto “semplificazioni”, entrato in vigore il 13/12/2014) ha previsto che una società cancellata, può ancora essere oggetto di accertamento del Fisco per altri 5 anni.  Anche l’Agenzia, con la Circolare 31/E/2014, ha ribadito tale modifica legislativa precisando che essa è relativa ad una norma di carattere procedurale, non sostanziale, e pertanto trova applicazione retroattiva per le società già cancellate.

Ebbene la sentenza 5/02/2015, 23/01/2015, della Ctp Reggio Emilia ha, invece, precisato che l’atto di accertamento emesso nei confronti di una società estinta va considerato nullo (si veda anche Cass. Ord. n. 28187 del 17 dicembre 2013, si veda anche Cass. civ. Sez. V, Sent., 05-09-2012, n. 14880). La pronuncia ha altresì rigettato l’interpretazione data, appunto, da tale circolare 31/E/2014 e quindi la modifica legislativa, con apparenti profili di incostituzionalità, non è assolutamente retroattiva.

In altri termini, la novella che introduce la possibilità per il Fisco di accertare, per i successivi 5 anni, società già estinte non è norma processuale, ma “para-sostanziale” è, quindi, vale solamente per le società cancellate dopo il 13/12/2014 (il veda Ctr Lombardia 3878/2014).

 


NUOVO REGIME MINIMI: SOGLIE DI REDDITIVITA’ PER L’APPLICAZIONE

 

Dal 1 gennaio 2015, la Legge di Stabilità 2015 (L. n. 190/2014) ha introdotto per i piccoli contribuenti un nuovo regime di determinazione forfettaria del reddito assoggettato ad imposta sostitutiva del 15% (prima era del 5%).

Chi apre oggi una partita IVA deve considerare tali norme vigenti (tuttavia, come già anticipato in tale sito, in parlamento si sono già mosse diverse modifiche). Tale regime riservato alle persone fisiche che svolgono attività d’impresa, arte o professione, non in forma associata, devono rispettare alcuni requisiti dimensionali.

Il più importante è l’ammontare di ricavi o compensi percepiti.

Per arrivare a tale soglia bisogna moltiplicare i reali ricavi o compensi conseguiti per una percentuale prestabilita dalla legge, se il risultato rientra nei limiti allora si può applicare il nuovo regime dei minimi.

Nel dettaglio individuiamo le categoria:

Industrie alimentari: valore soglia ricavi/compensi è di €35.000, moltiplicare i reali ricavi o compensi per il 40%.

Commercio all’ingrosso e al dettaglio: valore soglia ricavi/compensi è di €40.000, moltiplicare i reali ricavi o compensi per il 40%.

Commercio ambulante di alimentari e bevande: valore soglia ricavi/compensi è di €30.000, moltiplicare i reali ricavi o compensi per il 40%.

Commercio ambulante di altri prodotti: valore soglia ricavi/compensi è di €20.000, moltiplicare i reali ricavi o compensi per il 54%.

Costruzioni e attività immobiliari: valore soglia ricavi/compensi è di €15.000, moltiplicare i reali ricavi o compensi per il

Intermediari del commercio: valore soglia ricavi/compensi è di €15, moltiplicare i reali ricavi o compensi per il 62%.

Attività dei servizi d alloggio e ristorazione: valore soglia ricavi/compensi è di €40.000, moltiplicare i reali ricavi o compensi per il 40%.

Attività professionali, scientifiche, tecniche: valore soglia ricavi/compensi è di €15.000, moltiplicare i reali ricavi o compensi per il 78%.

Altre attività economiche: valore soglia ricavi/compensi è di €20.000, moltiplicare i reali ricavi o compensi per il 67%.

 


SEZIONI UNITE: ACCERTAMENTO “A TAVOLINO”, OBBLIGO CONTRADDITTORIO PREVENTIVO

 

L’art. 12, comma 7, dello Statuto del Contribuente (L. 212/2000) impone all’Agenzia delle Entrate di non emettere Avvisi prima dello scadere dei 60 giorni dal rilascio del Processo Verbale di chiusura delle operazioni svolte dagli organi di controllo (Guardia di Finanza o Funzionari dell’Agenzia).

Tale disposizione di legge è stata elevata a principio generale, prevedendo che tale contradditorio preventivo (art. 12, comma 7, L. 212/00) deve essere allargato a tutti gli atti che concludono espressamente o tacitamente indagine fiscale (si veda in particolare la Sentenza della Corte di Giustizia Europea, C-340/07 del 18.12.2008 detta Sentenza Sopropè).

La Cassazione, di recente, ha riaffermato tale principio: ogni volta che viene adottato un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente (tipo il diritto alla propria capacità contributiva e reddituale, colpito da avvisi di accertamento), l’Amministrazione Finanziaria è tenuta ad attivare, pena nullità dell’atto, il contraddittorio preventivo, anche se ciò non sia stato tipizzato da una norma (Cass. SS.UU. n. 19667/14).

Ebbene, tale principio espresso dalla Suprema Corte dovrebbe quindi valere anche per quegli accertamenti cosiddetti “a tavolino” (quelli svolti dai funzionari in ufficio chiedendo i documenti al contribuente, senza formulare preciso atto di chiusura delle indagini). Qui, però, la giurisprudenza non è concorde e, pertanto, il 14 gennaio 2014, con Ordinanza n. 527, è stata rimessa al Primo Presidente della Suprema Corte di Cassazione la questione se anche per gli accertamenti “a tavolino” vi sia effettivamente l’obbligo di tale contraddittorio preventivo, prima dell’emissione dell’avviso di accertamento. La decisione porterebbe a far annullare numerosi avvisi di accertamento, che non hanno rispettato tale contraddittorio preventivo.

 


NUOVI MINIMI, IMPOSTA 15%: SI AMPLIANO I BENEFICIARI

 

L’On. Marco CAUSI e l’On. Giovanni SANGA, deputati del PD, oggi presenteranno, in Commissione Finanza alla Camera, una proposta per modificare il nuovo regime forfettario introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 (il regime che sostituito il cosiddetto “super-minimo” che applicava l’imposta sostitutiva del 5%).

La proposta ha due punti: 1. elevare la soglia dei ricavi(attualmente è tra €15.000 e €30.000) per l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 15%; 2. ridurre l’aliquota contributiva degli autonomi iscritti alla gestione separata dell’INPS, che, con la Legge di stabilità, è stata alzata al 30,72% (prima era del 27,72%).

Anche il Presidente del Consiglio, Matteo RENZI, e il Ministro del Lavoro, Giuliano POLETTI, avevano parlato di un intervento specifico per le partite IVA dopo l’approvazione della Legge di Stabilità.

Staremo a vedere.

 


NUOVO REGIME FORFETTARIO

 

Il comma 70 dell’art. 1 della Legge n. 190/14 prevede, per chi è già in attività al 31 dicembre 2014, l’ingresso automatico in tale nuovo regime forfettario, senza alcuna “adesione” (con l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 15%).

Precisamente, qualora sussistono i requisisti positivi (ricavi o compensi non superiori ai limiti per categoria –da €15.000,00 ad €40.000,00-, compensi erogati a personale dipendente o paradipendenti –non superiori ad €5.000,00-, beni strumentali non superiori ad €20.000,00 e prevalenza di reddito d’impresa o lavoro autonomo) e i requisiti negativi (non avvalersi di altri regimi speciali, non essere soggetto non residente in Italia, non partecipare a società di persone o di capitali) vi è l’applicazione automatica di tale regime forfettario. Inoltre, tale nuovo regime potrà essere evitato solamente manifestando un’opzione per l’applicazione del regime ordinario.

 


ANCORA, E’ NULLO L’AVVISO DI ACCERTAMENTO NOTIFICATO A SOCIETÀ CANCELLATA

 

La CTR dell’Emilia Romagna n. 1713/11/2014 ha precisato che “qualsiasi pretesa fiscale è priva d’efficacia nei confronti dei soci e/o del liquidatore se all’atto della cancellazione non risultino notificati accertamenti tributari formalizzati prima della chiusura della liquidazione” [quindi dalla cancellazione dalla Camera di Commercio n.d.r.]. Tale sentenza d’appello ha riformato completamente la decisione del Giudice Tributario di primo grado che aveva dato ragione all’Agenzia delle Entrate.

Tuttavia (come anticipato anche in questo sito) l’art. 28 del D.Lgs. n. 175/2014 (il cosiddetto Decreto semplificazioni), in vigore dal 13 dicembre 2014, a previsto la “sopravvivenza” della Società cancellata ai soli fini fiscali.

I controlli fiscali, quindi, sono ancora attuabili e validi nei confronti dei Liquidatori di società cancellata anche dopo diversi anni.

Tale nuova legislazione è utilizzata dall’Ufficio per anche per i processi ancora in corso, con l’“espediente” che tale modifica legislativa è di carattere procedimentale e quindi applicabile anche per le cause ancora pendenti (Circ. 31/E/2014). Tale ragionamento è però errato visto e considerato che si tratta di istituto sostanziale e non processuale.

 


DELEGA FISCALE: AUMENTO SOGLIE PENALI PER OMESSI VERSAMENTI IVA A €150.000,00

 

Col decreto attuativo della delega fiscale sulla “certezza del diritto”, approvato il 24 dicembre 2014, il Governo ha attuato rilevanti modifiche, tra cui l’aumento della soglia di punibilità per omesso versamento dell’IVA.
Precisamente, sarà punibile con sanzione penale chi omette di versare l’imposta indiretta per un importo superiore ad €150.000,00.
L’art. 10-ter del D. Lgs. N. 74/2000 sarà sostituito dal seguente disposizione: “ART. 10 TER 1. E’ punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo, l’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro centocinquantamila per ciascun periodo d’imposta.
Ora tale novità dovranno ottenere i pareri parlamentari nei 30 giorni successivi all’invio del testo alle Camere.

 


SOCIETA’ DI CAPITALI ESTINTE, MA PER IL FISCO “VIVE” ANCORA PER 5 ANNI

 

L’art. 28, comma 4, del D. Lgs. n. 175/2014 (il cosiddetto decreto “semplificazioni”) ha introdotto grosse novità in riferimento alle società di capitali estinte con comunicazione della cancellazione alla Camera di Commercio.

Innanzitutto, è opportuno precisare che una società di capitali (s.r.l., S.p.A., S.a.p.a. eccetera) una volta cancellata dal registro delle imprese con comunicazione alla Camera di Commercio è immediatamEnte cessata (è “civilmente morta”), indipendentemente che tale società abbia ancora in essere debiti o crediti (art. 2495, comma 2, c.c., si vedano anche Cass. SS. UU. n. 4060-4061-4062/2010).

Ebbene, con tale decreto legge, che entrerà in vigore dal 13 dicembre 2014, l’estinzione avrà due effetti: 1. ai soli fini civili, 2. ai soli fini fiscali.

  1. Per creditori di una società estinta rimane l’immediata cessazione della società e tali debiti finiscono con essa.
  2. Per i creditori fiscali (Agenzia delle Entrate, Equitalia, eccetera) la cessazione della società viene rinviata al 5° anno successivo alla cancellazione dalla Camera di Commercio.

In altri termini, la società una volta cancellata dalla Camera di Commercio è “estinta” ad ogni effetto civilistico, ma resta “in vita” per poter ricevere, nella persona dell’ultimo liquidatore in carica, atti di liquidazione, avvisi di rettifica e di accertamento, potendo gestire anche l’eventuale contenzioso.

 


SUL “BONUS DI 80 EURO”, LEGGE DI STABILITA’ 2015

 

Il disegno di legge di stabilità 2015 (presentato all’esame della Camera dei deputati il 23 ottobre 2014 – AC n. 2679, poi divenuto AC n. 2697-bis) pone a regime il cosiddetto “bonus 80 euro” introdotto, in via sperimentale, dal D.L. n. 66/2014 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014 n. 89).

Precisamente, la legge di stabilità, modificando il comma 1-bis dell’art. 13 del T.U.I.R. (D.P.R. N. 917-1986), prevede, a decorrere dal periodo d’imposta 2015, l’attribuzione di uno speciale credito ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente (lavoratori di cooperative; indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti; somme date a titolo di borsa di studio, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale; redditi derivanti da rapporti di lavoro di co.co.co.; remunerazioni di sacerdoti; prestazioni pensionistiche ma solo ex D. Lgs. n. 124/1993; compensi per i lavori socialmente utili).

Sono quindi esclusi da tale beneficio i pensionati (non quelli ex D.Lgs. n. 124/1993), i lavoratori autonomi (non assimilabili al lavoro dipendente) e i cosiddetti “incapienti”.

Più nel dettaglio.

Detto credito è di €960,00 all’anno (€80 x 12 mesi) e:

–    Spetta integralmente se il reddito complessivo non è superiore a €24.000,00;

–    Se il reddito complessivo è superiore a €24.000,00 ma non superiore a €26.000,00, il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra € 26.000,00, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di € 2000,00.

Si ricorda, che, secondo l’art. 13, comma 6-bis, del T.U.I.R., il reddito complessivo deve essere assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze

 


IMPIGNORABILITA’ PRIMA CASA: CASSAZIONE ESTENDE TALE LIMITE ANCHE PER LE PROCEDURE IN CORSO

 

La Cassazione ha disposto che il D.L. n. 69/2013 (cosiddetto Decreto del “Fare”, convertito con la Legge n. 98/2013), volto ad impedire ad Equitalia di pignorare la prima casa, è applicabile a tutti i procedimento, compresi quelli posti in essere prima dell’entrata in vigore di tale decreto (Cass. 12 settembre 2014 n. 19270).

La Suprema Corte ha sconfessato e bloccato la differente soluzione propugnata da Equitalia, che (in sede di risposta ad un’interrogazione parlamento del 7 maggio 2014) aveva comunicato di intendere la nuova disciplina applicabile solo per il futuro.

Precisamente, la limitazione temporale dell’Agente della riscossione era contraddittoria e chiaramente iniqua, con il fine di ingenerare dubbi di legittimità costituzionale in relazione alle ingiustificate disparità tra debitori.

 


NOVITA’ DELLA LEGGE STABILITA’ 2015: RIFORMA RAVVEDIMENTO

 

Con l’intenzione di porre le basi per un più evoluto approccio Fisco e contribuenti il legislatore ha modificato l’istituto del ravvedimento, ex art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, aumentando i termini di scadenza.

Precisamente, il Disegno di Legge di Stabilità 2015 (art. 44, comma 14) prevede di inserire tre nuove previsioni dirette ad ampliare l’ambito temporale del ravvedimento operoso, modulando le riduzioni della sanzione:

–   l’attuale let. a) prevede la riduzione ad 1/10 della sanzione se l’omesso pagamento avviene entro 30 giorni dall’omissione e la nuova let. a)-bis prevede la riduzione ad 1/9 entro il termine di 90 giorni;

–   l’attuale let. b) prevede la riduzione ad 1/8 della sanzioni se l’omesso pagamento avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione e la nuova let. b)-bis prevede la riduzione ad 1/7 entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione;

–   l’attuale let. c) accorda la stessa riduzione ad 1/10 delle sanzioni nell’ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione regolarizzata entro 90 giorni e la nuova let. b)-ter prevede la riduzione ad 1/6 della sanzione oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione.

Inoltre, il Disegno di Legge di Stabilità 2015 prevede che si potrà effettuare il ravvedimento anche in costanza dell’attività di controllo, addirittura, a seguito e sulla base delle conclusioni dell’attività stessa. L’unico limite temporale sarà la notifica dell’atto impositivo (l’avviso di accertamento).

 

 

 


NUOVO REGIME FORFETARIO: REQUISITI E SEMPLIFICAZIONI

 

NUOVO REGIME FORFETARIO: REQUISITI E SEMPLIFICAZIONI

Il nuovo regime è riservato solo alle persone fisiche esercenti attività d’impresa (incluse le imprese familiari), arti o professioni, non in forma associativa. Sono quindi escluse le società di qualsiasi tipo e le associazioni fra artisti e professionisti. Tale regime forfetario si propone come un’alternativa stabile al regime ordinario di tassazione, visto che non sembrerebbe avere una scadenza.

Requisiti:

  1. Ricavi e compensi. Dell’anno solare precedente (2014), persone fisiche che hanno conseguito un ammontare di ricavi o percepito compensi non superiori a determinate soglie, che variano a seconda dell’attività (ad esempio, per i professionisti è di €15.000, per i commercianti all’ingrosso ed al dettaglio è di €40.000);

  2. Spese per prestazioni di lavoro. I costi sostenuti devono risultare non superiori al limite complessivo di €5.000 lordi;

  3. Beni strumentali. Il valore di tali beni non deve superare, al lordo degli ammortamenti, €20.000.

Semplificazioni.

  1. I soggetti in tale regime forfetario non sono sostituti di imposta e nei loro confronti non si applicano ritenute. Quindi niente applicazione della ritenuta d’acconto sulle fatture.

  2. Sempre tali soggetti sono esclusi dall’applicazione dell’IVA e dell’IRAP (con il venir meno anche dei relativi adempimenti di registrazione, comunicazione e dichiarazione).

  3. Sono esenti anche da Studi di settore, “spesometro” e comunicazioni “black-list

 


NEGOZIAZIONE ASSISTITA: SOLUZIONE CONSENSUALE PER SEPARAZIONI E DIVORZI

 

Il 6 ottobre 2014 è stato, definitivamente, convertito il Decreto Legislativo n. 132 del 12 settembre 2014. Pertanto, si possono individuare il giorno in cui diventano esecutive alcune novità legislative.

In particolare sulla negoziazione assistita per separazioni e divorzi:

–    È possibile sciogliere il matrimonio rivolgendosi, consensualmente, anche al Sindaco (nella veste di ufficiale di stato civile), ciò, però, dall’ 11 dicembre 2014.

–    Per le coppie, senza figli a carico, possono concludere il matrimonio tramite l’intervento di, almeno, 2 avvocati già dal 13 settembre 2014 scorso (D.L. n. 132/2014). Tale accordo, però, deve essere mandato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente, che, se non ravvisa irregolarità, comunica agli avvocati il nullaosta per i successivi adempimenti (Art. 6 della Legge di conversione).

–    Dal febbraio 2014, per le coppie, con figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficiente deve essere comunicato l’accordo entro il termine di 10 giorni (dalla chiusura della negoziazione) alla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente, la quale, se ritiene che l’accordo risponda all’interesse del figlio, lo autorizza (Art. 6 della Legge di conversione).

 


MANCATA NOTIFICA DI ATTO PRECEDENTE ALLA CARTELLA: NON E’ NECESSARIO CHIAMARE IN CAUSA ANCHE L’ENTE CREDITORE

 

La CTP di Roma, sentenza 20431/2014, ha precisato che la mancata notifica di atto precedente alla cartella di pagamento comporta nullità della stessa cartella esattiva. Precisamente la sentenza di merito ha chiarito che l’azione può essere svolta dal contribuente sia nei confronti dell’ente creditore che verso il concessionario senza che tra i due soggetti si realizzi un litisconsorzio necessario (art. 14 del dlgs n. 546/92).

Nel caso di specie il contribuente ha impugnato la cartella di pagamento avente a oggetto il bollo di una autovettura eccependo l’estinzione per prescrizione della pretesa tributaria atteso che prima della stessa cartella non gli era stato notificato alcun altro atto o avviso. La Ctp ha stabilito che la pretesa tributaria viene assicurata mediante una sequenza ordinata secondo una progressione di atti e in tale sequenza l’omissione della notificazione di un atto presupposto rappresenta vizio procedurale che comporta la nullità del successivo atto notificato. Il contribuente può far valere tale nullità o impugnando l’atto consequenziale notificatogli o impugnando cumulativamente l’atto presupposto e la cartella, L’azione può essere svolta dal contribuente sia nei confronti dell’ente creditore o del concessionario e senza che tra tali soggetti si realizzi una ipotesi di litisconsorzio necessario.

 


AGENZIA DELLE ENTRATE: ANCORA PROBLEMI SULLA NOMINA DEI FUNZIONARI

 

Con l’ordinanza n. 4811, depositata il 22 ottobre 2014, la quarta sezione del Consiglio di stato ha accolto il ricorso presentato dalla Federazione Dirpubblica con cui era stata chiesta la sospensione del concorso. Per i 403 posti da dirigente di seconda fascia, concorso bandito dall’amministrazione finanziaria, nulla da fare e tale concorso è stato rinviato al 15 gennaio 2015.

Spetterà, quindi, al Tar, sollecitato dal Consiglio di stato, decidere sulla nullità o meno del concorso nel più breve tempo possibile. I precedenti di Dirpubblica:

–    Annullato dal Tar e Consiglio di stato il concorso da 175 posti delle Entrate nel 2010;

–    sospeso in via cautelare dal Tar concorso da 49 posti all’Agenzia delle dogane.

Tutti questi giudizi hanno, come motivo del contendere, sempre la possibile disparità tra i dirigenti già titolari di un incarico fiduciario ad personam e gli altri aspiranti.

 


CASSAZIONE: CARTELLA DI PAGAMENTO ILLEGITTIMA SE NON MOTIVATA, PER IL CREDITO D’IMPOSTA

 

la Corte di Cassazione, in riferimento all’impugnazione di una cartella di pagamento eseguita a norma del D.P.R. 600/1973 (controllo automatizzato), ha precisato che la cartella stessa non costituisce un semplice atto di riscossione, ma un vero e proprio accertamento del debito d’imposta quando non sia preceduta da un autonomo avviso di accertamento (nel caso anche da un completo avviso, cosiddetto, “bonario”). Di conseguenza la cartella deve contenere una sufficiente MOTIVAZIONE sulla ragione dei recuperi fiscali mossi dall’Amministrazione Finanziaria per non essere illegittima (poco importa che la cartella sia pienamente conforme al modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze).

Tale difetto di motivazione rileva nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate suppone di vantare un credito verso il contribuente (nel caso di specie al contribuente veniva notificata cartella di pagamento relativa all’accertamento di un minor credito d’imposta vantato dal contribuente stesso), giacché quest’ultimo può emergere:

  1. Sia dalla erronea contabilizzazione di crediti effettivamente spettanti;
  2. Sia dall’esclusione dei presupposti per il riconoscimento dei crediti stessi.

Tale incertezza comporta la doverosa esigenza di motivare compiutamente la cartella di pagamento perché non sia illegittima (Cassazione del 17 aprile 2014 n. 8934).

 


TASI: I PASSI DA SEGUIRE, COME SI CALCOLA E COME SI PAGA

 

In riferimento alla TASI (Tassa sui servizi Indivisibili) cerchiamo di dare alcune informazioni utili:

–    Scade il 16 ottobre 2014 il pagamento dell’acconto del 50% (per chi non lo ha già corrisposto e sempre che il Comune abbi inserito la delibera nel portale del Ministero entro il 10 settembre 2014, il secondo acconto lo si deve corrispondere entro il 16 dicembre 2014);

–    E’ autoliquidata dal contribuente, quindi non saranno recapitati ai contribuenti i modelli di pagamento (diversamente per quello che accade per la TASI);

–    Delibere Comunali, controllare il livello di imposizione del proprio Comune che può decidere aliquote inferiori a quelle stabilite dal Governo e detrazioni;

–    Presupposto impositivo è il possesso o la detenzione di fabbricati, compresa la prima casa;

–    E’ dovuto dai proprietari di immobili, dai titolari di diritto di usufrutto, uso e abitazione e, in percentuale, anche dai locatari o affittuari (non vi è solidarietà con i proprietari);

–    Base imponibile, va calcolata secondo le regole previste per l’IMU:

  • VALORE IMMOBILE (rendita catastale, risultante in catasto dal 1 gennaio 2014),
  • AUMENTATA del 5%;
  • MOLTIPLICATA per il coefficiente 160 (per i fabbricati classificati nelle categorie A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9 e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7);
  • Tale imposta lorda deve poi essere ulteriormente MOLTIPLICATA PER L’ALLIQUOTA stabilita dalla delibera comunale (come sopra indicato);
  • SOTTRARRE le detrazioni se previste dalla delibera comunale (come sopra indicato);

–    Quota a carico del proprietario e del detentore decisa dalla delibera comunale (come sopra indicato), che può variare dal 10 al 30  per cento;

–    Pagamento, con modello F24, codice Abitazione principale e relative pertinenze è il 3958 e codice del Comune (che per Milano è F205).

 


DAL 1 OTTOBRE 2014, SI PAGA SOLO CON F24 TELEMATICO

 

Con la Circolare n. 27/E del 19 settembre 2014, l’Agenzia delle Entrate chiarisce le novelle introdotte dall’art. 11, comma 2, del D.L. n. 66/2014, in relazione all’obbligo, a partire dal 1 ottobre 2014 (domani), di pagamento solo con F24 Telematici.

Le principali novità sono:

–    F24 con saldo “0” potranno essere inviati solamente:

1. direttamente dal contribuente con i servizi F24-WEB, F24-ONLINE dell’Agenzia delle Entrate tramite Fisconline o Entratel;

2. tramite intermediari abilitati (professionisti, CAF, associazioni sindacali, eccetera).

–    F24 con crediti utilizzati in compensazione con saldo finale maggiore di”0” e F24 con saldo finale maggiore di €1000,00, a prescindere dalla presenza di compensazione di crediti utilizzati, potranno essere inviati solamente:

1. direttamente dal contribuente con i servizi F24-WEB, F24-ONLINE dell’Agenzia delle Entrate tramite Fisconline o Entratel;

2. mediante i servizi di internet banking degli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate(Banche, Poste Italiane, prestatori di servizio di pagamento).

Eccezionalmente, possono presentare ancora l’F24 CARTACEO a Banche od alle Poste Italiane, solamente i soggetti non titolari di Partita IVA, che non devono compensare crediti e per pagamenti di somme pari o inferiori ad €1.000,00.

 


CASSAZIONE: NON BASTANO GLI STUDI DI SETTORE PER UN AVVISO DI ACCERTAMENTO

 

Gli Studi di settore sono degli strumenti presuntivi che accertano lo scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli derivati da standard/modelli predefiniti. Su di essi l’Agenzia delle Entrate ricostruisce il reddito e forma avvisi di accertamento, ciò perché li considera come presunzioni legali.

Ebbene, la Cassazione contrasta tale orientamento dell’Amministrazione Finanziaria e, definitivamente, qualifica tali studi di settori come semplici presunzioni.

Quindi “il disallineamento grave non autorizza comunque l’ufficio ad accertare un imponibile pari al risultato degli studi di settore, ma soltanto a procedere a un accertamento analitico-induttivo, con obbligo di confrontare e supportare il risultato dello studio con presunzioni precise, gravi e concordanti”. Inoltre, ad avviso di tale sentenza “se il legislatore avesse voluto attribuire agli studi di settore valore di presunzione legale relativa, avrebbe potuto semplicemente stabilire che gi accertamenti possono essere basati sugli indicatori di anomalia” (Cass.del 26 settembre 2014 n. 20414). Non avendo previsto ciò, per il legislatore non sono sufficienti gli studi di settore per determinare da soli il maggior reddito.

 


“SUPERMINIMI”: PROPOSTA PER ALLARGARE TALE REGIME AGEVOLATO

 

Il sottosegretario all’Economia, On. Enrico ZANETTI, ha proposto tre alternative vie per poter allargare il regime favorevole dei, cosiddetti, “superminimi”.

Tale regine favorevole, ricordiamo, prevede delle condizioni: A. a partire dal 1 gennaio 2012, B. soggetti che non hanno compiuto i 35 anni, C. fatturato annuo inferiore ad €30.000,00, D. senza dipendenti o collaboratori e che non impiegano strumenti con valore superiore ad €15.000,00, E. non siano state esercitate (o continuate) nei 3 anni precedenti altre attività artistiche o professionali o d’impresa F. durata 5 anni (si può eccezionalmente andare oltre tale termine con il solo limite del compimento del trentacinquesimo anno).

Alla presenza di tali presupposti, verrà applicata l’aliquota sostitutiva irpef e le addizionali al 5% (senza l’applicazione dell’IVA e dell’IRAP).

Ebbene, il sottosegretario all’Economia propone di continuare con tale regime agevolato ed, addirittura di allargarlo:

  1. Andare oltre i 5 anni oggi previsti (anche oltre l‘eccezione sopra indicata);
  2. Allargare la soglia di fatturato dagli attuali €30.000,00 ad €50.000,00;
  3. Sia andare oltre i 5 anni, sia aumentare il fatturato ad €50.000,00.

 


DECRETO SBLOCCA ITALIA: NEGOZIAZIONE ASSISTITA, COSA E’? COME FUNZIONA?

 

Con gli artt. 2-5 del Decreto Legge n. 132/2014 (“Sblocca Italia”) è stata introdotta un’ulteriore procedura deflattiva del processo civile, una nuova figura di negoziazione fatta con gli Avvocati.

Il fine di tale istituto e quello favorire la soluzione stragiudiziale per le controversie, in particolare, di risarcimento danno da circolazione stradale e recupero di pagamenti non superiori ad €50.000 (la negoziazione dovrà essere espletata a pena di improcedibilità del procedimento civile solamente dopo 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione di tale decreto).

Precisamente:

  1. La negoziazione inizia con un invito formale scritto dell’Avvocato al legale di controparte e, in caso di mancata risposta (entro 1 mese) o di rifiuto, il Giudice potrà valutare tale comportamento al fine della liquidazione delle spese in giudizio.
  2. La comunicazione dell’invito ha gli stessi effetti della domanda giudiziale, quindi interrompe la prescrizione e la decadenza.
  3. La negoziazione assistita ha efficacia di titolo esecutivo.
  4. Tale negoziazione non può applicarsi alle materie vertenti su diritti indisponibili.
  5. L’accordo negoziato che compone la controversia costituisce anche titolo per l’iscrizione ipotecaria.

 


DECRETO SBLOCCA ITALIA ENTRA IN VIGORE

 

Con il Decreto Legge n. 132/2014 (il cosiddetto “Sblocca Italia”), che entra oggi in vigore, sono state introdotte alcune novità, schematizziamo le principali :

Art.1. Possibilità di devolvere ad un collegio costituito da avocati (arbitrale) liti pendenti in primo grado ed anche in secondo (sono escluse le controversie su diritti indisponibili ed in materia di diritto del lavoro).

Art.2. Possibile convenzione assistita dai legali per una composizione amichevole delle controversie.

Art.3, art.4 e art.5. Percontroversia in materia di risarcimento del danno da circolazione e per richieste di pagamento per somme inferiori ad €50.000 vi è l’obbligo di svolgere un tentativo di accordo stragiudiziale con avvocati (entrerà in vigore dopo 30 giorni dalla legge di conversione).

Art.6 e art.12. Possibilità di procedere a separazione e divorzio(in assenza di figli) senza l’intervento del Giudice ma solamente con la negoziazione assistita di avvocati (entrerà in vigore dopo 90 giorni dalla legge di conversione).

Art.7. Conciliazione avente per oggetto diritti del prestatore di lavoro.

Art.8. Interruzione della prescrizione e della decadenza a seguito della comunicazione dell’invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita.

Art.16. Ridotte le ferie dei Magistrati di 15 giorni e ridotta anche la sospensione feriale dei termini processuali da 45 a 25: ora è dal 6 al 31 agosto (entrerà in vigore nel 2015).

Art.17. Misure per il contrasto del ritardo nei pagamenti: se non ci sono diversi accordi tra le parti il saggio degli interessi legali è calcolato,  dall’inizio del processo, nella misura prevista per le transazioni commerciali (entrerà in vigore dopo 30 giorni dalla legge di conversione).

 


IRAP: DIRETTIVA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

 

L’Agenzia delle Entrate ha fornito, con la direttiva n. 42 del 2014, le proprie indicazioni in merito all’IRAP. Precisamente, per l’Ufficio vi è “autonoma organizzazione”, quindi sussiste l’obbligo di pagare tale tassa regionale, nel caso di utilizzo, in via continuativa del lavoro di dipendenti, collaboratori e professionisti “terzi”, anche in caso di svolgimento di attività meramente esecutiva. L’Agenzia delle Entrate ha quindi seguito l’orientamento della giurisprudenza meno favorevole per il contribuente che considera per l’IRAP anche il dipendente con mansioni meramente esecutive come “strumentalmente inserito nell’organizzazione del professionista” (Cass. n.4111 del 20/2/2014, vedi anche Cass. n. 7609 del 2/4/2014, Cass. n. 9790 del 7/5/2014; Cass. n. 10754 del 16/5/2014 e Cass. n. 9790/2014). Sentenze pro contribuente sono: Cass. n. 22019/2013, Cass. n. 22024/2013, Cass. n. 27034 del 2/12/2013; Cass. n. 958 del 17/01/2014; Cass. n. 3758 del 18/02/2014; Cass. n. 6940 del 25/03/2014; Cass. n. 6945 del 25/03/2014; Cass. n. 7153 del 26/03/2014; Cass. n. 8700 del 14/4/2014; Cass. n. 8921 del 16/4/2014; Cass. n. 10173 del 9/5/2014; Cass. n. 22021/2013; Cass. n. 15639 del 9/7/2014.

 

 


EQUITALIA: CARTELLE GIA’ CON PIANO DI RATEAZIONE INDICATO

 

Con il comunicato del 18 agosto 2014, Equitalia ha precisato che dal 2015 il piano di rateazione delle somme iscritte a ruolo, che può essere concesso in base ai parametri previsti dalla legge, sarà indicato direttamente nella cartella di pagamento emessa dallo stesso Agente della riscossione

 


CARTELLA NULLA SE NON NOTIFICATO PRIMA L’AVVISO DI ACCERTAMENTO. EQUITALIA NON PUÒ DICHIARARSI “NON LEGITTIMATA PASSIVA”

 

Con l’ordinanza del 3 settembre 2014 n. 18651 la Cassazione ha confermato, ulteriormente, il principio dell’art. 39 del D.Lgs. n. 112/1999 già chiarito dalla Cass. n. 1532/2012, Cass., Sez. un., n. 16412 del 2007, Cass. nn. 22939 del 2007 e 369 del 2009, Cass. civ. Sez. V, Ord. 28.02.2011 n. 4959.

Precisamente, nel caso in cui il contribuente impugni una cartella di pagamento chiamando in causa solamente l’Equitalia, ma sollevando anche eccezioni verso l’operato dell’Agenzia delle Entrate (per esempio mancata notifica dei precedenti avvisi di accertamento), l’Agente della riscossione sta in causa anche per l’Ufficio stesso. L’Equitalia, cioè, sostituisce e rappresenta nel processo l’Agenzia delle Entrate anche se non chiamata dal ricorrente.

Pertanto, per non rispondere delle conseguenze della lite (relative all’Agenzia delle Entrate) l’Equitalia deve, in qualunque forma, comunicare il ricorso all’Ufficio, per dare modo a quest’ultimo di far valere direttamente le proprie ragioni in causa.

Sempre tale sentenza ha, altresì, precisato che l’Equitalia non si salva dalle conseguenze di una sentenza a lei sfavorevole (nel caso, ad esempio, non venga depositata la prova della notifica dei precedenti avvisi di accertamento, in possesso dell’Agenzia delle Entrate, che il contribuente affermava di non aver mai ricevuto) semplicemente dichiarandosi “non legittimata passiva”(cioè soggetto a cui non possono essere sollevate eccezioni per la cartella di pagamento su fatti posti in essere da altra amministrazione pubblica).

 


TASI: ANCORA 4 MILA COMUNI IN RITARDO. LIMITE DEL 10,6 PER MILLE ANCHE CON L’IMU

 

Il dipartimento Finanze, con nota Prot. n. 28926 del 2 settembre 2014, ha precisato che i Comuni devono, obbligatoriamente, inserire entro il 10 settembre 2014 nel Portale del Federalismo Fiscale la delibera relativa alle esenzioni o riduzioni dell’imposta e poi, entro il 18 settembre 2014 il dipartimento Finanze pubblicherà tale delibera (vedi i Comuni http://www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/IUC/sceltaregione.htm). Altre modalità di comunicazione (email, fax eccetera) non saranno accettate.

Ebbene, nel caso in cui il Comune non deliberi o non iscriva in termine la delibera nel portale, verrà applicata l’aliquota base, senza esenzioni o riduzioni, da pagare entro il 16 dicembre 2014.

Si precisa inoltre che l’Art. 1, comma 640, Legge di Stabilità 2014 n. 147/2013, stabilisce che l’aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI non può superare al 10,6 per mille: se l’IMU della seconda casa è già al 10,6 per mille  la TASI non andrà pagata

 


EQUITALIA: NOTIFICA CARTELLE VIA PEC ANCHE PER LE DITTE INDIVIDUALI

 

Equitalia, il 26 agosto 2014, ha annunciato che, dopo le società di capitali e quelle di persone, anche le ditte individuali devono avere la PEC (https://www.gruppoequitalia.it/equitalia/opencms). Ciò perché le cartelle di pagamento verranno anche a loro notificate tramite PEC.

Si ricorda, però, che la caratteristica principale del sistema della Posta Elettronica Certificata non è l’invio del messaggio, ma la “garanzia” dell’integrità del messaggio stesso, ossia la possibilità per il destinatario di verificare eventuali manomissioni del messaggio in transito dal mittente sino alla destinazione.

 


RACCOMANDATE CON IVA AL 22%: RISPOSTA DI POSTE ITALIANE

 

Dalle pagine di ITALIAOGGI Poste Italiane ha precisato sulla questione dell’IVA applicata alle raccomandate.

Per Poste Italiane il Decreto Legge n. 91/2014 (cosiddetto Decreto Competitività) stabilisce che siamo esenti da IVA “le prestazioni del servizio postale universale”. Precisamente, i servizi “universali resi a condizioni standard e a prezzi stabiliti in base ad un tariffario predefinito [tra cui le raccomandate per invii singoli fatti allo sportello n.d.r] non possono mai essere considerati negoziati individualmente e, pertanto, essi continueranno a beneficiare dell’esenzione da Iva”.

Pertanto, le raccomandate chieste dal contribuente singolarmente ed allo sportello di Poste Italiane non avranno applicato l’IVA.

Tuttavia, abbiamo noi stessi constatato che non è così. Le Poste Italiane applica lo stesso l’IVA anche per tali raccomandate.

 


POSTE ITALIANE DEVE APPLICARE L’IVA DEL 22% SULLE RACCOMANDATE

 

Da giovedì scorso, 21 agosto 2014, Poste Italiane deve applicare l’IVA al 22% su raccomandate, assicurate, pubblicità per corrispondenza, trattandosi di servizi che la società presta individualmente ai cittadini. Quindi una normale raccomandata che costava €4,65 dal 21 agosto costa €5,67.

Ciò, perché l’art. 32-bis del dl n. 91/2014 (aggiunta dalla legge di conversione n. 116/2014), ha integrato l’art. 10, n. 16, del d.p.r. n. 633/72 escludendo dall’esenzione dell’IVA, con effetto dal 21 agosto 2014 (data di entrata in vigore della legge), le prestazioni di servizi le cui condizioni siano state negoziate individualmente: le raccomandate.

Tutto deriva dalla delibera dell’Autority del 27 marzo 2013 che ha formalizzato il non rispetto della legge italiane alla sentenza della Corte di Giustizia dell’UE del 23 aprile 2009, C-357/07.

La Corte, nel chiarire che le attività di interesse pubblico nel settore postale devo essere esenti dall’IVA (art. 132, lett. a), della direttiva Iva), ha però precisato che non sono esenti le “prestazioni effettuate dai servizi pubblici postali le cui condizioni siano state negoziate individualmente”, appunto le raccomandate che sono “contrattate” individualmente.

 


SULLA TASI: COME FUNZIONA?, QUANTO SI PAGA?, QUANDO SI PAGA? ED ALTRO …

 

La TASI è l’acronimo di Tassa sui Servizi Indivisibili (legge di stabilità 2014, n. 147/2013).

Presupposti:

POSSESSO o DETENZIONE a qualsiasi titolo, di fabbricati, compresa l’abitazione principale come definita ai fini Imu, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti;

SOGGETTO PASSIVO sono in modo solidale sia il possessore, sia il detentore (es. inquilino) dell’Immobile;

BASE IMPONIBILE è quella già prevista per l’IMU (rendita catastale);

ALIQUOTA base è dell’1 per mille, ma i Comuni possono elevarla fino al 3,3 per mille (una quota tra il 10% ed il 30% deve essere pagata dagli affittuari);

ESENZIONI o RIDUZIONI, i Comuni, nel caso in cui deliberano l’aliquota TASI, devono anche indicare esenzioni e riduzioni (vedi i Comuni che hanno già stabilito l’aliquota su http://www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/IUC/sceltaregione.htm );

TEMPI: entro il 10 settembre 2014 i Comuni devono deliberare le aliquote TASI; entro il 18 settembre 2014 tali delibere verranno pubblicate sul sito www.finanze.it; se pubblicata la delibera si paga l’acconto entro il 16 ottobre 2014 altrimenti si corrisponderà tutta l’imposta (l’1 per mille senza esenzioni o riduzioni) al 16 dicembre 2014; se il Comune aveva già deliberato a maggio 2014 ed è stato pagato l’acconto entro il 16 giugno 2014, sarà corrisposto solo il saldo al 16 dicembre 2014.

 


IL FISCO VIENE CONDANNATO SE NON RISPONDE IN TEMPO AD AUTOTUTELA

 

La CTP di Campobasso con la sentenza n. 195 del 16 giugno 2014, ha precisato che l’amministrazione pubblica che non adotta un provvedimento di accoglimento o di rigetto dell’istanza di autotutela proposta dal contribuente, entro il termine per ricorrere innanzi al giudice tributario, deve essere condannata a un indennizzo per aver dato luogo a un giudizio che poteva essere evitato. Si tratta di un comportamento dettato da malafede o colpa grave che dà luogo a una responsabilità aggravata dell’amministrazione finanziaria. L’ente impositore ha, quindi, un obbligo non solo morale, ma anche giuridico di emettere un provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo.

Quindi per i Giudici di merito anche l’attività della pubblica amministrazione deve essere svolta nel rispetto del principio del neminem laedere sancito dall’art. 2043 del codice civile e il Giudice deve accertare se l’amministrazione abbia adottato un comportamento doloso o colposo in violazione di questa regola (si veda anche Cass. n. 5120/2011, Cass. n. 698/2010 e CTP di Savona, sezione quarta, sentenza 4/2009).

 


ATTENZIONE: MERCOLEDÌ ULTIMO GIORNO PER PAGARE LE TASSE

 

Con mercoledì 20 agosto 2014 scatta la data ultima per corrispondere le imposte dichiarate in UNICO (soggetti sottoposti agli studi di settore) con la maggiorazione dello 0,4%. I contribuenti che non riusciranno a versare entro il 20 agosto 2014 possono attivare il ravvedimento:

–    RAVVEDIMENTO SPRINT: va fatto entro 14 giorni dal 20 di agosto 2014 e la sanzione sarà dello 0,2% del tributo per ciascun giorno di ritardo;

–    RAVVEDIMENTO BREVE: va fatto tra il 15° ed il 30° giorno dal 20 di agosto 2014 e, in questo caso, la sanzione è del 3% fisso;

–    RAVVEDIMENTO ANNUALE: e’ per le imposte risultanti da dichiarazione annuali nel termine della dichiarazione successiva (30 settembre 2015) è, per tale opzione, la sanzione diventa del 3,75%.

In ogni caso saranno dovuti gli interessi del 1% annuo. Se non si riesce a corrispondere la somma del ravvedimento in unica soluzione è possibile “scaglionare” il pagamento delle imposte (si veda Risoluzione 67/E/2011, sul ravvedimento “parziale”). Tutto quanto sopra a condizione che non siano già stati notificati/comunicati accertamenti, verifiche, indagini o altre simili attività ispettive del Fisco. Non è possibile, però, attivare tale istituto del RAVVEDIMENTO per il pagamento dei contributi dichiarati nel modello UNICO.

 


LA PROVA PER DIFENDERSI DAL “REDDITOMETRO”

 

In questi giorni l’Agenzia delle Entrate sta valutando i redditi dei contribuenti persone fisiche ed, avvalendosi di predeterminati indici, ridetermina sinteticamente la capacità reddituale del cittadino: “redditometro”.

In atri termini, considerando le spese effettuate dal contribuente in determinati anni (come l’automobile, l’acquisto di immobili, eccetera) l’Ufficio calcola il guadagno “nero” ed emette gli avvisi di accertamento, con i quali pretendere imposte superiori.

Pertanto, indichiamo la difesa che deve attuare il contribuente, fin da subito, considerando l’art. 38 del D.P.R n. 600/1973 e le recentissima giurisprudenze (Cass. n. del 6 agosto 2014 n. 17664, Cass. del 19 marzo 2014 n. 6396, Cass. n. 8995/2014):

  1. la prova contro la pretesa dell’Agenzia delle entrate è a carico del contribuente;
  2. si deve dare prova di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte (come ad esempio titoli azionari, conti depositi, somme presenti in conti correnti, acquisto di obbligazioni, somme già oggetto di ritenuta d’acconto, eccetera);
  3. si deve provare il possesso di tali redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte per i periodo relativo all’accertamento.

 

Solo per completezza si precisa che un minor orientamento giurisprudenziale richiede un ulteriore elemento, non richiesto, però, dall’art. 38 sopra indicato:

  1. dimostrare che i redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte sono stati investiti per acquistare proprio i beni o i servizi oggetto del “redditometro” (Cass. del 20 marzo 2009 n. 6813, Cass. n. 23785/2010 e Cass. n. 4183/2013).

 


MODELLO 730 PRECOMPILATI.

 

Con l’art. 7 della Legge 11 marzo 2014 n. 23, a partire dal 2015 (per l’anno d’imposta 2014), sarà introdotta, in via sperimentale, la dichiarazione 730 precompilata.

L’Agenzia delle Entrate utilizzerà:

–    le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria;

–    i dati trasmessi da parte di soggetti terzi;

–    i dati contenuti nelle certificati dei sostituti d’imposta.

Al 28 febbraio il contribuente trasmetterà dati relativi ad alcuni oneri deducibili e detraibili sostenuti nell’anno precedente, quali interessi passivi su mutui, premi assicurativi, contributi previdenziali, previdenza complementare.

 


CORTE EUROPEA:SANZIONE IVA E’ “ILLEGITTIMAMENTE SPROPORZIONATA”

 

Con la sentenza del 17 luglio 2014 n. C 272/13 (disponibile per gli iscritti alla newsletter), la Corte di Giustizia Europea ha affermato la sproporzione delle sanzioni applicate dallo Stato italiane in ragione del mancato pagamento IVA.

Precisamente, la Corte ha espresso forti dubbi di legittimità con la Legge Comunitaria dell’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997, che punisce l’omesso versamento dell’IVA con una sanzione del 30%.

Tale norma è sproporzionata perché non distingue tra i casi di frode IVA (per esempio omessa fatturazione) dai semplici errori di buona fede nel pagamento dell’Imposta (come semplici violazioni formali).

E’ in quest’ultimo caso che si individua la illegittima sproporzione della sanzione (il 30%) e quindi il contrasto con la Legge europea, anche considerando che già sussistono gli interessi moratori che hanno il fine proprio di “sanzionare” ritardati versamenti in “buona fede”.

 


ACCERTAMENTO SINTETICO: IL CONTRIBUENTE DEVE DIMOSTRARE RISORSE NON TASSABILI

 

Con la Sentenza del 19 marzo 2014 n. 6396 la Cassazione, discostandosi dall’orientamento prevalente sull’ampiezza della prova contraria, che può portare il contribuente in giudizio, per contrastare l’accertamento sintetico (cosiddetto redditometro), ha precisato che l’accertato può dimostrare solamente risorse disponibili non tassabili.

Precisamente, si dovrà provare che le risorse di cui si dispone sono già state tassate in forma sostitutiva (ad esempio tassazione alla fonte) oppure che le stesse non hanno natura reddituale (come accade per le liberalità).

 


BONUS 80 EURO ANCHE PER I PENSIONATI

 

L’Inps con il messaggio 5528 del 23 giugno 2014 (disponibile per gli abbonati alla Nostra mail-list) ha affermato che con il mese di luglio 2014 il bonus degli €80,00, dell’art. 1 del D.L. 66/2014 (cosiddetto decreto Irpef), sarà pagato anche ai pensionati. Tale bonus sarà corrisposto unitamente al pagamento della prestazione del mese.

L’istituto, quindi, avvierà tale corresponsione per le pensioni di accompagnamenti, assegni straordinari e previdenza integrativa.

 


ILLEGITTIMA LA CARTELLA SE NON E’ STATA NOTIFICATA LA PRECEDENTE COMUNICAZIONE

 

La Corte di Cassazione n. 15311 del 4 luglio 2014, ha definitivamente precisato che se, a seguito di controllo formale (ex art. 36ter D.p.r. n. 600/1973), l’Agenzia delle Entrate non ha notificato la comunicazione sull’esito dell’attività svolta precedentemente, la successiva cartella di pagamento è nulla, anche se tale sanzione di nullità non è espressamente prevista dalla legge. Ciò, perché tale nullità è collegata alla violazione del contraddittorio procedimentale obbligatorio a seguito dell’avvio del controllo dell’Equitalia.

Precisamente, con il controllo ex art. 36ter D.p.r. n. 600/1973 l’Agenzia verifica, in particolare, le dichiarazione dei redditi escludendo le ritenute d’acconto, le detrazioni d’imposta e le deduzioni non spettanti, tutto in base ai documenti richiesti al contribuente. Se, però, tale comunicazione/controllo di richiesta non c’è stata la successiva cartella è nulla perché non è stato dato al contribuente la possibilità di “difendersi” documentando o chiarendo (invece tale assenza di comunicazione non comporta nullità della successiva cartella per la liquidazione della dichiarazione – art. 36bis D.p.r. n. 600/1973 – perché qui non c’è necessità di sentire il contribuente perché si “difenda” per il controllo, è semplicemente un comunicazione che ha solo il fine di “avvisare”).

 


DECRETO IRPEF: NOVITÀ DELLA LEGGE DI CONVERSIONE

 

Il decreto del 24 aprile 2014 n. 66 (cosiddetto Decreto “IRPEF”) è stato convertito con Legge del 23 giugno 2014 n. 89 e sono state apportate le seguenti novità:

–    confermato il bonus IRPEF di €80,00 per tutto il periodo d’imposta 2014;

–    confermato l’innalzamento della tassazione dei redditi di natura finanziaria dal 20 al 26%;

–    il versamento dell’imposta sostitutiva per la rivalutazione dei beni d’impresa può essere eseguito in tre rate annuali di pari importo (16 giugno, 16 settembre e 16 dicembre 2014);

–    prorogato il versamento della prima rata TASI 2014 al 16 ottobre (anziché al 16 giugno) nei Comuni che non hanno pubblicato le delibere relative alle aliquote (se non ci saranno tali provvedimenti entro il 10 settembre 2014 il versamento sarà comunque dovuto entro il 16 dicembre in unica soluzione con aliquota base all’1%);

–    i contribuenti decaduti del beneficio della rateazione dei debiti fiscali entro il 22 giugno 2013 hanno facoltà di richiedere un nuovo e straordinario piano di dilazione entro il 31 luglio 2014 fino a 72 rate (www.gruppoequitalia.it/equitalia/opencms/it/cittadini/rateazioni/ModulisticaNew/Modulistica-nuova-rat-decaduti/index.html).

 


DA OGGI TASSAZIONE SULLE RENDITE FINANZIARIE

 

Da oggi 1 luglio 2014 è entrata in vigore la nuova aliquota di tassazione dei redditi di natura finanziaria. Il decreto, cosiddetto, IRPEF ha incrementato le aliquote dal 20% al 26%. L’incremento riguarderà la quasi totalità dei proventi di natura finanziaria che fino al 30 giugno erano tassati con aliquota al 20%.

Tale aumento non interessa i titoli di Stato Italiani (BOT, CCT) ed esteri (esclusi i Paesi inseriti nella Black list) ed anche particolari strumenti finanziari indicati nella circolare 19/E del 27 giugno 2014).

Tale Circolare contiene, in particolare, anche chiarimenti in merito alla decorrenza di tale nuova aliquota da applicare.

 


TASI SENZA SANZIONI; UNICO AL 20 AGOSTO

 

TASI

I pagamenti tardivi dell’acconto TASI, in scadenza allo scorso 16 giugno 2014, non sconteranno sanzioni né interessi, in applicazione dello Statuto del contribuente che esclude l’irrogazione di sanzioni per violazioni che dipendono da obiettive condizioni di incertezza sulle regole fiscali. Ci sarà, altresì, la possibilità di applicare l’istituto del ravvedimento operoso per coloro che, per errore, versano in modo inferiore (Camera dei Deputati – Commissione Finanze, interrogazione del 11 giugno 2014 n. 5-02955)

UNICO

Come noto slitta dal 16 giugno al 7 luglio 2014 (ma si rinvia al 20 agosto il pagamento con maggiorazione del 0,4%) il termine per effettuare i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi e IRAP dei contribuenti soggetti agli studi di settore(D.P.C.M. 13 giugno 2014, G.U. 17 giugno 2014 n. 137). La proroga, però, riguarda anche:

–    contribuenti che presentano cause di esclusione o inapplicabilità degli studi di settore (es. il caso di non normale svolgimento di attività, o per il primo anno di attività);

–    i contribuenti che rientrano nel regine fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità (c.d. “nuovi minimi).

 


EQUITALIA PUÒ ISCRIVERE IPOTECA SUL FONDO PATRIMONIALE?

 

L’art. 77 del D.P.R. n. 602/1973 disciplina l’iscrizione ipotecaria dell’Equitalia sui beni immobili del contribuente/debitore, dubbio se tale misura cautelare possa essere iscritta anche sul fondo patrimoniale (patrimonio separato da quello dei coniugi, per vincolo di destinazione, ed i beni che lo compongono sono sottratti ai debitori del marito e della moglie). Ebbene, due sentenze di merito, per una fattispecie sostanzialmente identica, hanno formulato due soluzioni apposte:

–    CTR Toscana, n. 88 del 21 gennaio 2014: il contribuente, per evitare l’iscrizione ipotecaria dell’Equitalia sui beni inseriti nel fondo patrimoniale, deve dimostrare che il debito fiscale è estraneo ai bisogni della famiglia;

–    CTR Lazio, n. 2218 dell’8 aprile 2014: il contribuente, per evitare l’iscrizione ipotecaria dell’Equitalia sui beni inseriti nel fondo patrimoniale, non deve dimostrare che il debito fiscale è estraneo ai bisogni della famiglia, perché tali debiti sono, per definizione, estranei ai bisogni della famiglia e quindi non serve alcuna prova.

 


DOVUTA LA TASSA GOVERNATIVA SUI TELEFONINI

 

Alcuni Comuni chiesero all’erario la restituzione della “tassa di concessione governativa per l’utilizzo di apparecchiature radiomobili terrestri”, prevista dal n. 21 della Tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 641, adducendo che essa era stata implicitamente abrogata per effetto dell’entrata in vigore del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, il quale aveva liberalizzato il settore delle radiocomunicazioni e soppresso le autorizzazioni amministrative precedentemente richieste.

L’Amministrazione finanziaria non aveva dato seguito alla richiesta di rimborso e, pertanto, i Comuni hanno impugnato tale silenzio-rifiuto.

Tuttavia, dopo una dura battaglia legale, la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, del 2 maggio 2014 n. 9560 ha confermato tale tassa sui telefonini precisando sia che è legittima e non in contrasto con il diritto comunitario la prevedibilità di tale tassa, sia che con il D.L. n. 4/2014, art. 2, comma 4 (convertito con Legge n. 50/2014), il Legislatore ha definitivamente chiarito (interpretazione autentica) la possibilità di applicare tale tassa ai contratti di abbonamento per telefonia cellulare.

 


EQUITALIA: UNA POSSIBILITA’ PER RATEIZZARE A 72 RATE ANCHE SE SI È DECADUTI

 

La Camera dei Deputati ha approvato il testo di legge C. 2433 che converte definitivamente il D.L. n. 66/2014 (Decreto Irpef), con le modifiche del Senato.

Precisamente, oltre a confermare il bonus di €80 per i lavoratori dipendenti, il tagli medio strutturale dell’IRAP del 10% ed il rinvio del versamento della prima rata della TASI, è stata approvata la rateazione eccezionale per pagamenti all’Equitalia (come già da noi anticipato).

Precisamente, i contribuenti che sono decaduti dal beneficio della rateizzazione dei debiti fiscali possono richiedere una nuova dilazione a 72 rate, in alternativa a corrispondere tutto e subito il debito all’Equitalia.

Le condizioni sono:

–    decadenza non oltre il 22 giugno 2013;

–    la richiesta deve essere fatta entro il 31 luglio 2014;

–    si possono non pagare solamente 2 rate, anche non consecutive;

–    non può esserci una successiva proroga.

 


NON SI PAGA L’IRAP PER DIPENDENTI PART-TIME O CON FUNZIONI MERAMENTE ESECUTIVE

 

Con le sentenza n. 22020, n. 22021, n. 22022 del 25 settembre 2013 la Cassazione ha, finalmente, chiarito che non si deve pagare l’IRAP per la sola presenza di un dipendente o collaboratore.

Precisamente, il presupposto per il pagamento dell’IRAP è la presenza di un “surplus” dell’attività organizzativa strutturata che agevola l’attività. Tale “surplus” non sussiste in caso di dipendente part-time o con funzioni meramente esecutive.

Ciò, perché la disponibilità di un dipendente part-time o con funzioni meramente esecutive non accresce la capacità produttiva del professionista, non costituisce quel “surplus” richiesto per il pagamentodell’IRAP.

Tale orientamento è stato seguito anche da altre pronunce della Cassazione, che indichiamo qui divise per categorie professionali:

–       Cassazione del 2 dicembre 2013 n. 27034, Cassazione del 25 marzo 2014 n. 6940 e Cassazione del 14 aprile 2014 n. 8700 , relative alla professione di Medico;

–       Cassazione del 25 marzo 2014 n. 6945, relativa alla professione di Progettista;

–       Cassazione del 26 marzo 2014 n. 7153, Cassazione del 20 febbraio 2014 n. 4111 e Cassazione del 9 maggio 2014 n. 10173, relativa a professionisti;

–       Cassazione del 2 aprile 2014 n. 7609, relativa alla professione di Avvocato.

 


PER IL16 GIUGNO, EQUITALIA RIPARTE CON LA RISCOSSIONE

 

Come indicato anche nel nostro sito la Legge di Stabilità per l’anno 2014, con varie proroghe, ha previsto la “rottamazione delle cartelle di pagamento“ fino a fine maggio 2014 ed anche, per i tributi, la sospensione della riscossione di Equitalia. Tale sospensione ex lege, però, scadrà il 16 giugno 2014 (il 15 giugno è una domenica) e ciò comporterà l’attivazione di azioni esecutive (pignoramenti immobiliare, mobiliari e presso terzi), nonché cautelari (iscrizioni di ipoteca, e fermi amministrativi).

Tuttavia è opportuno ricordare che, in caso di pignoramento presso terzi ex art 72bis del D.p.r. n. 602/1973, con oggetto il conto corrente o lo stipendio di dipendenti (il più efficace strumento in mani ad Equitalia), l’art. 72 ter dello stesso D.P.R. prevede che le some possono essere pignorate:

 

–       stipendi inferiori ad €2.500,00 la quota aggredibile non può eccedere un 1/10 dello stipendio;

 

–       stipendi tra €2.500,00 ed € 5.000,00 la quota aggredibile non può eccedere un 1/7 dello stipendio;

 

–       stipendi superiori ad € 5.000,00 la quota aggredibile non può eccedere un 1/5 dello stipendio.

 

Quindi vi sono quote pignorabili diverse da quello ordinaria di 1/5 dello stipendio.

 


DOPO LA PROROGA DEL 730 ANCHE LA SCADENZA PER L’UNICO E’ RINVIATA

 

Quando il Presidente del Consiglio dei Ministri rientrerà dal viaggio ufficiale all’estero (venerdì p.v.) dovrà solamente sottoscrivere un Decreto già pronto che concede la proroga per i versamenti dell’UNICO 2014 dal 16 giugno 2014 al 7 luglio 2014 (il 6 luglio è una domenica).

Innanzitutto è opportuno precisare subito che il rinvio è solamente per i contribuenti sottoposti agli studi di settore (per gli altri la scadenza per i versamenti rimane il 16 giugno 2014).

Ebbene, le scadenza saranno:

  1. scadenza del 7 luglio 2014 per il versamento senza maggiorazione dello 0,40%;
  2. scadenza del7 agosto 2014 per il versamento con maggiorazione dello 0,40%;
  3. scadenza del 20 agosto 2014 per il versamento con maggiorazione dello 0,40%, considerando l’art. 37, comma 11-bis del D.L. n. 223/2006, come modificato dall’art. 3-quater del D.L. n. 16/2012 (“che prevede adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione”).

 


PER CHI E’ DECADUTO DALLA RATEAZIONE CON EQUITAILA C’E’ UNA DILAZIONE ‘ECCEZIONALE’

 

Con l’emendamento a firma del Presidente della Commissione Finanze On. Mauro Maria Marino, in fase di conversione del D.L. 66/2014 (cosiddetto Decreto Irpef), viene inserito il nuovo art. 11-bis: (Norme in materia di rateazione)   1. I contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione previsto dall’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, possono richiedere la concessione di un nuovo piano di rateazione, fino a un massimo di 72 rate mensili, a condizione che:  a) la decadenza sia intervenuta entro e non oltre il 22 giugno 2013; b) la richiesta sia presentata entro e non oltre il 31 luglio 2014.  2. Il piano di rateazione concesso ai sensi del comma 1 non è prorogabile e il debitore decade dallo stesso in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive.  3. l’articolo 10, comma 13-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è abrogato”.

Tale previsione tende a rimettere in termine il contribuente che è decaduto al 22 giugno 2013 per un nuovo piano di dilazione a 72 rate. Tuttavia per tale piano “eccezionale” di dilazione: 1. si possono “non pagare” solo 2 rate anche non consecutive; 2. tale rateazione “eccezionale” non è prorogabile; 3. non è ammessa la rateazione, cosiddetta, straordinaria a 120 rate.

 

 

 


OMESSO VERSAMENTO IVA: LA CORTE COSTITUZIONALE AUMENTA LA SOGLIA PENALE

 

L’art. 10-ter del D.Lgs. n. 74/2000 configura(va) reato se il mancato versamento dell’IVA è(era) superiore ad €50.000,00.

La Corte Costituzionale, però, con la Sentenza n. 80 del 8 aprile 2014, ha dichiarato tale soglia di €50.000,00 in costituzionale, aumentando la punibilità penale per l’omissione del versamento IVA al superiori limite di €103.291,38.

In sostanza la Consulta alza la soglia penale per i reati commessi sino al 17 settembre 2011, dunque fino al 27 gennaio 2010 (anno imposta 2009, con acconto da versare il 27 dicembre 2009).

Ciò perché l’art. 10-ter del D. Lgs. n. 74/2000 punisce con la reclusione da 6 mesi a 2 anni chiunque non versa l’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo (27 dicembre), per un ammontare superiore a €50.000,00 per ciascun periodo d’imposta.

Facciamo un esempio. Per l’anno d’imposta 2012, l’acconto IVA doveva essere versato il 27 dicembre 2012, ma è omessa tutta l’imposta. Per l’anno 2013, invece, il termine per l’acconto di tale anno era il 27 dicembre 2013, quindi il reato, per l’anno 2012, si consuma il 27 dicembre 2013 (“entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo” che nell’esempio è il 2013), se la somma evasa è superiore ad €103.291,38.

 


ILLEGITTIMO IL CONCORSO DELL’AGENZIA DELLE DOGANE

 

Come per l’Agenzia delle Entrate (si veda nostra notizia inserita il 3.01.2014 n.d.r.) anche l’Agenzia delle Dogane tenta di sanare gli illegittimi carichi dirigenziali.

Precisamente, il Tar del Lazio, con l’ordinanza n. 2015/2014, ha accolto la richiesta di sospensione della procedura presentata da Dirpubblica. La successiva udienza, di merito, è stata già fissata per l’8 ottobre 2014.

Pertanto, fino a quel giorno la selezione indetta dalle Dogane nel dicembre scorso non avrà luogo.

E’ chiaro che anche questa volta, come per i Funzionari dell’Agenzia delle Entrate, l’Amministrazione Finanziaria sta cercando di regolarizzare comportamenti e procedure irregolari, danneggiando così i diritti dei contribuenti.

 


PROROGA DELLA “SANATORIA” PER LE CARTELLE DI PAGAMENTO: SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE

 

Nel tentativo di fare un po’ di chiarezza sulla “sanatoria” delle cartelle di pagamento ed, in particolare, sulla sospensione ex lege  dei pignoramenti dell’Equitalia si propone uno schema con relativi link per poter dare a tutti gli utenti la possibilità di confrontare.

Precisiamo, inoltre, che la sede di Roma dell’Agente della riscossione ancora non ha diramato la circolare che “permette” agli uffici periferici di attivarsi sia per la sanatoria, sia per la sospensione, tuttavia la circolare “vincola” solamente l’Equitalia, ma la legge già in essere ha effetto per tutti.

Ebbene:

1    Legge n. 147/2013 art. 1, comma 623 (Legge stabilità 2014):”Per consentire il versamento delle somme dovute  entro  il  28 febbraio 2014  e  la  registrazione  delle  operazioni  relative,  la riscossione dei carichi di cui al comma 618 resta sospesa fino al  15 marzo 2014. Per il corrispondente periodo sono sospesi i  termini  di prescrizione” (link: http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/12/27/13G00191/sg%20).

2    Decreto legge n. 16/2014 art. 2, let. d), che modifica il comma 623 della Legge Finanziaria 2014:” d) al comma 623 le  parole  “Entro  il  28  febbraio  2014”  sono sostituite dalle seguenti “entro il 31 marzo 2014” e  le  parole  “15 marzo 2014” sono sostituite dalle seguenti “15 aprile 2014“; (link: http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/3/6/14G00029/sg).

3    Legge 2 maggio 2014 n. 68, che ha convertito il d.l. n. 16/2014, ALLEGATO:

alla lettera d), le parole: ”31 marzo 2014” sono sostituite dalle seguenti: “31 maggio 2014” e le parole:” 15 aprile 2014” sono sostituite dalle seguenti: “15 giugno 2014” (link: http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014;68)

=

La legge Stabilità art1, comma 623: “Per consentire (…),  la riscossione dei carichi di cui al comma 618 resta sospesa fino al 15 giugno 2014. Per il corrispondente periodo sono sospesi i  termini  di prescrizione”

 


I PRESUPPOSTI PER IL BONUS DI 80 EURO

 

Il Decreto Legge del 24 aprile 2014 n. 66 prevede che chi nel 2014 avrà percepito un reddito fino ad €26.000,00, da lavoro dipendente (o assimilato), avrà diritto al “bonus” di €80,00. Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha emesso una circolare con la quale vengono date le indicazioni principali su tale credito (la circolare è disponibile gratuitamente per gli abbonati alla news-letter).

Vediamo, però, le condizioni per poter avere tale diritto di credito: 1. si deve considerare il reddito complessivo al netto del reddito derivante dall’abitazione principale; 2. taliredditi percepiti devono, però, produrre un’imposta lorda residua dopo l’applicazione delle detrazioni per reddito da lavoratore dipendente (Art. 13 del DPR 917/86); 3. dal beneficio sono esclusi i lavoratori, cosiddetti, incapienti (coloro, cioè, che hanno le detrazioni spettanti – vedi CUD – superiori all’imposta dovuta), salvo che tale imposta “negativa” sia dovuta da altre detrazioni come quelle per carichi di famiglia (Art. 12 DPR 917/86). Per la verifica dell’incapienza si devono applicare le nuove detrazioni in vigore dal 1 gennaio 2014.

Infine, tale “bonus” sarà applicato automaticamente dai sostituti d’imposta (datore di lavoro), in mancanza può essere richiesto direttamente dal lavoratore nella dichiarazione 2014.

 


CALANO GLI INTERESSI PER TARDIVO PAGAMENTO DELLE CARTELLE ESATTORIALI

 

L’art. 30 del D.p.r. n. 602/1973  prevede che decorsi inutilmente il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento per le somme richieste dal Fisco si devono pagare gli interessi di mora, “con riguardo alla media dei tassi bancari attivi”.  Gli interessi, cioè, per mancato/tardivo pagamento della cartella.

Ebbene, dal 1 maggio 2014 tale tasso di interesse diminuisce ed è del 5,14%. Tale calo degli interessi è dovuto dalla circostanza che la Banca d’Italia, con nota del 4 marzo 2014, ha stimato che la media dei tassi bancari attivi è del 5,14%. Limite imposto dalla stessa norma sopra richiamata. Una percentuale maggiore sarebbe stata illegittima.

Tuttavia, schematizziamo tale tasso d’interesse negli anni:

–    dal 1/10/2009 al 1/10/2012 il tasso era del 6,8358%;

–    dal 1/10/2012 al 1/05/2013 il tasso era del 4,5504%;

–    dal 1/05/2013 al 1/05/2014 il tasso era del 5,2233;

–    dal 1/05/2014 il tasso è del 5,14.

 


LA CARTELLA DI PAGAMENTO SI ADEGUA ALLE NOVITÀ IN MATERIA DI RECLAMO-MEDIAZIONE

 

Le avvertenze della cartella vengono, infatti, riscritte per informare i contribuenti sia della nuova condizione di improcedibilità del ricorso in assenza della preventiva istanza di reclamo per le controversie di valore non superiore a 20 mila euro, sia della sospensione della riscossione in pendenza del termine di 90 giorni prescritto per l’esperimento del tentativo di mediazione.

A stabilirlo il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate diffuso ieri (prot. n. 47595/2014). Modifiche alla cartella esattoriale si sono rese, dunque, necessarie a seguito delle novità introdotte nell’art. 17-bis del dlgs 546/92 dalla legge147/2013.

L’altra novità, della quale le avvertenze alla cartella di pagamento danno ora conto, riguarda l’effetto sospensivo della riscossione generato dalla presentazione dell’istanza di reclamo.

Le nuove avvertenze precisano anche l’oggetto del reclamo che potranno essere soltanto i vizi riguardanti il ruolo e non le contestazioni relative a vizi propri della cartella di pagamento.

 


ROTTAMAZIONE CARTELLE PROROGA FINO AL 31 MAGGIO 2014

 

Nuova proroga per la rottamazione delle cartelle, che slitta al 31 maggio 2014. E’ una delle novità votate ieri dalle commissioni Bilancio e Finanze della Camera, che hanno lavorato fino a notte sulla legge di conversione del decreto «salva-Roma» ter, atteso nell’Aula di Montecitorio a inizio della settimana prossima.

 


SULL’IVA È LEGITTIMO L’UTILIZZO DEI DOCUMENTI NON PRODOTTI DAL CONTRIBUENTE NEL CORSO DELLA VERIFICA

 

L’art. 52, cc. 4 e 5 dpr 633/1972 prevede che i libri, registri, documenti e scritture contabili, compresi quelli la cui tenuta e conservazione non è obbligatoria ai fini fiscali “non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell’accertamento in sede amministrativa o contenziosa” qualora, in corso di verifica, ne sia rifiutata l’esibizione ovvero ne sia dichiarato il mancato possesso o siano sottratti all’ispezione.

In altri termini, il legislatore ha introdotto la preclusione di utilizzabilità nelle successive fasi amministrativa e contenziosa dei documenti non prodotti nel corso di accessi, ispezioni e verifiche quale sanzione impropria nei confronti del contribuente volta a tutelare l’interesse al corretto “accertamento delle imposte” e alla “repressione dell’evasione” (art. 52, c. 1 dpr 633/1972).

Tuttavia, la Corte di Cassazione ha stabilito che nelle controversie in materia Iva è legittimo l’utilizzo dei documenti non prodotti dal contribuente nel corso della verifica, qualora dagli atti del giudizio di merito non risulti che la parte privata si sia sottratta dolosamente o colpevolmente alla loro esibizione (Sentenza del 21 marzo 2014 n. 6654).

 


LA PROROGA DELLA SANATORIA E’, SOLO, PER LE INGIUNZIONI FISCALI AL 31 MAGGIO 2014. NO PER LE CARTELLE DI PAGAMENTO

 

Con l’emendamento n. AC 2162 della Camera dei Deputati (http://www.camera.it/leg17/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=17&codice=17PDL0018090&back_to=) si prevedeva l’allargamento della “sanatoria” prevista dalla Legge di Stabilità del 2014, commi 618-623, (L. Legge 27.12.2013 n° 147), alle ingiunzioni fiscali dei comuni (esse sono una modalità di riscossione eseguita direttamente dagli enti locali senza rivolgersi all’Equitalia, art. 2 R.D. 639/1910).  Si voleva, quindi, risolvere un errore presente fin dalla Legge di Stabilità.

Tale correzione è avvenuta con il decreto “salva Roma-ter” DL 16/2014, il quale ha altresì prorogato il termine per la sanatoria al 31 marzo 2014 (con sospensione attività esecutiva dell’Equitalia fino al 15 aprile 2014).

Ebbene, considerando anche gli ultimi dati non “rosei” formulati dall’Equitalia sulla “rottamazione” della seconda scadenza della “sanatoria”, il legislatore non ha prorogato tale “sanatoria” a fine aprile per le cartelle di pagamento. E’ stato prorogato, probabilmente (c’è molta confusione), solamente il termine per la rottamazione a tali ingiunzioni fiscali al 31 maggio 2014 (si veda http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Emendc&leg=17&id=757293&idoggetto=774221)

 


SEMPRE SULLA NUOVA MEDIAZIONE TRIBUTARIA

 

Se vengono notificati atti oggetto di mediazione (anno d’imposta dopo il 2007, tributi pretesi inferiori ad €20.000,00, atto emesso dall’Agenzia delle Entrate), il contribuente deve fare estrema attenzione ai termini per la costituzione in giudizio, con particolare riferimento agli atti notificati prima del 2 marzo scorso, a prescindere da quanto indicato dall’ufficio periferico nella proposta di mediazione. Prima di tale data il non rispettare la procedura di mediazione comporta inammissibilità del ricorso (decadenza definitiva del ricorso), dopo tale data il non rispettare la procedura di mediazione comporta la non procedibilità (semplice interruzione del procedimento per espletare la mediazione).

Precisamente, la lettera b), del comma 611, dell’art. 1, della legge 147/2013 (Stabilità 2014) ha introdotto il nuovo comma 2, nell’art. 17-bis, del dlgs. 546/1992, il quale dispone che la presentazione del reclamo sia condizione di «procedibilità» del ricorso. Di conseguenza, in caso di deposito del ricorso da parte del contribuente prima del decorso dei 90 giorni, l’Agenzia delle Entrate potranno rilevare, in sede di costituzione in giudizio, l’improcedibilità che permetterà ai giudici aditi di rinviare la trattazione della controversia, al fine di esperire preventivamente la procedura di mediazione.

Sul tema la circ. 1/E/2014 ha previsto che le modifiche intervenute si rendono applicabili agli atti notificati dal sessantesimo giorno successivo all’entrata in vigore della detta legge ovvero dal 2 marzo scorso. Inoltre  per gli atti impugnabili, notificati in data anteriore al 2 marzo scorso, rimangono in piedi i vecchi termini ovvero quelli che non tenevano conto della sospensione feriale.

Al contrario, per gli atti notificati dopo il 2 marzo, il contribuente dovrà depositare il ricorso in commissione tributaria entro i 30 giorni decorrenti dal termine dei 90 giorni, a prescindere da notifiche di dinieghi o di proposte di mediazione.

 


SULLA DEDUCIBILITA’ DELL’IMU

 

La Legge 2 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) ha disposto, all’art. 1, commi 715 e 716, che l’IMU, relativa agli immobili strumentali, è deducibile ai fini della determinazione del reddito d’impresa e di lavoro autonomo nella misura del 20%. Inoltre, solamente per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2013, l’aliquota di deducibilità è del 30%. Pertanto, in relazione ai vari soggetti la deducibilità dell’IMU sarà: – per i soggetti IRES, il risparmio d’imposta è pari al 20% (30%) dell’aliquota ordinaria del 27,5% applicata all’ammontare dell’IMU pagata nel corso del periodo d’imposta; – per i soggetti IRPEF (ditte individuali, società di persone o liberi professionisti), invece, il risparmio è direttamente collegato all’aliquota marginale applicata in capo al titolare o ai soci (scaglione IRPEF). Inoltre l’Agenzia delle Entrate ha escluso la deducibilità dell’IMU versata per immobili promiscui per attività d’impresa o di lavoro autonomo e per scopi personali o familiari. Sempre l’Agenzia ha, altresì, precisato che tale deducibilità non è applicabile per periodi d’imposta antecedenti a quello in corso al 31 dicembre 2013, anche se l’imposta è stata versata tardivamente.

 


NUOVO REDDITOMETRO: NIENTE INDICI ISTAT, PIÙ VICINO ALLA REALTA’ DEL CONTRIBUENTE

 

Con la circolare AE 6/E 2016 (disponibile gratuitamente per gli iscritti alla news-letter di www.suluzionialdebito.it) l’Ufficio ha accolto le indicazioni del Garante della privacy: non saranno utilizzati gli indici ISTAT come presupposto per l’utilizzo dello strumento accertativo cosiddetto “redditometro”. Andiamo, però, con ordine. Il “redditometro” è uno strumento accertativo, previsto dall’art. 38 del D.p.r n. 600/73, con il quale l’Agenzia delle Entrate ricostruisce il reddito del contribuente basandosi sul presupposto logico secondo cui l’effettuazione di una spesa è indice dell’esistenza di un reddito idoneo a sostenere la spesa stessa, prescindendo dall’individuazione delle effettive fonti di produzione. Al fine di tale strumento di accertamento si necessità un differenza, tra il reddito così ricostruito e quello dichiarato, di almeno il 20%.

Gli indici utilizzati per tale strumento sono, invece, appositi coefficienti e dati tratti da predeterminate liste ministeriali. Il possesso di alcuni beni sono considerati come indici (tipo quelli ISTAT) di capacità contributiva da inserire in tale lista e, poi, si calcola il reddito relativo per tale spesa, per singola categoria. Si ha quindi una ricostruzione astratta a base settoriale che non rappresenta la realtà reddituale dell’accertato (la principale difesa del contribuente per tali strumenti è, appunto, dare prova della propria realtà economica).

Ora con il nuovo “redditometro” (D.L. n. 78/2010) l’Ufficio sarà limitato nell’uso degli indici ISTAT perché inidonei ad essere ricondotti correttamente ad un individuo. L’Agenzia quindi per ricostruire il reddito del contribuente dovrà tenere conto solo di elementi concreti: spese certe, spese per elementi certi, quota di incremento patrimoniale imputabile al periodo d’imposta, quota di risparmio formatasi nell’anno, relativa al contribuente stesso.

 


PROROGA SANATORIA AL 31 MARZO 2014 E PROROGA DEL BLOCCO DELLE RISCOSSIONI AL 15 APRILE 2014

 

Con il Decreto Legge n. 16/2014 (Decreto Salva Roma), il Governo, oltre a correggere la Legge di Stabilità del 2014 accludendo anche pretese fiscali di enti locali, ha prorogato il termine per poter usufruire della, cosiddetta, “rottamazione” delle cartelle di pagamento (per ruoli consegnati entro il 31 ottobre 2013), dal 28 febbraio 2014 al 31 marzo 2014. Tuttavia, è passata in sordina un’altra importante proroga: lo spostamento dal 15 marzo 2014 al 15 aprile 2014 del blocco delle procedure di riscossione (si veda art. 2 del D.L. n. 16/2014 http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-03-06;16!vig=). Precisamente, Equitalia non può, ex lege, eseguire, quindi pignorare, cartelle di pagamento che possano essere, anche in astratto, oggetto di tale “rottamazione”, fino al 15 aprile 2014. Ciò vuol intendere che se l’Agente della riscossione si attivasse per il recupero forzoso di tali cartelle in tale periodo sarebbe una riscossione illegittima e dovrebbe essere annullata anche su semplice istanza di parte (tipo autotutela). Tuttavia, secondo Equitalia, non rientrano in tale procedimento di rottamazione e, di conseguenza anche nel blocco delle esecuzioni, cartelle relative a contributi previdenziali e assistenziali (INPS e INAIL).

 


CANCELLAZIONE SOCIETÀ, PER I GIUDICI TRIBUTARI DI MERITO I SOCI E LIQUIDATORI NON SUCCEDONO A SOCIETÀ DI CAPITALI

 

Le, oramai, famose Sentenza delle SS. UU. nn. 6070, 6071 e 6072 del 12 marzo 2013 hanno introdotto il principio della successione sui generis dei debiti sociali di società estinte (cancellate dalla Camera di Commercio), in capo ai soci (anche la Corte Cost. con Ord. n. n. 198/2013 nel dichiarare manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte d’Appello di Milano ha avvalorato tale profilo della Cassazione). Sempre tali Sentenze hanno, però, affermato che tale “novella” non si applica per il processo tributario al quale, in particolare, si può attivare l’art. 36 del D.p.r. n. 602/1973. Questo presa di posizione della Cassazione è stata, finalmente, recepita anche dai giudici tributari di merito (CTP di Palermo del 18 settembre 2013 n. 341, CTP di Ferrara del 2 settembre 2013 n. 277, CTP di Rimini del 26 giugno 2013 n. 123, CTP di Pisa del 28 maggio 2013 n. 148 e CTP DI REGGIO Emilia del 15 maggio 2013  n. 117). Quest’ultimi precisano, in generale, la giuridica inesistenza degli atti impositivi ed esattivi posti in essere verso società cancellate ed estinte e l’esclusione dell’esistenza del fenomeno successorio tra società estinta e soci.

 


RIFORMA DEL SISTEMA FISCALE – NUOVO CODICE TRIBUTARIO

 

La Camera ha approvato ieri il Disegno di legge relativo alla delega al Governo per la riforma del sistema fiscale, che si articola in 3 parti: principi generali, capitoli specifici (catasto, evasione, erosione, contenzioso, riscossione e sanzioni), SITUAZIONI PROBLEMATICHE PARTICOLARI (abuso del diritto, raddoppio dei termini di accertamento, eccetera).

In particolare si evidenzia la riforma del contenzioso (processo tributario), riforma epocale.

Tale novella si articola in tre Libri: 1. disposizioni GENERALI 2. PROCESSO TRIBUTARIO DI PRIMO GRADO 3. LE IMPUGNAZIONI 4. RITI SPECIALI (disponibile gratuitamente per gli iscritti alla news-letter di www.suluzionialdebito.it).

E’ probabile che la riforma giunga al compimento, visto che è stata recepita anche dal nuovo Governo.

 


PROROGATA LA “SANATORIA” DELLE CARTELLE AL 31 MARZO 2014

 

Con emendamento alla Legge di conversione (DDL 1215) del Decreto Legge del 30 dicembre 2013 n. 151 (Salva-Roma) è stato prorogato il termine del 28 febbraio 2014 per “sanare” le cartelle di pagamento con il versamento dell’intero importo  sottratti gli interessi da tardata iscrizione a ruolo, attualmente nella misura del 4% annuo e degli interessi di mora dovuti dal 1 ottobre 2009 pari a circa il 5% (si veda http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/dossier/43692_dossier.htm). Il termine ora è il 31 marzo 2014. Resta fermo il termine del 30 giugno 2014 entro il quale il contribuente, che ha aderito alla “sanatoria”, potrà sapere dall’Amministrazione Finanziaria il buon esito della procedura.

 


IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO DIVENTA OPERATIVO

 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2014, è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’Economia 23 dicembre 2013 n. 163, riguardante le modalità di utilizzo degli strumenti informatici e telematici nel processo tributario. L’art. 39, comma 8 del DL 98/2011 convertito, introducendo il comma 1-bis all’art. 16 del DLgs. 546/92, ha precisato che un regolamento avrebbe introdotto “disposizioni per il più generale adeguamento del processo tributario alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione”. Come spiegato anche dal MEF, il decreto pubblicato, in vigore dal prossimo 1° marzo 2014, disciplina l’uso di strumenti informatici e telematici in tale ambito. Nel dettaglio, in base al DM atti e provvedimenti del processo tributario, oltre a quelli relativi al procedimento attivato con l’istanza di reclamo, possono essere formati come documenti informatici sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale. Trasmissione, comunicazione, notificazione e deposito di tali atti e provvedimenti, poi, avvengono con modalità informatiche. La parte che abbia utilizzato in primo grado le modalità telematiche dovrà utilizzarle per l’intero grado e per l’appello, salvo sostituzione del difensore. Il ricorso e gli altri atti, compresi quelli del procedimento attivato con l’istanza di reclamo, sono dunque notificati utilizzando la PEC. Sia ricorso e atti, sia controdeduzioni e gli altri atti del processo, assieme alle relative ricevute della PEC, sono depositati nella segreteria della Commissione mediante il S.I.Gi.T., ossia il Sistema informativo della giustizia tributaria. Tale sistema assicura: l’individuazione della Commissione tributaria adita, del procedimento giurisdizionale tributario attivato e del soggetto abilitato; la trasmissione/ricezione di atti e documenti alla/da parte della Commissione competente; il rilascio delle attestazioni concernenti le attività di cui ai precedenti due punti; la formazione del fascicolo informatico. Al S.I.Gi.T. possono accedere, inoltre, solo i giudici tributari, le parti, i procuratori e i difensori, il personale abilitato delle segreterie delle Commissioni tributarie, i consulenti tecnici e gli altri soggetti di cui all’art. 7 del DLgs. 546/92. Con uno o più decreti del MEF, saranno poi individuate le regole tecnico-operative per le operazioni relative ad abilitazione al sistema, costituzione in giudizio mediante deposito, comunicazione e notificazione, consultazione e rilascio di copie del fascicolo informatico, assegnazione dei ricorsi e accesso, redazione e deposito di sentenze, decreti e ordinanze, archiviazione e conservazione dei documenti informatici. In base a quanto chiarito dal comunicato ministeriale, il primo decreto individuerà anche le Commissioni nelle quali troverà applicazione la nuova modalità.

 


NOVITA’ SULLA NUOVA MEDIAZINE FISCALE

 

La legge di stabilità per il 2014 ha introdotto varie modifiche all’istituto della mediazione, recepito nell’art. 17bis del D.p.r. n. 546/1992. In particolare: non è più a pena di inammissibilità l’espletamento di tale istituto, è stata prevista la sospensione della riscossione per il tempo relativo alla mediazione, è applicabile, al pari dell’istanza di adesione, la sospensione feriale (1 agosto – 15 settembre), non saranno pretesi interessi sui contributi previdenziali e assistenziali dovuti a seguito dell’accordo di mediazione. Tale novella entrerà in vigore con gli atti notificati dopo il 2 marzo 2014 (3 marzo 2014 perché il 2 è una domenica). Su tale ultimo punto e su altri della modifica legislativa è intervenuta la circolare AE n. 1/E 12.2.14 (http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Documentazione/Provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/Circolari/

Archivio+circolari/Circolari+2014/Febbraio+2014/Circolare+n.+1E+del+12+febbraio+2014/circ+1E.pdf).

Precisamente tale circolare ha chiarito che: 1.le nuove regole sulla mediazione saranno operative per gli atti notificati dal marzo 2014 (nel caso di notifica tramite posta rileva, quindi, il momento in cui l’atto è ricevuto dal destinatario e non quanto è stato inviato); 2.è stato inserito il comma 8 all’articolo 17bis disponendo che l’esito del procedimento rileva anche per i contributi; 3. nel termine della mediazione non si potrà riscuotere le somme (quindi per gli accertamenti esecutivi o intimazioni non si procederà all’affidamento e nel caso di atti a cui è richiesta l’iscrizione a ruolo sarà comunicato all’Equitalia la sospensione della riscossione); 4.nel caso di deposito del ricorso prima dello scadere dei 90 giorni dalla presentazione dell’istanza reclamo-mediazione la sospensione della riscossione viene meno; 5.i termini della costituzione in giudizio decorrono dal compimento del novantesimo giorno dalla presentazione dell’istanza di reclamo-mediazione, anche se è avvenuto prima un provvedimento di rigetto dell’istanza. 5.i termini previsti per fare la mediazione sono validi anche quando è chiamata l’Equitalia.

 


ACCERTAMENTO ANTICIPATO LEGITTIMO IN PRESENZA DI FRODI FISCALI

 

Con la sentenza n. 2587 del 5.02.2014 la Cassazione ha “marcato” il solco già segnato dalla Cass. SS.UU. 18184/2013. Precisamente, le Sezioni Unite, ponendo fine alla problematica questione circa la legittimità di tali atti emessi ante tempus, hanno stabilito che detti avvisi di accertamento sono nulli, se non vi sono ragioni di motivata urgenza che abbiano indotto il Fisco ad adottare anticipatamente il provvedimento rispetto al termine previsto dalla disposizione statutaria testé richiamata. Ciò in quanto il periodo sospensivo di 60 giorni è posto a tutela dell’effettivo dispiegamento del contraddittorio endoprocedimentale, mediante il deposito delle memorie previste dallo stesso comma dell’art. 12. Contraddittorio che è espressione degli inviolabili principi di derivazione costituzionale di buona fede e collaborazione. La sentenza qui argomentata ha, però, aggiunto un ulteriore pezzo per completare il quadro in cui viene ad operare la norma e la sua esimente. La Suprema Corte ha stabilito, infatti, che il pericolo derivante da reiterate condotte penali tributarie costituisce, in astratto, una indubitabile e valida ragione d’urgenza atta a giustificare l’anticipazione della notifica dell’atto impositivo in deroga al termine di cui al già menzionato art. 12, comma 7 dello Statuto. Il coinvolgimento del contribuente in una frode fiscale può, quindi, costituire una di quelle ragioni d’urgenza che legittimano l’emissione anticipata dell’avviso di accertamento.

 


LA CORTE COSTITUZIONALE HA DICHIARATO ILLEGITTIMI I FUNZIONARI SOSTITUITI DA ALTRI CON MANSIONI SUPERIORI, PER ORA, SOLO DELL’ABRUZZO

 

I dirigenti non possono essere sostituiti da funzionari con l’istituto delle mansioni superiori. Lo chiarisce, indirettamente, la Corte costituzionale con la sentenza 31 gennaio 2014, n. 17, che dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2, commi 5, 6 e 7, della legge della regione Abruzzo 28 dicembre 2012, n. 71. La disposizione normativa regionale disponeva che nel caso di assenza o impedimento del dirigente ne assumesse le funzioni il funzionario di grado più elevato con i requisiti per l’accesso alla qualifica dirigenziale. A tale funzionario sarebbe stato attribuito il trattamento economico spettante al dirigente. La Consulta osserva che la norma regionale considerata incostituzionale verteva sul tema della disciplina del rapporto di lavoro e, dunque, nella materia dell’ordinamento, visto che implicava una modificazione temporanea al contenuto della prestazione lavorativa. Una prima ragione di incostituzionalità della norma regionale, dunque, discende dalla violazione dell’articolo 117, comma 2, lettera l), della Costituzione, che assegna alla potestà legislativa esclusiva dello stato la materia dell’ordinamento civile, sicché le regioni non dispongono di alcun potere normativo in materia. In secondo luogo, tuttavia, la normativa regionale, come concepita dalla regione Abruzzo, è andata a cozzare anche contro la disciplina statale dell’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, contrastando con l’articolo 52 del dlgs 165/2001 che regola appunto l’istituto delle mansioni superiori nel pubblico impiego. La Consulta, inoltre, ricorda che in tutti gli altri casi le mansioni superiori sono addirittura nulle e causa di responsabilità dirigenziale.

 


MINI-IMU, PERCHE’ PAGARLA E COME PAGARLA

 

Tale imposta deve essere pagata entro venerdì 24 gennaio 2014, ma non era sospesa l’IMU sulla prima cassa? Facciamo un po’ di chiarezza. La mini-IMU deve essere pagata perché l’annullamento del Governo dell’imposta IMU era solamente per quella base-statale e non per quella maggiore, eventualmente, applicata dai Comuni. E’ sulla differenza che si deve pagare il 40%. Come si calcola? I passaggi: 1. la pagano i soggetti proprietari di: prima casa e pertinenze; case delle cooperative edilizia a proprietà indivisa e pertinenze; alloggi regolarmente assegnati dagli istituti case popolari; ex casa coniugale assegnata al coniuge in seguito a separazione o divorzio; case non affittate possedute dal personale di servizio permanente delle forze armate, di polizia e dei vigili del fuoco; terreni agricoli; case non affittate di proprietà di anziani o disabili residenti o ricoverati in istituti di cura; abitazioni non locate degli italiani residenti all’estero iscritti all’Aire; case concesse in comodato ai parenti di primo grado in linea retta. 2. L’aliquota comunale da applicare: è quella degli immobili dei Comuni che hanno adottato un’ aliquota IMU più alta dello 0,4 fissata dalla Stato (si deve controllare la delibera, 2012 0 2013, del Comune che deve essere pubblicata nel relativo sito internet). 3. Detrazioni:controllare, sempre nel sito internet, se il Comune ha deliberato detrazioni diverse di quelle stabilite dallo stato (€200,00 fissi e ulteriori €50,00 per figlio). 5 calcolo: VALORE CATASTALE: Rendita catastale rivalutata del 5% moltiplicata per 160; CALCOLO IMU COMUNALE: valore catastale calcolato moltiplicato per aliquota comunale (VALORE CATASTALE x 0.6); CALCOLO IMU STATALE: valore catastale calcolato moltiplicato per aliquota statale (VALORE CATASTALE x 0,4%); DIFFERENZA: fare la differenza tra i valori; CALCOLARE IL 40%: calcolare il 40% della differenza calcolata nel passaggio precedente; PAGAMENTO: arrotondare la cifra in eccesso e pagato con F24 e tributo n. 3912. 6. importo minimo: l’imposta non è dovuta se la totale somma derivata dai calcolati sopra indicato è inferiore a €12,00.

 


SEZIONI UNITE: PRIMA DELL’IPOTECA EQUITALIA DEVE NOTIFICARE INTIMAZIONI AD ADEMPIERE, OPPURE NON DEVE, PER LA LEGITTIMITA’ DELL’IPOTECA?

 

Se l’ipoteca iscritta su un immobile dall’Equitalia non è proceduta dalla notifica dell’intimazione ad adempiere ex art. 50, comma 2, del D.p.r. n. 602/1973 (se passato più di un anno dalla notifica delle cartelle di pagamento) è legittima oppure non lo è? Tale questione non è assolutamente certa, anche perché la Cassazione con ordinanza, Sez. VI, n. 18007 del 24.7.2013 ha sollevato il contrasto giurisprudenziale alle Sezioni Unite per dirimere il “conflitto giuridico”.

Precisamente, sussistono due tesi sulla necessità, pena illegittimità dell’ipoteca, di notificare tali intimazioni ad adempiere prima di accendere la misura cautelare. TESI CONTRARIA. La norma dell’art. 50, comma 2, del D.p.r. n 602/1973, è espressamente relativa all’espropriazione, la quale inizia solamente con il pignoramento. Pertanto se si iscrive solamente ipoteca, misura cautelare, non c’è espropriazione, perché non è pignoramento (si veda Cass. n. 15746 del 19 settembre 2012). TESI PRO. Pur considerando che l’ipoteca non è inizio dell’esecuzione immobiliare, essa è sempre strumento principe è diretto per la reale e concreta fruttuosità del pignoramento stesso (Si veda Cass. n. 5771/2012). Attendiamo, quindi, le Sezioni Unite.

 


MILLEPROROGHE: IL GOVERNO TENTA DI SALVARE, ANCORA, I 767 DIRIGENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE “NON REGOLARI”

 

L’art. 1, comma 14, del D.L. 150/2013 (decreto “Milleproroghe 2013”) prevede che “il termine per il completamento delle procedure concorsuali di cui all’art. 8, comma 24, primo periodo, del D.L. 2 marzo 2012 n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012 n. 44, è prorogato al 31 dicembre 2014. Nelle more possono essere prorogati solo gli incarichi già attribuiti ai sensi del secondo periodo del medesimo comma 24 dell’articolo 8 del decreto legge n. 16 del 2012”. Si tratta di “proroga” (ulteriore) della vicenda che vede 767 (su circa 1143) funzionari beneficiari di incarichi (e compensi) dirigenziali, pur non possedendo i requisisti e, comunque in assenza di concorso. In tale vicenda il TAR Lazio, sez. II, Sent. 1 agosto 2011 n. 6884 e Sent. del 30 settembre 2011 n. 7636, ha annullato i provvedimento ed il concorso interno che dovevano sanare l’assegnazione degli incarichi dirigenziali ai funzionari dell’Agenzia di Beffera, per violazione dei principi generali che regolano l’accesso alla dirigenza, posti dal combinato disposto degli artt. 97, comma 3, della Costituzione e 28 del D.Lgs. n. 165/2001. Successivamente, su ricorso dell’Agenzia, il Consiglio di Stato, con Sent., sez. V, del 18 novembre 2013 n. 5451, ha confermato la sentenza del TAR e ha sollevato la questione di incostituzionalità del d.l. n. 16/2012 emanato, a suo tempo, dal Governo per sanare la situazione di illegittimità, proprio come è successo ora con il decreto “Milleproroghe 2013”.

 


CONDONO CARTELLE (INTERESSI) DI PAGAMENTO: VERSIONE DEFINITIVA DELLA LEGGE DI STABILITA’

 

La legge di stabilità (Legge n. 147/2013, pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 87 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013) ha mantenuto il, cosiddetto, condono delle cartelle di pagamento, ma meno “efficace” rispetto all’originario progetto contenuto nel maxiemendamento (si veda notizia e e-mail del 27.11.2013). Innanzitutto, si precisa che, ora, si tratta di “rottamazione degli interessi” anziché delle cartelle. Gli effetti della definizione, nella versione originaria, consistevano nella non debenza degli interessi di mora ex art. 30 D.P.R. 602/1973, ma, adesso, tramite le modifiche apportate in sede parlamentare, la “rottamazione” concerne anche gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo ex art. 20 D.P.R. n. 602/1973. Di conseguenza sono escluse da tale condono tutte le somme ab origine iscritte a ruolo: imposte, sanzioni, compensi di riscossione (leggi aggio), interessi previsti da norme fiscali diverse dagli artt. 20 e 30 D.P.R. n. 602/1973. Inoltre, prima (si veda notizia e e-mail del 27.11.2013) era previsto che entro il 30 maggio 2014 l’Equitalia avrebbe reso edotto il contribuente della possibilità di fruire della sanatoria e questi, entro il 30 giugno 2014, avrebbe dovuto sottoscrivere l’apposito atto di adesione e versare il 50% dell’importo dovuto, mentre il restante sarebbe stato corrisposto entro il 16 settembre 2014. Ora, invece, si devono versare tutte le somme entro il 28 febbraio 2014, cioè in una unica soluzione. La riscossione dei debiti potenzialmente interessati dalla definizione resta, altresì, sospesa sino al 15 marzo 2014 e con essa anche i termini di prescrizione. Infine, tale “rottamazione degli interessi” concerne espressamente anche le somme affidate all’Equitalia a seguito di accertamenti esecutivi emessi dalle Agenzie Fiscali entro, naturalmente, il 31 ottobre 2013.

 


FISCO, CONTENZIOSO: NOVITÀ DELLA LEGGE DI STABILITA’ PER IL 2014

 

 1.       All’art. 1, comma 611 lett. a) e b), Legge n. 147/2013 (Legge Stabilità 2014, ex Finanziaria) è stabilito che la riscossione delle somme oggetto di atti reclamabili (con pretese tributarie inferiori ad €20.000 per anni successivi al 2007 e notificati dopo il novembre 2011) sarà automaticamente sospesa per la durata dei 90 giorni: non ci saranno pignoramenti o esecuzioni dell’Equitalia entro tale termine (in tal modo il legislatore tenta di “frenare” la decisione della Corte Costituzionale su tale circostanza di incostituzionalità calendarizzata per il 26/02/2014). 2. Inoltre, sempre la legge di Stabilità, prevede che a tale termine di 90 giorni sarà applicata la sospensione feriale dal 1 agosto al 15 settembre (si sospenderà, quindi, il termine di 90 giorni per tale periodo feriale). 3. Vi è anche previsto che, qualora il diniego da parte dell’Ufficio, in caso di reclamo/mediazione, arrivasse prima dei 90 giorni, si deve lo stesso attendere il trascorrere di tale termine per la successiva costituzione a ruolo. 4. Sempre la Legge n. 147/2013 ha previsto che per gli atti notificati dal 3 marzo 2014 (art. 1, comma 611)il ricorso depositato direttamente in Commissione senza aver formulato prima il reclamo, se previsto per legge, non sarà inammissibile ma solamente improcedibile: il Presidente della Commissione sanerà tale vizio di procedura rinviando la trattazione della causa ad altra data per consentire l’espletamento della mediazione.

 


SOCIETÀ CANCELLATA: ATTO DEL FISCO NULLO SE NOTIFICATO ALL’ENTE INESISTENTE. MODIFICATE LE CASS. SS. UU. DEL MARZO 2013

 

La Cassazione ha “modificato” le ultime sentenze gemelle della stessa Cassazione a Sezioni Unite del marzo 2013 (Cass. nn. 6070-6071-6072/2013). Precisamente, il Giudice di legittimità ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall’ex liquidatore della Società cancellata perché l’atto impositivo, impugnato, è nullo visto che è stato notificato a soggetto estinto:la società cancellata, appunto. Inoltre, tale eccezione è rilevabile d’ufficio dal Giudice. A fornire questo principio è la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 28187 del  17.12.2013. L’ex liquidatore di una società aveva impugnato dinanzi alle Commissioni Tributarie una cartella di pagamento emessa nei confronti della stessa società estinta, ben tre anni prima.  Per entrambi i gradi non veniva rilevata tale inammissibilità dell’impugnazione, nonostante la carenza di legittimazione del liquidatore stante l’inesistenza della società, in conseguenza della sua cancellazione dal Registro imprese (ex articolo 2495 c.c., modificato a seguito della riforma del 2003, la cancellazione della società dalla Camera di commercio ha un’efficacia sostanziale). Pertanto la domanda giudiziale introdotta dal liquidatore di una società cancellata non può che essere improponibile. Di conseguenza, ha stabilito la Cassazione, le sentenze dei Giudici di merito sono viziate da nullità assoluta, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

 


ACCERTAMENTO LEGITTIMO ANCHE SE LA G.D.F. SI PROTRAE OLTRE I 30 GIORNI SENZA REGOLARE PROROGA

 

La Corte di Cassazione (sentenza n. 26732 del 29 novembre 2013), accogliendo il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ha stabilito che l’accertamento fiscale è legittimo anche se l’ispezione della Guardia di finanza si è protratta oltre 30 giorni senza regolare proroga. Per il Giudice di legittimità le norme tributarie non collegano conseguenze sull’atto impositivo all’inadempimento dell’amministrazione ed in tema di verifiche tributarie, il termine di permanenza degli operatori civili o militari dell’Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente è meramente ordinatorio, in quanto nessuna disposizione lo dichiara perentorio, o stabilisce la nullità degli atti compiuti dopo il suo decorso, né la nullità di tali atti può ricavarsi dalla “ratio” delle disposizioni in materia, apparendo sproporzionata la sanzione del venir meno del potere accertativo fiscale a fronte del disagio arrecato al contribuente dalla più lunga permanenza degli agenti dell’Amministrazione. I termini di conclusione del procedimento amministrativo, infatti, devono, salva espressa previsione contraria, essere considerati come ordinatori e non perentori e della constatazione che gli artt. 152 e 156 codice di procedura civile traducono principi generali applicabili a tutti i procedimenti, salvo che per essi non sia diversamente disposto o che la norma generale non possa trovare applicazione per incompatibilità.

 


LEGGE DI STABILITÀ: MINICONDONO PER LE CARTELLE E RECLAMO SENZA INAMISSIBILITÀ

 

Con il maxiemendamento al disegno di legge di stabilità, sul quale ieri notte il Governo ha ottenuto la fiducia dal Senato, prevede una serie di novità, anche in materia fiscale. In particolare: 1.minicondono”, i cui effetti benefici nei confronti dei contribuenti sono ben lontani dalla “rottamazione” dei ruoli prevista dall’art. 12 della L. 289/2002. Esso è relativo ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati agli agenti della riscossione fino al 31 ottobre 2013, i debitori possono estinguere il debito senza il pagamento di interessi corrispondendo una somma pari all’ammontare originariamente iscritto a ruolo (quindi corrispondendo imposte, sanzioni e aggio), ovvero quello residuo più gli aggi di riscossione, dovuti ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 112/99. Visto il tenore della norma, nel “minicondono”, dovrebbero rientrarvi anche i contributi INPS e le entrate locali. Infine, si precisa che entro il 30 maggio 2014, gli uffici di Equitalia informano i contribuenti della possibilità di fruire della sanatoria, e precisamente del fatto che, entro il 30 giugno 2014, essi possono sottoscrivere apposito atto versando almeno il 50% delle somme dovute, poi, entro il 16 settembre 2014, dovrà essere corrisposto l’importo residuo. 2.”il reclamo non comporta più inamissibilità”, infatti, sempre con il maxiemendamento, si propone di modificare il secondo comma dell’art. 17-bis del DLgs. 546/92, che prevede tout court l’inammissibilità del ricorso in assenza di reclamo. La norma dovrebbe recitare testualmente: “la presentazione del reclamo è condizione di procedibilità del ricorso. In caso di deposito del ricorso prima del decorso del termine di novanta giorni di cui al comma 9, l’Agenzia delle entrate, in sede di rituale costituzione in giudizio, può eccepire l’improcedibilità del ricorso e il presidente, se rileva l’improcedibilità, rinvia la trattazione per consentire la mediazione”.

 


EQUITALIA: ILLEGITTIMA LA NOTIFICA CON RACCOMANDATA ED IL VIZIO È RILEVABILE D’UFFICIO DAL GIUDICE D’APPELLO

 

La Commissione Tributaria Regionale della Puglia (CTR Puglia, Sez. XXIII, del 18 settembre 2013 n. 212) smentisce le ultime sentenze della Corte di Cassazione sulla notifica fatta da Equitalia tramite gli uffici postali. Innanzitutto, la Società ricorrente sollevava per la prima volta in appello l’”inesistenza dell’atto impugnato” ma la CTR superava la censura del limite di costituire domande nuove in appello precisando che “trattandosi, per quanto si dirà appresso, di “inesistenza” della notificazione esso può essere rilevato d’ufficio”. Poi, nel merito della questione, affermava “Ordunque l’art. 26 del DPR n. 602/73, che non lascia dubbi interpretativi, (…) è di tutta evidenza che il legislatore con la norma richiamata indica espressamente le persone abilitate a procedere alla notificazione della cartella esattoriale che non possono che essere gli “Ufficiali addetti alla riscossione o altri soggetti abilitati dal concessionario”.  Solo e soltanto costoro possono avvalersi della notificazione a mezzo posta”. Infine, la sentenza, qui in commento, dopo aver affermato con forza che tale norma detta rigorose e tassative prescrizioni a garanzia del ricevimento dell’atto e pertanto non può essere consentita altra interpretazione che quella letterale, ha aggiunto che “la notificazione a mezzo posta è, dal legislatore, riservata esclusivamente agli uffici che esercitano potestà impositiva con esclusione degli agenti della riscossione [si legga Equitalia n.d.r.] che sono invece preposti alla fase riscossiva, la notificazione in questione deve considerarsi inesistente”

 


EQUITALIA: SULLA RATEAZIONE STRAORDINARIA DELLE 120 RATE

 

Il DM 6.11.2013, pubblicato sulla G.U. l’8.11.2013, n. 262, contiene una serie di disposizioni attrattive dell’art. 52 del DL n. 69/2013 (Decreto del Fare), i merito all’applicazione della rateazione straordinaria del pagamento delle somme iscritte a ruolo. Va innanzitutto evidenziato sia che tale art. 52 ha inteso “affiancare” ai piani di rateazione ordinaria (72 rate) i piani di rateazione straordinaria (120 rate), sia che i piani di rateazione possono essere prorogati una sola volta a condizione che non sia intervenuta decadenza, nonché che ai piani di rateazione straordinaria non è possibile applicare rate variabili (possono essere concesse solamente ad un piano di rateazione o in proroga ordinario ex art. 19, comma 1-ter, D.p.r 602/1973. Inoltre l’art. 3, comma 2, del DM 6.11.2013 dispone che l’Agente della riscossione concede un piano di rateazione straordinario se il contribuente/debitore, congiuntamente: 1. non può effettuare il pagamento del proprio debito erariale utilizzando un piano ordinario; 2. è solvibilein relazione al piano di rateazione concedibile”. Il legislatore, per determinare la sussistenza delle predette condizioni, rapporta la rata del piano di rateazione ad un specifico parametro differenziato a seconda della tipologia del soggetto richiedente: si veda notizia/email precedente. Infine, si precisa che la nuova opportunità può essere concessa anche relativamente ai piani di rateazione in essere all’8.11.2013.

 


EQUITALIA: FINALMENTE RATEAZIONE STRAORDINARIA CON 120 RATE

 

Il regolamento attuativo del decreto del “Fare” ha previsto 4 piani di rateazione che l’Equitalia potrà accogliere: 1. rateazione ordinaria con durata massima di 72 rate (niente Isee per importi inferiori ad €50.000); 2. piano di rateazione in proroga ordinario, sempre di 72 rate; 3. piano straordinario con durata massima di 120 rate; 5. successivo piano di rateazione in proroga da chiudere sempre in 10 anni.

Sulla nuova rateazione a 120 rate: per tale piano straordinario la condizione di solvibilità viene individuata direttamente nel rapporto tra rata e reddito mensile del nucleo familiare, e nel rapporto tra rata e valore della produzione se il contribuente debitore è un’impresa. Precisamente, per le persone fisiche e le ditte individuali con regime semplificato la condizione di accertata impossibilità a saldare il debito e la solvibilità ricorre se l’ammontare della rata è superiore al 20% del reddito mensile del nucleo familiare calcolato su base dell’indicatore Isr contenuto nell’Isee. Per tutti gli altri soggetti la rata non dovrà avere ammontare superiore al 10% del valore del volume d’affari (definito dal l’art. 2425 c.c.), inoltre l’indice di liquidità dovrò essere ricompreso tra 0,5 e 1.

 


COMPENSAZIONE IVA ANCHE CON DICHIARAZIONE OMESSA

 

La Commissione Tributaria Provinciale di Milano 315/18/13, in riferimento ad una causa sui crediti IVA in relazione ad omessa dichiarazione, ha dichiarato l’illegittimità della procedura di riscossione dell’art. 54-bis Dpr. n. 633/1972 per disconoscere la detrazione del credito Iva a causa dell’omessa presentazione della dichiarazione (in conformità con la Cassazione n. 5318/2012 e n. 17754/2012). In particolare, è stato accolto il ricorso del  contribuente che aveva omesso la dichiarazione IVA, in buona fede (aveva inviato correttamente la comunicazione dati IVA e la dichiarazione, ma fuori termine), ma l’Ufficio aveva inviato avviso di irregolarità senza, però, considerare le successive fatture depositate dallo stesso contribuente. Inoltre, la Normativa Comunitaria prevede la detrazione IVA subordinata solamente al possesso di una fattura conforme alla disposizioni vigenti (art. 178, let. a) della Direttiva 2006/112/CE). Infine, anche l’Agenzia delle Entrate (Circolare 21/E del 25 giugno 2013), ha acconsentito di compensare il debito, derivante dal disconoscimento del credito Iva riportato nell’anno successivo a quello in cui l’eccedenza era maturata ma per il quale la dichiarazione risulta omessa, e il credito effettivo risultante dai documenti contabili.

 


LEGGE DI STABILITA’ PER IL 2014: SCONTO IMU PER IMPRESE, ALBERGHI E CENTRI COMMERCIALI

 

Nella bozza della legge di stabilità per l’anno 2014 (ex finanziaria) è presente la deducibilità dell’IMU sui fabbricati produttivi e IRPEF sulle case sfitte, chiamate a finanziare lo sconto alle imprese. Tale deduzione è però ridimensionata, perché ridotta drasticamente. La versione iniziale della bozza della legge di stabilità prevedeva una deducibilità (cioè la capacità della “spesa” di ridurre la base imponibile su cui si applicano le imposte dirette sui redditi, con l’esclusione dell’IRAP) IMU al 50% per le imprese e di un ritorno dell’IRPEF del 50% sulle case sfitte, ora, invece, il beneficio per le imprese è del 20% sull’IRES e IRPEF dell’IMU pagato.

Tuttavia, tale meccanismo delle deduzioni esclude dai benefici immediati le aziende in perdita, le quali si vedranno assegnare un bonus da spendere in seguito al ritorno degli utili.

 


CASSAZIONE SEZIONI UNITE: AVVISO DI ACCERTAMENTO EMESSO PRIMA DEI 60 GIORNI E’, FINALMENTE, NULLO

 

L’interpretazione dell’art. 12, comma 7, dello Statuto del Contribuente (“L’avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine [60 giorni n.d.r.], salvo casi di particolare e motivata urgenza”) è stato oggetto di sentenze contrastanti: 1. validità dell’accertamento “anticipato”, cioè emesso prima del trascorrere del termine dei 60 giorni (Ordinanza 11 maggio 2012 n. 7318); 2. illegittimità dell’avviso di accertamento “anticipato” (Cass. n. 6088/2011, ordinanza 5652/2011, sentenza n. 11944/2012); 3. illegittimità dell’accertamento “anticipato” solo in assenza in atto della motivazione in ordine all’eventuale urgenza che ha determinato l’emissione ante tempus. Oggi, però, la Cassazione a Sezioni Unite ha finalmente chiarito la questione a favore del contribuente prevedendo la sanzione della invalidità ex se dell’atto “anticipato”. La Cassazione SS.UU. ha avvalorato il terzo orientamento sopra riassunto ed ha sia rivalutato lo Statuto del Contribuente, sia la centralità del contradditorio procedimentale.  Quindi, il termine dell’art. 12 comma 7, dello Statuto del Contribuente può essere derogato solo in caso di particolare e motivata urgenza, la cui esistenza deve essere provata dall’Amministrazione Finanziaria, anche nel corso del giudizio pena l’illegittimità dell’Avviso di accertamento (Cass. SS.UU. 29 luglio 2013 n. 18184).

 


CASSAZIONE: L’IRAP NON LA PAGA IL PROFESSIONISTA SE LA DIPENDENTE NON GLI GARANTISCE UNA QUOTA AGGIUNTIVA DI PROFITTO

 

Con la sentenza n. 22020 del 25 settembre 2013 la Cassazione non condivide l’orientamento maggioritario della giurisprudenza (Cass. n. 3676/2007, n. 21563/2010 e n. 11892/2012) che impone il pagamento dell’Irap per la presenza di un dipendente anche solo part-time. Tale ultima pronuncia, valorizza, invece, l’analisi dell’effetto di “potenziamento” che gli elementi strutturali presenti nella concreta organizzazione del lavoratore autonomo imprimono alla sua attività e sulla sua capacità di produrre valore aggiunto (seguito da altre pronunce: Cass. n. 5012/2007, n. 18472/2008 e n. 14034/2012). In altri termini, con una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2 D. Lgs. n. 446/1997 (Legge sull’Irap) non può non ravvisare l’organizzazione in una capacità che, pur non essendo necessariamente compiutamente autonoma, deve pur sempre essere “impersonale ed aggiuntiva” rispetto a quella propria del professionista, tale da garantirgli una quota aggiuntiva di profitto. Quindi, i medici, convenzionati con la Asl, non devono pagare l’Irap  se il loro profitto deriva direttamente dal numero dei mutuati e la presenza di una segretaria che gestisce gli appuntamenti non è un fattore incrementativo dei compensi, ma solamente un maggior costo determinato dalla esigenza dei pazienti di non fare lunghe file. Lo steso discorso, quindi, deve valere per soggetti addetti alle pulizie degli studi professionali e per tutti i dipendenti che, in considerazione delle attività svolte, non sono minimamente in grado di incidere sul risultato della prestazione.

 


ILLEGITTIME LE NOTIFICHE DI CARTELLE ESATTORIALI A SOGGETTI “ASSENTI”

 

Con alcune recenti sentenze della Cassazione (nn. 16696, 14575 e 12865 del 2013) può ormai ritenersi chiuso il cerchio delle problematiche del passato, sul tema, di grande rilevanza pratica, delle notifiche degli atti impositivi (avvisi di accertamento n.d.r.) ed esattivi (cartelle di pagamento, n.d.r.) in caso di destinatari relativamente irreperibili, ai sensi dell’art. 1410 c.p.c., richiamato, in modo tutt’altro che chiaro, dall’art. 60 del D.P.R. n. 600/1973, relativamente agli avvisi di accertamento, e dall’art. 26 del D.P.R. n. 602/1973, concernente la cartella di pagamento, ma, a sua volta, valevole anche per le notifiche delle cd. intimazioni di pagamento. Resta, invece, problematico il punto cruciale che divide questa disciplina da quella, non ancora uniforme, relativa ai casi di irreperibilità assoluta o permanente, considerando che l’esatta circolazione delle due fattispecie non è così netta e facile da determinare in concreto (by Prof. Glendi in Corriere Tributario, 7 ottobre 2013)

 


SOLO PRESUNZIONI SEMPLICI PER L’ACCERTAMENTO SINTETICO

 

Con la sentenza n. 23554/2012 la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che le presunzioni derivanti dall’applicazione del redditometro hanno carattere semplice. Tale principio è stato confermato anche dalla CTP di Treviso 122/05/2013 depositata l’11 settembre 2013. La vicenda trae origine da un accertamento con il quale l’Ufficio ha rideterminato sinteticamente il reddito di un contribuente, perché non congruo rispetto all’applicazione dei coefficienti del redditometro per il possesso dell’abitazione, dell’auto e di un mutuo ipotecario. La CTP di Treviso ha rilevato la mera valenza di presunzioni semplici e quindi ha precisato che il ricorrente può fornire giustificazioni per destituire di fondamento i valori determinati dall’applicazione dei coefficienti.

 


FISCO: MANCATE RITENUTE? POSSONO ESSERE CHIESTE SOLO AL DIPENDENTE

 

In caso di omesso versamento delle ritenute sull’indennità di trasferta erogate al dipendente, il datore di lavoro dovrà corrispondere, al massimo, solamente le sanzioni.

Infatti, il soggetto passivo è e rimane sempre il percettore del reddito: il lavoratore. Ciò perché il meccanismo delle ritenute consiste in un prelievo del quale è responsabile esclusivamente il sostituito, il lavoratore, (CTP Genova n. 112/20/2013).In pratica, “l’ufficio non ha titolo per pretendere dal datore di lavoro il pagamento delle imposte dovute sulle somme” inoltre “qualora i dipendenti avessero provveduto, come avrebbero dovuto, a dichiarare il relativo reddito, l’agenzia delle Entrate avrebbe già riscosso le relative imposte”. La CTP, però, ha condannato la società al pagamento della sanzione erogata perché non ha osservato gli articoli 24 del Dpr n. 600/1973 e 4 del Dpr 322/1998.

 


“DICHIARAZIONE 2013”: SOSPENSIONE DELL’EQUITALIA

 

Uno dei più importanti ed innovativi strumenti di difesa contro l’Equitalia è stato introdotto dalla Legge di Stabilità 2013 (ex Legge Finanziaria),  n. 24 dicembre 2012 n. 228, concernente la “sospensione legale della riscossione” (la cosiddetta “dichiarazione 2013”) su iniziativa del contribuente debitore. Il legislatore ha introdotto una nuova possibilità di richiesta da parte del contribuente di sospensione immediata di cartelle di pagamento o di eventuali provvedimenti di fermi amministrativi, di iscrizioni di ipoteche o pignoramenti. A fronte della predetta istanza presentata dal contribuente vi è l’obbligo di sospensione immediata di cartelle di pagamento o di eventuali misure cautelari ed esecutive da parte di Equitalia e l’annullamento automatico, in caso di inerzia da parte dell’Ente creditore, decorsi 220 giorni dall’istanza. Inoltre con circolare 31/3/2013, l’Istituto di ricerca dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili (Irdcec) ha precisato che la procedura è applicabile ai debiti di qualsiasi natura. Infatti lo stesso testo normativo (art, 1, comma da 537 a 544 L. n. 228/2012) individua i soggetti legittimati alla presentazione della dichiarazione e l’oggetto della domanda riferendosi rispettivamente ai “debitori” ed alle “somme”. Si denota, quindi, la volontà di non circoscrivere la disciplina a particolari ambiti applicativi.

 


DAL 9.9.2013 IL FISCO COLPIRA’ CON IL NUOVO REDDITOMETRO

 

Il Fisco comincerà dalla prossima settimana con il “nuovo“ redditometro. La prima fase è l’invio del questionario al quale si ha, almeno 15 giorni per rispondere.

Tale questionari (che rappresenta la prima parte del “doppio contraddittorio” a cui si ispira il nuovo redditometro) conterrà precisi riferimenti a diverse tipologie di spesa: 1. SPESE CERTE, sono le spese imputabili al contribuente indicate nell’Anagrafe Tributaria come, ad esempio, la manutenzione di un immobile di nuova acquisizione; 2. SPESE PER ELEMENTI CERTI, spese relative a beni che sono sicuramente nella concreta disponibilità del soggetto selezionato, come, ad esempio, quelle concernenti le forniture di energia elettrica, gas e acqua dell’unità immobiliare posseduta; 3. INVESTIMENTI, sono richieste giustificazioni, ad esempio, della provvista fondi necessaria per l’acquisto di un immobile (considerata al netto del mutuo); 4. RISPARMIO, verrà richiesta la quota di risparmi formatasi nell’anno e la fornitura di dati e notizie che la riguardano. 5 CONTI CORRENTI, il contribuente potrebbe essere chiamato a fornire informazioni su conti correnti e strumenti finanziari detenuti (si consideri che solamente per l’anno 2011 il Fisco ha potere di accedere ai conti correnti ed agli altri strumenti finanziari). Da questa fase restano, per tale prima fase, le spese medie rilevate dall’Istat relative ai beni di uso corrente, come generi alimentari e l’abbigliamento.

 


SRL A RISTRETTA BASE AZIONARIA: ANCHE AL SOCIO VA NOTIFICATO L’ATTO DIRETTO ALLA SOCIETA’

 

Con la notifica di due avvisi di accertamento (di annualità diverse) contestavano ad una srl presunti utili percepiti e non dichiarati. Tale società era di capitali a ristretta base, cioè a numero limitato di soci (il fisco imputa con una presunzione gli eventuali maggiori utili ai soci pro-quota così come avviene nelle società di persone, tuttavia per quest’ultime il principio di imputabilità, per trasparenza, deriva dalla legge, per le prime, invece, ha origine giurisprudenziale). L’Ufficio di Milano negli avvisi notificati al socio non allegava gli accertamenti notificati alla società, ma li indicava solamente. Pertanto la CTP di Milano accoglieva il ricorso del socio che ha principalmente contestato, appunto, l’atto impositivo per difetto di motivazione. Anche la CTR ha dato ragione al contribuente sul presupposto che il Fisco doveva notificare dettagliatamente gli atti della società anche al socio, poiché solo in questo modo il contribuente avrebbe potuto acquisire lecitamente la conoscibilità degli atti stessi ( CTR Lombardia 82/46/2013)

 


DA OGGI PARTE IL RAVVEDIMENTO

 

Il 20 agosto u.s. era il termine ultimo per eseguire gli ultimi versamenti della dichiarazione 2013. Tuttavia, partono i “ravvedimenti”, cioè pagamenti successivi che concernano il “perdono” del Fisco: 1) Ravvedimento “sprint”, va effettuato entro i 14 giorni dalla scadenza del termine di pagamento e si corrisponde una sanzione dello 0,2% del tributo per ciascun giorno; 2) Ravvedimento breve, il pagamento deve essere effettuato tra i 15 e i 30 giorni successivi alla scadenza del termine di pagamento e si corrisponde una sanzione del 3% fissa; 3) ravvedimento annuale, per imposte derivanti da dichiarazioni annuali nel termine della dichiarazione successiva e si corrisponde una sanzione del 3,75%. Quanto sopra nel limite che le violazioni non siano già state oggetto di accertamenti, ispezioni, controlli o verifiche dell’Amministrazione Finanziaria.

 


LA NUOVA S.R.L. SEMPLIFICATA

 

La legge di conversione del D.L. n. 76/2013, tra le tante novità, ha: 1) abolito la nuova S.r.l.c.r. (a capitale ridotto) introdotta dal D.L. n. 83/2012 (quindi non si potranno più costituire le S.r.l.c.r. e tutte quelle, ad oggi, formate saranno convertite automaticamente dal Registro delle Imprese in S.r.l., senza alcun atto formale; 2)consentito la costituzione di S.r.l., cosiddette ordinarie, anche con capitale sociale inferiore ad €10.000,00 (c’è l’obbligo, in particolare, di destinare una somma pari a 1/5 degli utili netti risultanti da bilancio di ogni esercizio a riserva legale fino a che il patrimonio netto della società non abbia raggiunto €10.000,00); 3)riformato le S.r.l. s. (semplificata), introdotta  dal D.l. n. 1/2012, senza limitarle alla partecipazione di soci con meno di anni 35 (qualunque persona, anche over 35 anni, può essere socia di una S.r.l.s., unico vincolo rimasto è il divieto che tale S.r.l.s. possano avere soci diversi dalle persone fisiche).

 


CASSAZIONE:AVVISO NON VALIDO SE L’UFFICIO NON RISPETTA I 60GG DALLA COCLUSIONE DELLE OPERAZIONI

 

La Cassazione a Sezioni Unite (n. 18184/2013) ha finalmente concluso la diatriba sorta tra le sezioni semplici tributarie: si devono rispettare oppure non si devono rispettare i 60 giorni ex art. 12 dello Statuto del Contribuente se l’ufficio non ha chiuso le indagini con PVC?.

Ora (oltre alla sentenza della Corte Costituzionale) anche per la Cassazione è invalido l’avviso di accertamento emesso prima del trascorrere dei 60 giorni dalla chiusura delle operazioni, anche se non concluse con PVC (si sa che nella prassi l’Ufficio poche volte redice un processo verbale). Per tale sentenza la garanzia dei 60 giorni scatta in presenza di accesso, anche se le operazioni non si concludono con PVC.

Dubbi rimangono, invece, se non viene eseguito l’accesso ed il controllo si svolge presso gli uffici dell’Agenzia. Su tale punto non sono state scomodate le Sezioni Unite, ma, in questo caso, si deve considerare il principio del contradditorio preventivo

 


SANZIONE DEL 30% SOLO SULLA DIFFERENZA NON VERSATA

 

Con la circolare n. 27/E del 2 agosto 2013 l’Agenzia delle Entrate chiarisce, finalmente, la spinosa questione sulle sanzioni del 30% applicate sull’intero importo delle somme differite (senza cioè calcolare le somme già versate) che dovevano essere aumentate del 0,40%.

Precisamente, la sanzione del 30% sarà applicata solamente sulla differenza  non versata e non sull’intero importo purché, in parte, versato.

Facciamo un esempio per chiarire meglio: se Tizio deve versare € 10.000 al trentesimo giorno dopo il termine previsto, lo dovrebbe effettuare con la maggiorazione dello 0,40%, quindi dovrebbe verserà €10.040. Tizio, tuttavia, versa senza la maggiorazione dello 0.40%, solamente €10.000. Prima di tale circolare la sanzione del 30% andrebbe applicata all’intero importo di €10.040, quindi sanzione pari ad €3.012 per un totale di €13.052.

Ora, invece la sanzione del 30% va applicata solamente alla parte non versata entro il termine dei 30 giorni: €40. La sanzione quindi è pari ad €12 per un totale di €52.

 


ADDIO ALL’AGGIO

 

Dal 30 settembre prossimo l’aggio non ci sarà sugli atti dell’Equitalia, by D.L. 69/2012 (Decreto “del Fare”).

Non si troverà più, quindi, quel “balzello” che fa lievitare di gran lunga l’importo della cartella di pagamento. Infatti dalla fine di settembre 2013 (salvo ulteriori modifiche dell’ultima ora) dalla cartella esattoriale scomparirà l’aggio, che oggi può arrivare fino all’8% delle somme iscritte a ruolo (fino al 31.12.2012 l’aggio era del 9% e dal 1.01.2013 tale tasso è sceso all’8%). Se così sarà, nella cartella apparirà solamente l’imposta o il  tributo da pagare, il costo fisso della notifica della stessa cartella e gli interessi.

 


L’ACCERTAMENTO NOTIFICATO E INTESTATO A SOCIETA’ ESTINTA E’ NULLO

 

La Commissione Regionale della Lombardia ha affrontato un ennesimo caso di notifica di accertamento a società estinta perché cancellata dal registro delle imprese. In breve, in data 23.12.2008 ad una società veniva notificato, in persona del liquidatore, avviso di accertamento per mancato versamento della ritenuta che sarebbe gravata sugli utili distribuiti. Questa impresa, però, era stata cancellata dal registro delle imprese il 19.02.2004. Veniva proposto ricorso alla CTP di Milano evidenziando, principalmente, che per effetto della cancellazione dal registro delle Imprese la società era da ritenersi estinta e pertanto l’avviso di accertamento doveva essere annullato. Si costituiva l’Ufficio e la  CTP accoglieva il ricorso dichiarando la carenza della legittimazione del liquidatore perché la società era già estinta.

L’Ufficio proponeva appello alla CTR affermando che il destinatario dell’Avviso non era la Società estinta ma il liquidatore della stessa, corresponsabile in proprio per i suoi debiti tributari.

La CTR della Lombardia con la sentenza n. 51/19/2013 del 18/02/2013 rifacendosi alle sentenza della Cassazione secondo le quali la notifica effettuata alla società estinta deve ritenersi del tutto inesistente per inesistenza del soggetto notificando, hanno riconosciuto l’inefficacia dell’avviso di accertamento poiché notificato alla società e rigettato l’appello.

 


EQUITALIA SI “AUTO-REGOLA” SULL’APPLICAZIONE DEL D.L. N. 69/2013

 

Con nota del 1 luglio 2013 l’Equitalia ha recepito a favore del contribuente, in particolare, le disposizioni sulla non pignorabilità della abitazione principale e sul nuovo tipo di rateazione introdotte dal cosiddetto decreto del “fare”.

Pertanto, le società del gruppo Equitalia si asterranno dal procedere alla vendita all’incanto di case già pignorate, qualora siano presenti le condizioni introdotte dal D.L. n. 69/13 (si ricorda che il decreto del “fare” nulla dice in caso di pignoramenti già iniziati) e per le rateazioni già in corso è subito applicato il limite delle 8 rate complessive non pagate per la decadenza della dilazione (per la rimodulazione delle rate da 72 a 120 la norma di riferimento prevede un decreto attuativo delle Finanze da emettersi entro 30 giorni dalla conversione in legge del decreto).

 


RATEAZIONI CON EQUITALIA PIU’ LUNGE, MA NON PER TUTTI

 

L’art. 52 del D.L. n. 69/2013 (Decreto del “fare”) ha modificato l’art. 19 del Dpr n. 602/1973 in riferimento, in particolare, al numero massimo di rateazioni con l’Equitalia. Attraverso l’inserimento di tale nuovo comma 1 quinquies, l’Esecutivo ha previsto che, qualora il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congruità economica, la rateazione può essere allungata fino a centoventi rate solamente con i seguenti criteri: 1. accertata impossibilità per il contribuente di assolvere il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario; 2.valutazione della solvibilità del contribuente in relazione al piano di rateazione concedibile.

Inoltre, si decade dal beneficio del termine esclusivamente se, nel corso del periodo di rateazione, il beneficiario abbia omesso il pagamento di otto rate, anche non consecutive.

 


EQUITALIA ISCRIVE ANCORA IPOTECA ED È LIMITATA LA VENDITA DELLA PRIMA CASA

 

Sulle novità del D.L. n. 69/2013 (decreto del “fare”) è corretto fare un po’ di chiarezza: l’abitazione principale dove il contribuente risiede può essere ipotecata ma se è l’unico immobile posseduto non può essere espropriato, se invece l’immobile non è la casa principale del contribuente il limite per la vendita è di €120.000 di debito iscritto a ruolo. Dove per abitazione principale è la casa dove il debitore risiede anagraficamente. In altri termini, Equitalia può iscrivere ipoteca con un credito superiore ad € 20.000,00 ma non può vendere l’abitazione principale o altra abitazione se il debito è inferiore ad € 120.000,00.  Inoltre, tale novella legislativa non vieta comunque all’Equitalia di partecipare a pignoramenti e vendite all’asta promossi dai creditori privati.

 


ORA IL FISCO CONTROLLA I CONTI CORRENTI

 

Da lunedì 24 giugno 2013 il Fisco potrà controllare i prodotti finanziari di banche, Sgr, Sim, assicurazioni e fiduciarie. Quest’ultimi, quindi, potranno trasmettere all’Erario i dati relativi ai rapporti finanziari dei clienti. Lo ha annunciato ieri a Rimini Attiglio BEFFERA, direttore dell’Agenzia delle Entrate.

La novità è obbligata dalla legge 214/2011 e dai successivi provvedimenti del 17 aprile 2012, del 15 novembre 20122 e del 31 gennaio 2013 del Garante per la privacy. Precisamente, entro il 31 ottobre dovranno essere comunicate le informazioni relative alle diverse tipologie di rapporti attivi nel 2011, entro il 31 marzo 2014 quelle del 2012, mentre a regime i dati degli anni successivi dovranno essere inviati entro il 20 aprile. Quindi gli operatori finanziari dovranno inviare: i dati identificativi del rapporto, compreso il cosiddetto “codice univoco”, riferito al soggetto persona fisica o non fisica che ne ha la disponibilità e a tutti i cointestatari, i dati relativi al saldo iniziale al 1 gennaio e al saldo finale al 31 dicembre, andranno anche indicati i dati relativi agli importi totali delle movimentazioni distinte tra dare e avere per ogni tipologia di rapporto conteggiati su base annua.

 


CANCELLAZIONE DELLA SOCIETA’ DAL REGISTRO DELLE IMPRESE

 

La riforma societaria, pur lasciando invariato l’art. 2456 c.c., ha introdotto al suo posto, un l’art. 2495, comma 2, c.c.. Con esso il legislatore ha dato efficacia costitutiva alla cancellazione della società dal registro delle imprese.

Così facendo il legislatore ha dato alla cancellazione la stessa natura costitutiva che ha l’iscrizione della società in fase di costituzione.

Proprio l’introduzione nel codice civile dell’attuale art. 2495 c.c. in luogo del precedente 2456 c.c., ha quindi condotto la giurisprudenza a modificare nel tempo il proprio precedente e consolidato orientamento.

Il ripensamento è culminato, da prima, con tre pronunce della cassazione SS. UU.  del 2010 (sentenze nn. 4060, 4061 e 4062), poi, con la recente sentenza della stesa Cassazione del 12 marzo 2013 n. 6071, che ha stabilito che alla società estinta, a seguito della cancellazione dal registro delle imprese, succedono i soci sia nei rapporti sostanziali che in quelli processuali.

 


OK AL RECLAMO 17BIS V.S. RIFIUTO DELL’UFFICIO A DEFINIRE LE LITI PENDENTI

 

La CTP n. 26/01/13 di Verbania ha “ampliato” gli atti impugnabili avanti le Commissioni Tributarie  ed il concetto di “lite pendente”. Il fatto. Il contribuente formulava istanza di definizione delle liti pendenti all’Ufficio, in merito ad un ricorso dichiarato in appello inammissibile per decorrenza del termine lungo per l’impugnazione, successivamente impugnava con reclamo/ricorso il rifiuto dell’Amministrazione alla definizione delle liti (anche perchè l’importo contestato era inferiore a €20.000,00). L’ufficio si costituiva è chiedeva la dichiarazione di inammissibilità di tale reclamo/ricorso su due punti: 1. il diniego di definizione delle liti pendenti non è compreso negli atti impugnabili avanti il Giudice Tributario; 2. non vi è il presupposto della “pendenza” perchè l’oggetto della richiesta del contribuente era già stato definito con la sentenza del secondo grado che ha dichiarato l’appello inammissibile per tardiva impugnazione. La CTP di Verbania, ha, però, accolto il ricorso del contribuente con oggetto il rifiuto dell’ufficio precisando: 1. l’elenco dell’art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992 non è tassativo e quindi vi si  può comprendere il diniego di definizione delle liti pendenti; 2. la pendenza deve essere valutata da un punto di vista formale, a prescindere dall’esito dell’eventuale ricorso e dai motivi di merito e di diritto della decisione, altrimenti il subordinerebbe l’esito di tale strumento deflattivo all’esito del giudizio stesso vanificando il senso dell’introduzione di tale normativa.

 


EQUITALIA SEMPLIFICA L’ISTANZA DI RATEAZIONE

 

Equitalia semplifica l’accesso alla rateazione delle cartelle di pagamento. Per facilitare i contribuenti in difficoltà nel far fronte ai versamenti delle imposte è stata ampliata e facilitata la possibilità di ottenere la dilazione. Con una semplice richiesta in “carta semplice” (senza cioè dover documentare il proprio stato di disagio e senza dover rispettare determinati parametri) si potrà rateizzare debiti fino a 50.000 euro e per durata di 72 mesi. Le due novità sono state annunciate l’8 maggio 2013 dall’Agente della riscossione. Nel giro di un anno, dunque, Equitalia ha alzato per 2 volte la soglia, originalmente fissata ad €5.000. Per gli importi sopra i 50.000 euro sarà invece necessario continuare a presentare una serie di documento aggiuntivi che certificano la situazione di temporanea difficoltà: per le persone fisiche è fondamentale l’ISEE, mentre gli altri soggetti diversi dalle persone fisiche, in particolare le società, dovranno comprovare la condizione di temporanea e obiettiva crisi attraverso i bilanci o altri documenti relativi a certi parametri economici: indice di liquidità ed indice Alfa.

 


EQUITALIA: FERMA I PIGNORAMENTI SU CONTI CORRENTI

 

Con l’ ”autoregolamentazione” varata il 23 aprile 2013, l’Equitalia  tenta di risolvere la difficile situazione di contrasto legislativo. Andiamo con ordine. Con l’art. 3, comma 5, del D.L. 16/2012 venivano fissati limiti graduali sulle somme possibili oggetto di azioni del Fisco: limite del quinto dello stipendio per redditi da lavoro superiori a €5.000,00 al mese, limite di un settimo dello stipendio per redditi da lavoro con guadagni mensili tra €2.500,00 e € 5.000,00; limite di un decimo quando l’introito mensile non raggiunge €2.500,00. Tuttavia, con l’art. 12 del D.L. 201/2012 veniva vietato ogni pagamento in contanti di stipendi e pensioni superiori ad € 1000,00 al mese, in questo modo si attivava un meccanismo di accredito obbligatorio sui c/c di banche e poste. Risultato, una volta confluiti sul c/c, gli stipendi e le pensioni si confondono con i risparmi generali del contribuente e si perde la loro tutela dell’art. 3, comma 5, del D.L. 16/2012, sopra riportato (si veda anche Cass. n. 17178/2012).  E’ sulla base di tale cortocircuito che l?Agente della riscossione si è auto regolamentata: non si potrà fare azione di pignoramento su c/c di lavoratori e pensionati con la sola eccezione rappresentata da chi può contare su reddito da oltre €5.000,00 al mese. Il calcolo sarà fatto sulla base delle trattenute accreditate, per cui se il quinto dello stipendio o della pensione pignorata arriva a €1000,00 l’azione avrà il via libera

 


DIVIETO DI TESTIMONIANZA: IN COMMISSIONE E’ SUPERABILE

 

I Giudici tributari possono tenere in considerazione anche una dichiarazione del padre del contribuente che difende il figlio: basta che ci sia almeno un altro elemento di riscontro. La Sezione Tributaria della Cassazione ha ribaltato il divieto di prova testimoniale nel processo tributario ex art. 7 del D. Lgs. 546/92 va interpretato con elasticità. La vicenda su cui si è pronunciata la Corte è quella di un contribuente che nel 1999 aveva effettuato un investimento patrimoniale. L’Agenzia delle Entrate gli aveva inviato un avviso di accertamento, ritenendo tale investimento eccessivo rispetto al reddito denunciato. Il contribuente si era difeso argomentando che i mezzi per l’investimento gli erano stati procurati dal padre, accendendo un finanziamento bancario che avrebbe dovuto essere restituito dal figlio. La Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha ribaltato il giudizio di primo grado che aveva dato ragione all’Ufficio. L’Agenzia ricorre in Cassazione puntando a togliere validità alla dichiarazione del padre del contribuente, proprio per il divieto di prova testimoniale. La Cassazione ha interpretato il divieto di testimonianza in modo opposto a quello sostenuto dall’Ufficio. Infatti, la Suprema Corte ha spiegato che, proprio perché la sola testimonianza non vale, la CTR ha correttamente utilizzato anche un riscontro obiettivo, cioè la CTR si è uniformata all’indirizzo delineato dalla Cassazione con sentenze nn. 11785/10 e 4269/02, che hanno dato valore alle prove testimoniali (se riscontrate) per attuare il principio del giusto processo alla luce della riforma dell’art. 111 della Cost. (Cass. n. 7707 del 27 marzo 2013)

 


SEMPRE DI PIU’, ECCO COME IL FISCO CONTROLLA I C/C

 

Dopo i rilievi sollevati dal Garante della Privacy, prende corpo il nuovo sistema di controllo rafforzato su saldi e movimenti dei conti correnti e degli altri tipi di strumenti finanziari. Entro il 31 ottobre 2013 (non più entro il mese di aprile) dovranno essere comunicate, in particolare, le informazioni relative alle diverse tipologie di rapporti attivi nel 2011. Precisamente, dovranno essere trasmesse entro il 31 marzo 2014, mentre a regime i dati degli anni successivi dovranno essere inviati entro il 20 aprile (per i dati relativi al 2013 la scadenza è il 20 aprile 2014). E’ il provvedimento del direttore dell’Agenzia, Attilio Beffera, ad attuare le disposizioni dell’art. 11, commi 2 e 3, del DL 201/11, convertito con modificazioni dalla legge 214/11, che integra l’archivio dei rapporti finanziari. In sintesi, gli intermediari finanziari elencati all’articolo 7, sesto comma, del Dpr n. 602/1973 , tra cui banche, Poste italiane, intermediari, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo del risparmio e società di gestione del risparmio, dovranno segnalare i dati identificati del rapporto, compreso il codice univoco, riferito al soggetto persona fisica o non fisica che ne ha la disponibilità ed a tutti i cointestatari (nel caso di intestazione a più soggetti), nonchè i dati relativi al saldo iniziale al 1 gennaio e al saldo finale al 31 dicembre (andranno anche indicati i dati relativi agli importi totali delle movimentazioni distinte tra dare e avere per ogni tipologia di rapporto conteggiati su base annua). Finiranno nel censimento, oltre ai conti correnti, tra l’altro, i conti deposito titoli, le gestioni patrimoniali, i rapporti fiduciari (legge 1966/39), le carte di credito/debito, le operazioni extraconto, le cassette di sicurezza (relativamente al numero di accessi annuali), certificati di deposito e buoni fruttiferi e contratti derivati. Sono esclusi, invece, fondi pensione e finanziamenti.

 


NEL 2013 SI PUO’ BLOCCARE L’EQUITALIA

 

Con la Legge di Stabilità (L. 24 dicembre 2012 n. 228) sono state introdotte modifiche sostanziali al sistema della riscossione. L’unico articolo di tale Legge di Stabilità, composto da 560 commi,  al 527° introduce tali modifiche. La prima. Con il comma 527, Legge n. 228/2012, viene introdotta l’automatica previsione di annullamento di tutti i ruoli di importo inferiore ad €2.000,00, resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999; tale importo è formato da: quota capitale, interessi e sanzioni. La seconda. Per i ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999 con importo superiore ad €2.000,00 l’annullamento vi sarà a seguito di comunicazione inviata all’ente di avvenuto esperimento di ogni attività di recupero (le modalità con cui dovrà essere informato l’ente creditore saranno indicate coni Decreto del Mef in corso di emanazione). La terza. Scarico di responsabilità per attività svolte dai concessionari (Equitalia) sino al 31 dicembre 1999. Precisamente disapplicazione dell’artt. 19 e 20, D. Lgs. del 13 aprile 1999 n. 112, per tutti i ruoli iscritti sino al 31 dicembre 1999, ciò costituisce una sanatoria per il concessionario della riscossione verso l’ente creditore e, di conseguenza, si ha una sanatoria anche per il contribuente (tali artt. 19 e 20 prevedevano modalità procedure e responsabilità del concessionario della riscossione per tutte le somme non riscosse e per le quali si è richiesto il discarico dal ruolo). La quarta, la più importante. Con decorrenza 1 gennaio 2013, gli enti e le società incaricate per la riscossione (Equitalia), a fronte di presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate. La richiesta di sospensione, deve essere inoltrata dal debitore al concessionario della riscossione, anche per via telematica, entro 90 giorni. Ricevuta la richiesta di sospensione, tale concessionario, entro 10 giorni, trasmette all’ente creditore la dichiarazione ed i relativi allegati presentati dal debitore. Trascorso l’ulteriore termine di 220 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore, senza che l’ente creditore abbia comunicato al contribuente l’ accoglimento od il rigetto delle pretese, i relativi ruoli saranno annullati.

 


SEPARAZIONE? CHI PAGA L’IMU?

 

In caso di abitazione assegnata in sede di separazione o di divorzio, la soggettività passiva ai fini del tributo comunale sugli immobili cambia nel passaggio dall’ICI all’IMU. Precisamente, nel caso in cui il Tribunale per i minorenni ha affidato il figlio minore ad entrambi i genitori (non coniugati) collocandolo presso la madre ed assegnando alla stessa la casa familiare di proprietà del padre. Quindi, con il vecchio tributo comunale (ICI) valeva i criterio della titolarità formale del bene, pertanto se questo fosse in proprietà del coniuge non assegnatario, l’imposta era comunque dovuta dal titolare del bene (l’unica agevolazione era rappresentata dalla circostanza che se l’ex coniuge non assegnatario non era titolare di altra unità a uso abitativo nell’ambito dello stesso comune, a questi spettava l’aliquota ridotta e la detrazione d’imposta per l’abitazione principale). In vigenza dell’IMU, invece, la soggettività passiva compete unicamente all’assegnatario dell’alloggio, a prescindere dalla titolarità formale dello stesso. Questo significa, in pratica, che se il coniuge non assegnatario è proprietario dell’intero immobile,  il bene sarà comunque soggetto a imposizione in capo all’utilizzatore.

 


COME L’AMM. FINANZIARIA PUO’ CONOSCERE I SALDI DEL C/C

 

Fino ad ora gli operatori finanziari erano tenuti a comunicare solo l’esistenza dei rapporti finanziari.  Precisamente, l’Amministrazione oggi conosce il numero dei rapporti finanziari instaurati da un determinato contribuente. Successivamente, invece, l’Amministrazione Finanziaria potrà sapere anche i saldi iniziali e finali di ogni rapporto: entro il 10 aprile 2013 gli intermediari dovranno trasmettere all’archivio dei rapporti queste informazioni più approfondite con riferimento all’anno 2011; la comunicazione sui saldi dei movimenti del 2012 dovrebbe essere fatta entro metà luglio, a meno di slittamenti dovuti alla complessità dell’adempimento che attende ancora il via libera definitivo delle Entrate.

 


LA FUNZIONE DELLA FRANCHIGIA IN POLIZZA DI ASSICURAZIONE

 

La sentenza della III Sez. Civ. della Cassazione accoglie le doglianze di un assicurato garantito da polizza della responsabilità civile che contemplava la garanzia anche per fatti dolosi commessi dalle persone delle quali l’assicurato deve rispondere. Si tratta di furti di beni d modesto valore che il dipendente della contraente doveva invece proteggere. I sinistri succedutisi in tempi diversi cadevano per valore sotto lo scoperto-franchigia convenuto per ogni sinistro. Di qui la decisione della Corte d’Appello di dichiarare non garantiti gli eventi. La Corte di Cassazione va di diverso avviso rifacendosi a teorie penalistiche che unificano i diversi episodi avvalendosi del concetto di reato continuato e quindi cumulando, per superare i minimi di scoperto, i singoli valori in gioco. (Cass. n. 19865 del 29/09/2011)

 


COME

 

L’articolo 1 (comma 537 a 544) della legge di stabilità n. 228/2012, come oramai noto, ha introdotto la possibilità di sospendere la riscossione ad iniziativa del debitore che presenti una dichiarazione all’Agente della riscossione, entro 90 giorni  dalla notifica di un atto. Precisamente dalla dichiarazione del contribuente consegue la sospensione immediata delle azioni poste in essere  da Equitalia. Quest’ultima ha 10 giorni per trasmettere all’ente creditore (ad esempio: Agenzia delle Entrate, enti locali, INPS) l’istanza e la documentazione ad essa allegata. Decorsi ulteriori 60 giorni, l’ente creditore può confermare al contribuente la correttezza della documentazione prodotta, trasmettendo così all’agente della riscossione il conseguente provvedimento di sospensione o sgravio. In alternativa, lo stesso Ente potrà avvertire il contribuente dell’inidoneità della documentazione prodotta. Nel caso in cui l’Ente creditore non dovesse comunicare nulla dopo 220 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore a Equitalia, le partite oggetto della dichiarazione sono annullate. (da Telefisco 2013)

 


SOSPENDIBILE CON ISTANZA DEL CONTRIBUENTE ANCHE L’ACCERTAMENTO IMM. ESECUTIVO

 

Con  l’istanza  introdotta  dalla  legge di  stabilità  del  2013 il  contribuente  può  sospendere  anche sia le cartelle sia glia accertamenti  esecutivi.  Questo  ha  riferito  Attilio  BEFERA  al convegno  del Sole24ore  Telefisco2013.

 


DEFINIBILE LA CARTELLA DI PAGAMENTO QUALE PRIMA MANIFESTAZIONE DI PRETESA IMPOSITIVA

 

E’ suscettibile di definizione la controversia insorta fra contribuente ed Ammnistrazione finanziaria in relazione all’iscrizione a ruolo ex art. 36bis, D.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 essendo tale atto la prima manifestazione della pretesa impositia (Cass. Sez. V, 21 febbraio 2012 n. 2546)

 


NOVITA’ DELLA FINANZIARIA 2013 (L. 228/2012)

 

L’art. 1, comma 537-543, della Legge 228/2012 prevede la possibilità per il contribuente, mediante la presentazione di una dichiarazione, di conseguire un duplice effetto: arrestare immediatamente l’azione esecutiva dell’Equitalia (ampliando le ipotesi già previste dalla Direttiva di Equitalia 10/2010) e la cancellazione automatica del credito del Fisco (se l’ente impositore, a cui il concessionario è tenuto a trasmettere la dichiarazione, non provvede entro 220 giorni dalla presentazione a comunicare al contribuente ed al concessionario l’inadeguatezza delle ragioni del contribuente).

 


INFORTUNI SUL LAVORO

 

“I giudizi resi dagli organi medico-legali sulla dipendenza da causa di servizio dell’infermità denunciata dal pubblico dipendente sono connotati da discrezionalità tecnica, sicché il sindacato esperibile su di essi dal giudice amministrativo deve intendersi limitato ai profili di irragionevolezza, illogicità o travisamento dei fatti; si tratta quindi di limite che permette al giudice amministrativo una valutazione esterna di congruità e sufficienza del giudizio di non dipendenza, vale a dire sulla mera esistenza di un collegamento logico tra gli elementi accertati e le conclusioni che da essi si ritiene di trarre, mentre l’accertamento del nesso di causalità tra la patologia insorta ed i fatti di servizio, che sostanzia il giudizio sulla dipendenza o meno dal servizio, costituisce tipicamente esercizio di attività di merito tecnico riservato all’organo medico” . T.A.R. Campania Napoli Sez. VII, 09/11/2012, n. 4535

“La responsabilità dell’imprenditore ex art. 2087 c.c., pur non configurando una responsabilità oggettiva, non è circoscritta alla violazione di regole di esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, ma deve ritenersi volta a sanzionare, alla luce delle garanzie costituzionali del lavoratore, la mancata predisposizione da parte del datore di lavoro di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l’integrità psicofisica e la salute del lavoratore sul luogo di lavoro, in considerazione della concreta realtà aziendale e della sua maggiore o minore possibilità di venire a conoscenza e di indagare sull’esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico” . Cass. civ. Sez. lavoro, 05/11/2012, n. 18921

 


RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO STRADALE

 

“La prova per presunzioni può ritenersi raggiunta anche nell’ipotesi in cui sia carente un legame di assoluta necessità causale fra il fatto noto ed il fatto ignoto, in quanto sufficiente che il fatto da provare costituisca conseguenza ragionevolmente possibile, secondo criteri di normalità e di plausibilità, desumibili dalle nozioni di comune esperienza.

L’espresso principio deve intendersi operante nell’ipotesi in cui i congiunti della vittima di un illecito, espletante l’attività di casalinga, formulino domanda risarcitoria per il pregiudizio di carattere patrimoniale derivante dal decesso della persona cara, e dunque dalla perdita delle prestazioni attinenti alla cura ed all’assistenza dalla stessa fornite, le quali, benché non produttive di reddito, devono intendersi economicamente valutabili; nel descritto contesto, pertanto, deve ritenersi legittimo il ricorso alle presunzioni (specificamente la vittima era madre di famiglia, con figli e madre anziana conviventi) poiché se c’è un caso in cui il suddetto ricorso è da intendersi autorizzato ed auspicabile è proprio quello destinato al risarcimento dei danni patrimoniali in seguito al decesso della congiunta casalinga, fatta eccezione per l’ipotesi in cui i superstiti avanzino pretese di particolare rilievo economico o inconsuete o abnormi in relazione a quanto avviene nella normalità dei casi. (Consegue cassazione della pronuncia sul punto e rinvio al Giudice del merito)”. Cass. civ. Sez. III, 13/12/2012, n. 22909

“In tema di sinistri stradali, laddove risulti pacifica e dimostrata l’omessa concessione della dovuta precedenza da parte di colui il quale invochi il risarcimento dei danni patiti, occorre valutare se tale grave violazione al CdS costituisca unica causa dei danni ovvero se da tale incontroverso dato sia da ritenersi superata e vinta la presunzione di responsabilità concorrente di cui all’art. 2054 c.c. Ebbene, al fine del superamento di detta responsabilità concorrente è necessario accertare che l’altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione stradale ed a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare il sinistro”. Trib. Taranto Sez. III, 11/10/2012

 


ILLEGITTIMA LA NOTIFICA DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO A SOGGETTO IRREPERIBILE.

 

La Corte Costituzionale, con la sentenza del 22 novembre 2012 n. 258, ha dichiarato l’illegittimità della notifica delle cartelle di pagamento ai soggetti anche temporaneamente irreperibili ai fini di una maggior tutela del contribuente alla conoscenza effettiva degli atti. In particolare dichiarato in contrasto con l’art. 3 della Carta Costituzionale l’art. 26, comma 4, del D.p.r. del 29 settembre 1973 n. 602, nella parte in cui introduce una ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla disciplina della notificazione degli avvisi di accertamento Equitalia

 


CONTRIBUENTE

 

Per i contribuenti che hanno iniziato l’attività nel 2008, sono rimasti minimi per 5 anni  (2008-2012) e quest’anno ne sono usciti per decorrenza dei termini, nonchè in tutte le altre ipotesi di uscita per mancato rispetto di qualunque altro requisito, entrano nel regine agevolato, cosiddetto, residuale e non nel regime semplificato o ordinario. Quindi, nulla vieta di effettuare i versamenti trimestralmente durante l’anno, con le scadenze previste per i contribuenti trimestrali (16 maggio, 20 agosto, 16 novembre e 16 marzo). Inoltre, per tali importi a debito non devono essere aumentati della maggiorazione dell’1% a titolo di interessi (tipica dei trimestrali)

 


MEDIAZIONE TRIBUTARIA INCOSTITUZIONALE?

 

L’art. 17bis del D.Lgs. n. 546/92 è, probabilmente, in costituzionale. Tre Commissioni Tributarie (CTP di Perugia, CTP di Campobasso e CTP di Benevento) hanno rimesso alla Corte Costituzionale la questione di non manifesta infondatezza di tale art. 17bis. L’incostituzionalità è ravvisabile, in particolare: 1. sull’obbligatorietà di espletamento di tale mediazione sotto pena di inammissibilità del ricorso; 2. sulla non terzietà dell’organo che deve decidere sulla mediazione (è sempre l’Agenzia delle Entrate); 3. sulla diversità di trattamento, e relative conseguenze, in base all’accoglimento oppure al non accoglimento dell’istanza di mediazione, tutto su arbitraria scelta dell’Ufficio.

 


EQUITALIA CESSA L’ATTIVITA’ DI RECUPERO PER I COMUNI

 

L’Equitalia, in una lettera inviata il 10 maggio u.s., ai circa 6 mila Comuni italiani, ricordava la scadenza dell’attività dell’Agente della riscossione per i tributi relativi agi enti territoriali (Ici, Tarsu, Imu e Tares). La scadenze, dopo varie proroghe (prima scadenza era metà 2012, poi al 1 gennaio 2013), è, infine, per il 30 giugno 2013. Equitalia, quindi, con tale comunicazione chiede ai Sindaci di comunicarle tempestivamente (entro il 20 maggio) le pretese da iscrivere a ruolo, successivamente mancherebbe il tempo materiale per avere qualche ragionevole chance di incassare il tributo. I Comuni, pertanto, dovranno “attrezzarsi” con le ingiunzioni. Infine, si precisa che, anche su pressione dell’Anacap, sarà difficile non assistere ad una ulteriore e nuova proroga di tale scadenza.

 


UNICO 2013: SCONTO TOTALE PER L’IRAP ED ALTRO

 

Per l’UNICO2013 ci sono alcune novità. Nella determinazione dell’IRES le società possono, finalmente, operare la deduzione integrale dell’IRAP pagata con riferimento al costo del personale (si deduce integralmente l’imposta regionale pagata sul costo del personale dipendente e assimilato). Il Calcolo è lo stesso utilizzato, per gli anni 2007-2011, per la predisposizione delle istanze di rimborso inviate a febbraio e marzo. Da quest’anno vi sono nuove deduzioni dall’imponibile IRAP per donne e under35. Infine, per i contratti di locazione finanziaria stipulati dal 29 aprile 2012, è venuta meno la durata minima che in precedenza condizionava la deduzione dei canoni

 


EQUITALIA: FERMA I PIGNORAMENTI SU CONTI CORRENTI

 

Con l’ ”autoregolamentazione” varata il 23 aprile 2013, l’Equitalia  tenta di risolvere la difficile situazione di contrasto legislativo. Andiamo con ordine. Con l’art. 3, comma 5, del D.L. 16/2012 venivano fissati limiti graduali sulle somme possibili oggetto di azioni del Fisco: limite del quinto dello stipendio per redditi da lavoro superiori a €5.000,00 al mese, limite di un settimo dello stipendio per redditi da lavoro con guadagni mensili tra €2.500,00 e € 5.000,00; limite di un decimo quando l’introito mensile non raggiunge €2.500,00. Tuttavia, con l’art. 12 del D.L. 201/2012 veniva vietato ogni pagamento in contanti di stipendi e pensioni superiori ad € 1000,00 al mese, in questo modo si attivava un meccanismo di accredito obbligatorio sui c/c di banche e poste. Risultato, una volta confluiti sul c/c, gli stipendi e le pensioni si confondono con i risparmi generali del contribuente e si perde la loro tutela dell’art. 3, comma 5, del D.L. 16/2012, sopra riportato (si veda anche Cass. n. 17178/2012).  E’ sulla base di tale cortocircuito che l?Agente della riscossione si è auto regolamentata: non si potrà fare azione di pignoramento su c/c di lavoratori e pensionati con la sola eccezione rappresentata da chi può contare su reddito da oltre €5.000,00 al mese. Il calcolo sarà fatto sulla base delle trattenute accreditate, per cui se il quinto dello stipendio o della pensione pignorata arriva a €1000,00 l’azione avrà il via libera

 


REDDITOMETRO ILLEGITTIMO

 

La CTP di Reggio Emilia, seconda sezione, segue il tracciato indicato dall’ordinanza del Tribunale di Napoli (Sez. Civ. distaccata do Pozzuoli) del 21 febbraio 2013: se è più favorevole al contribuente il nuovo redditometro trovava applicazione anche prima del periodo d’imposta 2009, così come già avviene per gli studi di settore. Viene infatti dato risalto alla superficialità, ai fini dell’attribuzione del reddito presunto, della localizzazione territoriale del contribuente e del proprio nucleo familiare, atteso che non vi è alcuna precisa differenziazione tra la grande metropoli ed il piccolo centro (CTP di Reggio Emilia Sent. n. 74/02/13, depositata il 19/4/2013)

 


CON LA LEGGE DI STABILITA’ SI SOSPENDE ANCHE L’ACC. IMM. ESECUTIVO

 

L’art. 29, D.L. 31 maggio 2010 n. 78, conv. con modif. con L. 30 luglio 2010 n. 122, ha reso esecutivi gli avvisi di accertamento, sopprimendo la cartella di pagamento. Pertanto, per quelli notificati dal 1 ottobre 2011, e relativamente ai periodi d’imposta dal 2007 e seguenti, la riscossione delle somme richieste, è affidata direttamente in carico agli agenti della riscossione, decorsi ulteriori 30 giorni dal  termine ultimo per il pagamento. Ne consegue che per tali crediti non esiste più un’iscrizione a ruolo (precedente alla cartella di pagamento), ma vi è solo un “affidamento” al concessionario. L’Agenzia delle Entrate, nella C.M. 1/E/2013, ha confermato che proprio perchè la norma fa espresso riferimento anche alle somme “affidate” la nuova procedura prevista dalla Legge di Stabilità per il 2013  può essere applicata anche agli accertamenti esecutivi. Precisamente la dichiarazione da presentare all’Agente della riscossione con la quale si può richiedere l’automatica sospensione della riscossione, può essere attivata anche contro gli accertamenti immediatamente esecutivi. E’ stato poi evidenziato che il contribuente può presentare l’istanza solo dopo l’affidamento del carico all’Equitalia. Infine, non va dimenticato che già dal 2010 l’Agente della riscossione, con la Direttiva 10(2010, aveva previsto un’analoga possibilità per il contribuente, con la sola differenza che non sarebbe intervenuto l’annullamento integrale decorsi 220 giorni in caso di silenzio da parte dell’ente creditore.

 


DIVIETO DI TESTIMONIANZA: IN COMMISSIONE E’ SUPERABILE

 

I Giudici tributari possono tenere in considerazione anche una dichiarazione del padre del contribuente che difende il figlio: basta che ci sia almeno un altro elemento di riscontro. La Sezione Tributaria della Cassazione ha ribaltato il divieto di prova testimoniale nel processo tributario ex art. 7 del D. Lgs. 546/92 va interpretato con elasticità. La vicenda su cui si è pronunciata la Corte è quella di un contribuente che nel 1999 aveva effettuato un investimento patrimoniale. L’Agenzia delle Entrate gli aveva inviato un avviso di accertamento, ritenendo tale investimento eccessivo rispetto al reddito denunciato. Il contribuente si era difeso argomentando che i mezzi per l’investimento gli erano stati procurati dal padre, accendendo un finanziamento bancario che avrebbe dovuto essere restituito dal figlio. La Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha ribaltato il giudizio di primo grado che aveva dato ragione all’Ufficio. L’Agenzia ricorre in Cassazione puntando a togliere validità alla dichiarazione del padre del contribuente, proprio per il divieto di prova testimoniale. La Cassazione ha interpretato il divieto di testimonianza in modo opposto a quello sostenuto dall’Ufficio. Infatti, la Suprema Corte ha spiegato che, proprio perché la sola testimonianza non vale, la CTR ha correttamente utilizzato anche un riscontro obiettivo, cioè la CTR si è uniformata all’indirizzo delineato dalla Cassazione con sentenze nn. 11785/10 e 4269/02, che hanno dato valore alle prove testimoniali (se riscontrate) per attuare il principio del giusto processo alla luce della riforma dell’art. 111 della Cost. (Cass. n. 7707 del 27 marzo 2013)

 


CON IMU, L’IRPEF SI AZZERA

 

Con la circolare 5/E dell’11 marzo 2013, l’IMU cancella l’Irpef dalla dichiarazione dei redditi. Per il periodo d’imposta 2012 si applicheranno le disposizioni che azzerano le imposte dirette (irpef e addizionali) dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati (art. 8, D.Lgs. n. 23/2011). La sostituzione, indicata dalla Circolare, non si applica invece per: 1. reddito agrario dei terreni; 2. redditi dei fabbricati locati diversi da quelli cui si applica la cedolare secca; 3. redditi derivanti da immobili non produttivi di reddito fondiario ex articolo 43 del Tuir (cioè gli immobili relativi a imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l’esercizio di arti e professioni); 4. redditi degli immobili posseduti da soggetti Ires. Nessuna sostituzione si produce nel caso di immobili esenti da Imu. In tale fattispecie, però, non rientrano quelli inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.

 


FONDO PATRIMONIALE: NON FERMA EQUITALIA

 

Equitalia può iscrivere ipoteca su beni immobili iscritti in un fondo patrimoniale del contribuente se l’accertamento da cui deriva il credito è diventato definitivo prima della costituzione del fondo stesso. In alternativa vi sarebbe un abuso del diritto, applicabile anche ai contributi previdenziali. Tale principio è stato espresso dalla Cassazione nella sentenza n. 7239 del 21 marzo 2013. La sentenza ha come oggetto un’iscrizione ipotecaria su alcuni immobili rientranti in un fondo patrimoniale. Il credito vantato da Equitalia aveva sia natura tributaria sia previdenziale e derivava da un accertamento definitivo nei confronti di soci di una società di capitali. I contribuenti eccepivano l’esistenza del fondo patrimoniale sui medesimi beni. La Commissione provinciale da’ torto ai ricorrenti, ma la regionale accogli le doglianze dei contribuenti. Tuttavia la Cassazione, ribadendo innanzitutto il difetto di giurisdizione del giudice tributario in materia previdenziale, afferma sia la possibilità di applicare l’istituto dell’abuso del diritto anche ai contributi previdenziali, sia l’inefficacia del fondo patrimoniale per pretese dell’Agente della riscossione basate su accertamenti già definitivi.

 


STUDI DI SETTORE, POSSONO ESSERE CONTESTATI IN MODO PRESUNTIVO

 

La prova contraria all’accertamento basato sugli studi di settore può essere fornita anche con argomentazioni presuntive. La Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa (sent. 258/02/12) ribadisce che l’accertamento fondato sugli studi di settore costituisce una presunzione semplice rispetto alla quale i contribuenti possono fornire con qualsiasi argomentazione o documentazione la prova contraria (Si veda anche Cass. Se. Un. nn. 26635, 26636, 26637 e 26638). Tuttavia, tale pronuncia ha la particolarità di aver precisato che la prova dell’inattendibilità del metodo di accertamento basato sugli studi di settore può essere data non solo con prove documentali certe  che abbiamo un riscontro diretto e immediatamente quantificabile sui ricavi dichiarati, ma anche in base a un ragionamento di tipo presuntivo che si fondi su elementi certi e che conduca a valutazioni convincenti.

 


NIENTE IRPEF PER LE SOCIETA’ SEMPLICI

 

La circolare n. 5/E/2013 delle Entrate fa rientrare le società semplici tra i soggetti che usufruiscono dell’agevolazioni di cui all’art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 23/2011. Precisamente, gli immobili di proprietà di società semplici non generano reddito tassabile ai fini Irpef in capo ai soci, in quanto assoggettati all’imposta municipale in capo alla società. L’art. 8 dispone che l’imu “sostituisce, per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati”. Quindi una società semplice proprietaria, per esempio, di un appartamento utilizzato dai soci, imputa agli stessi la rendita catastale ma i soci non la devono dichiarare. Tale quota viene dichiarata dal socio della società semplice se è una impresa commerciale ovvero se è posseduta nell’ambito dell’impresa commerciale. Diverso è, invece, per le società in nome collettivo e in accomandita semplice. In questi casi il reddito imponibile che deriva dal possesso di immobili abitativi, avendo natura di reddito d’impresa, non può beneficiare dell’esenzione introdotta, appunto, dall’art. 8 Dlgs. n. 23/2011 (si veda anche art. 90 del Tuir).

 


INPS. CONGEDO AL PAPA’: COME FARE LA RICHIESTA

 

L’Inps con la circolare 40/2013 ha diffuso le prime istruzioni sul nuovo sistema di congedo parentale che la riforma del Lavoro ha riconosciuto a favore dei padri, nel settore privato (L. 92/2012). Per le nascite (adozioni e affidamenti) avvenuti dal 1.1.2013, la Legge riconosce ai padri 2 tipi di congedo: uno obbligatorio (un giorno) e uno facoltativo (due giorni). I nuovi permessi, la cui durata non subisce variazioni in caso di parto plurimo, devono essere utilizzati entro il quinto mese di vita del bambino e ciò vale anche in caso di parto prematuro. Il relativo trattamento economico, pari al 100% della retribuzione, è posto a carico dell’Inps. Il congedo obbligatorio è autonomo e svincolato da quello concesso alla madre. Il papa’ ha diritto alla pausa facoltativa anche se la madre non si avvale del suo congedo. L’Inps ribadisce (DM 22/12/2012) che il lavoratore deve farne richiesta, al datore di lavoro, 15 giorni prima e, inoltre, che la fruizione non può avvenire a ore.

 


SEMPRE DI PIU’, ECCO COME IL FISCO CONTROLLA I C/C

 

Dopo i rilievi sollevati dal Garante della Privacy, prende corpo il nuovo sistema di controllo rafforzato su saldi e movimenti dei conti correnti e degli altri tipi di strumenti finanziari. Entro il 31 ottobre 2013 (non più entro il mese di aprile) dovranno essere comunicate, in particolare, le informazioni relative alle diverse tipologie di rapporti attivi nel 2011. Precisamente, dovranno essere trasmesse entro il 31 marzo 2014, mentre a regime i dati degli anni successivi dovranno essere inviati entro il 20 aprile (per i dati relativi al 2013 la scadenza è il 20 aprile 2014). E’ il provvedimento del direttore dell’Agenzia, Attilio Beffera, ad attuare le disposizioni dell’art. 11, commi 2 e 3, del DL 201/11, convertito con modificazioni dalla legge 214/11, che integra l’archivio dei rapporti finanziari. In sintesi, gli intermediari finanziari elencati all’articolo 7, sesto comma, del Dpr n. 602/1973 , tra cui banche, Poste italiane, intermediari, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo del risparmio e società di gestione del risparmio, dovranno segnalare i dati identificati del rapporto, compreso il codice univoco, riferito al soggetto persona fisica o non fisica che ne ha la disponibilità ed a tutti i cointestatari (nel caso di intestazione a più soggetti), nonchè i dati relativi al saldo iniziale al 1 gennaio e al saldo finale al 31 dicembre (andranno anche indicati i dati relativi agli importi totali delle movimentazioni distinte tra dare e avere per ogni tipologia di rapporto conteggiati su base annua). Finiranno nel censimento, oltre ai conti correnti, tra l’altro, i conti deposito titoli, le gestioni patrimoniali, i rapporti fiduciari (legge 1966/39), le carte di credito/debito, le operazioni extraconto, le cassette di sicurezza (relativamente al numero di accessi annuali), certificati di deposito e buoni fruttiferi e contratti derivati. Sono esclusi, invece, fondi pensione e finanziamenti.

 


CANCELLAZIONE DELLA SOCIETA’: NON PUO’ ESSERE CITATA IN GIUDIZIO

 

Delle obbligazioni i soci rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione oppure illimitatamente, a seconda che la società cancellata fosse o meno una società di capitali. Questi principi sono stati stabiliti dalle sezioni unite della Cassazione nella sentenza n. 6070 depositata il 12 marzo 2013. Precisamente, la Corte ha stabilito che l’avvenuta cancellazione della società dal Registro delle imprese impedisce che la società cancellata possa agire o essere convenuta in giudizio. Inoltre, qualora l’estinzione della società cancellata dal registro delle imprese intervenga in pendenza di un giudizio del quale la società sia parte, si determina un evento interruttivo del processo con possibile successiva eventuale prosecuzione o riassunzione del medesimo giudizio da parte o nei confronti dei soci. Tale giurisprudenza, che si basa sulla portata innovativa delle modifiche apportate all’art. 2495 c.c., calca il solco già tracciato da precedenti pronunce ( Sez. Un. nn. 4060, 4061, 4062 del 2010).

 


LA NOTIFICA DELLE CARTELLE A SOGGETTI

 

Con la sentenza 22 novembre 2012 n. 258 la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 26, comma 4, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, nella parte in cui prevede l’applicazione dell’art. 60, comma 1, lett. e) D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 per la notificazione delle cartelle di pagamento anche ai contribuenti “temporaneamente” irreperibili (oltre a quelli “assolutamente” irreperibili) in luogo della (ordinaria) procedura prevista dall’art. 140 c.p.c.. Precisamente, si ha l’ipotesi dell’irreperibilità “relativa” (art. 140 c.p.c.) nei casi in cui è nota la residenza, il domicilio o la dimora del destinatario ma la notifica non può essere operata per assenza del destinatario, incapacità o rifiuto a ricevere la copia dell’atto; l’irreperibilità “assoluta” (art. 60 let. e) D.P.R. 600/1973) è intesa come inesistenza nel Comune di domicilio fiscale di abitazione, ufficio od azienda del destinatario dell’atto. Per la prima ipotesi l’iter per la notifica è: 1.deposito nel Comune dove la notifica deve effettuarsi, 2.affissione dell’avviso del deposito alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario; 3.affissione dell’avviso di deposito nell’albo del Comune; 4.comunicazione, con raccomandata, dell’avvenuto deposito. Per l’irreperibilità “assoluta” l’iter è invece: 1. deposito nella casa Comunale dove la notifica deve eseguirsi; 2.richiesta e conseguente affissione dell’avviso di deposito, prescritto dall’art. 140 c.p.c., all’albo del Comune.

 


CARTELLA: DAL 1.5.13 SI PASSA AL 5,22% PER INTERESSI DI MORA

 

Risalgono gli interessi di mora. Dal 1 maggio 2013 sale dal 4,4404% al 5,2233% la misura degli interessi dovuti dai contribuenti che pagano in ritardo le somme chieste con le cartelle di pagamento (provvedimento del 4 marzo 2013 del direttore dell’Agenzia delle entrate Attiglio BEFFERA). Tali interessi sono corrisposti dal debitore decorso inutilmente il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella, termine previsto dall’art. 25, comma 2, del Dpr 602/1973 per le somme iscritte a ruolo, a partire dalla data di notifica della stessa e fino alla data di pagamento. In tema di interessi dsi ricorda che dal 1 gennaio 2012 è cambiata anche la misura degli interessi legali, che sono passati dalla misura del 1,5% applicabile dal 1 gennaio 2011 alla misura del 2,55 applicabile dal 1 gennaio 2012

 


PREMIATO IL CONTRIBUENTE TRASPARENTE NEGLI STUDI DI SETTORE

 

L’art. 10 del D.L. 201/2011 (Decreto salva-Italia) ha previsto un regime premiale per gli studi di settore. Esso prevede che i soggetti “congrui, coerenti e normali” individuati dalle Entrate potranno ottenere una serie di benefici: 1. l’esclusione degli accertamenti analtico-induttivi; 2. la possibilità per il Fisco di far scattare nei confronti del contribuente i controlli da redditometro solo quando lo scostamento tra reddito “ricostruito” è superiore al 33% (normalmente lo scostamento ammesso è del 20%); 3. la riduzione di un anno del termine di decadenza  PER  l’accertamento (da 4anni si passa a 3 anni).  Tali soggetti, inizialmente erano 55 settori su un totale di 206 per il 2011, circa il 26% (ciò tramite un provvedimento Del Direttore BEFFERA), però, ora, saranno elaborati nuovi indicatori di coerenza economica di tipo “generale” applicabile un maggior numero di attività d’impresa (tramite un accordo tra l’Agenzia delle Entrate e le associazioni di categoria).

 


NEL 2013 SI PUO’ BLOCCARE L’EQUITALIA

 

Con la Legge di Stabilità (L. 24 dicembre 2012 n. 228) sono state introdotte modifiche sostanziali al sistema della riscossione. L’unico articolo di tale Legge di Stabilità, composto da 560 commi,  al 527° introduce tali modifiche. La prima. Con il comma 527, Legge n. 228/2012, viene introdotta l’automatica previsione di annullamento di tutti i ruoli di importo inferiore ad €2.000,00, resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999; tale importo è formato da: quota capitale, interessi e sanzioni. La seconda. Per i ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999 con importo superiore ad €2.000,00 l’annullamento vi sarà a seguito di comunicazione inviata all’ente di avvenuto esperimento di ogni attività di recupero (le modalità con cui dovrà essere informato l’ente creditore saranno indicate coni Decreto del Mef in corso di emanazione). La terza. Scarico di responsabilità per attività svolte dai concessionari (Equitalia) sino al 31 dicembre 1999. Precisamente disapplicazione dell’artt. 19 e 20, D. Lgs. del 13 aprile 1999 n. 112, per tutti i ruoli iscritti sino al 31 dicembre 1999, ciò costituisce una sanatoria per il concessionario della riscossione verso l’ente creditore e, di conseguenza, si ha una sanatoria anche per il contribuente (tali artt. 19 e 20 prevedevano modalità procedure e responsabilità del concessionario della riscossione per tutte le somme non riscosse e per le quali si è richiesto il discarico dal ruolo). La quarta, la più importante. Con decorrenza 1 gennaio 2013, gli enti e le società incaricate per la riscossione (Equitalia), a fronte di presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate. La richiesta di sospensione, deve essere inoltrata dal debitore al concessionario della riscossione, anche per via telematica, entro 90 giorni. Ricevuta la richiesta di sospensione, tale concessionario, entro 10 giorni, trasmette all’ente creditore la dichiarazione ed i relativi allegati presentati dal debitore. Trascorso l’ulteriore termine di 220 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore, senza che l’ente creditore abbia comunicato al contribuente l’ accoglimento od il rigetto delle pretese, i relativi ruoli saranno annullati.

 


SUL REGIME DEI SUPERMINIMI

 

Il nuovo regime, con il forfait del 5%, in vigore dal 2012, può essere applicato dalle persone fisiche e, in particolare, come precisa la norma, dai giovani o da coloro che perdono il lavoro. Essi potranno applicarlo per l’anno in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi. Sono interessate esclusivamente le persone fisiche: a) che intraprendono un’attività d’impresa, arte o professione; b) che l’hanno intrapresa dopo il 31 dicembre 2007. Il nuovo regime è applicabile anche oltre il quarto periodo di imposta successivo a quello di inizio dell’attività, ma non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età (art. 27, comma 1, ultimo periodo, decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111). Ad esempio, un giovane di 22 anni, se manterrà i requisiti, potrà applicare il regime dei superminimi fino all’anno in cui compirà i 35 anni.

 


LIMITI ALL’USO DEL CONTANTE

 

Il c.d. decreto “salva Italia” (D.L. 6/12/2011 n. 201 conv. con modif. con L. 22/12/2011 n. 214) ha ridotto la soglia relativa all’utilizzo del denaro contante da €2.500,00 ad €1.000,00. La disposizione è intervenuta direttamente nel corpo dell’art. 49, D. Lgs. n. 21/11/2007 n. 231. L’ambito applicativo del divieto all’uso del denaro contante, in misura pari o superiore alla soglia di e1000,00, è piuttosto ampio. L’art. 49 del D. Lgs. n. 231/2007 è applicabile ai trasferimenti di denaro effettuati a qualsiasi titolo. Infatti il divieto scatta anche nel caso in cui il trasferimento di denaro sia completamente scollegato da un’operazione sottostante. Ad esempio, se si decide di aiutare il proprio fratello ad effettuare il pagamento di una rata  di mutuo già scaduta, e si procede ad effettuare una donazione, l’operazione dovrà essere effettuata con uno strumento in grado di assicurare la tracciabilità. Sono strumenti in grado di assicurare la tracciabilità: assegni bancari o circolari non trasferibili; bonifici bancari; carte di credito e di debito; conto correnti postali. Il legislatore ha inteso colpire anche coloro che frazionano l’operazione suddividendo i pagamenti e quindi effettuare due o più trasferimenti di denaro, singolarmente considerati di importo inferiore alla predetta soglia, ma aventi un valore complessivo pari o superiore ad €1000,00.

 


SEPARAZIONE? CHI PAGA L’IMU?

 

In caso di abitazione assegnata in sede di separazione o di divorzio, la soggettività passiva ai fini del tributo comunale sugli immobili cambia nel passaggio dall’ICI all’IMU. Precisamente, nel caso in cui il Tribunale per i minorenni ha affidato il figlio minore ad entrambi i genitori (non coniugati) collocandolo presso la madre ed assegnando alla stessa la casa familiare di proprietà del padre. Quindi, con il vecchio tributo comunale (ICI) valeva i criterio della titolarità formale del bene, pertanto se questo fosse in proprietà del coniuge non assegnatario, l’imposta era comunque dovuta dal titolare del bene (l’unica agevolazione era rappresentata dalla circostanza che se l’ex coniuge non assegnatario non era titolare di altra unità a uso abitativo nell’ambito dello stesso comune, a questi spettava l’aliquota ridotta e la detrazione d’imposta per l’abitazione principale). In vigenza dell’IMU, invece, la soggettività passiva compete unicamente all’assegnatario dell’alloggio, a prescindere dalla titolarità formale dello stesso. Questo significa, in pratica, che se il coniuge non assegnatario è proprietario dell’intero immobile,  il bene sarà comunque soggetto a imposizione in capo all’utilizzatore.

 


CASO DI INUTILIZZABILITA’ DEL

 

La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha affermato che il redditometro al socio non va in soccorso della rettifica alla società basata sugli studi di settore. Nè il fisco può contestare l’antieconomicità con la semplice comparazione dei dati aziendali con quelle delle imprese operative nello stesso settore produttivo. Il fatto. Con avviso di accertamento che rettificava ricavi di una società  in base al risultato emnerso degli studi di settore, il Fisco applicava lo strumento statico e ed evidenziava l’antieconimicità della gestione aziendale. Il contribuente faceva ricorso evidenziando l’acritica utilizzazione degli studii di settore spiegando esattamente le politiche aziendali adottate (in particolare, dalla documentazione, emergeva che l’attività condotta aveva comportato l’affidamento di alcuni lavori a terzi). La CTR della Lombardia accoglieva l’appello riducendo l’imponibile accertato affermando, appunto, che l’incoerenza del reddito dichiarato dai soci rispetto al redditometro non poteva giustificare la pretesa sulla società, in quanto avrebbe potuto fondare solo un eventuale accertaemnto sintetico in capo alla persona fisica (CTR Lombardia 12/45/13)

 


REDDITOMETRO E’ UNA PRESUNZIONE SEMPLICE

 

La Cassazione ha ribaltato il precedente orientamento affermando che l’accertamento da redditometro è da inquadrare tra le presunzioni semplici: di conseguenza non si inverte l’onere probatorio nei confronti del contribuente. Precisamente, in relazione all’accertamento sintetico, la Cassazione ha sempre precisato che si tratta di una presunzione legale relativa, la quale inverte l’onere probatorio e lo addossa sul contribuente. Il consolidato orientamento della giurisprudenza da ultimo richiamato dalla Cassazione con la sentenza n. 1131 del 20.01.2006, affermava “che esse consistono nel ragionamento del Giudice, il quale una volta acquisita, tramite fonti materiali di prova (o anche tramite il notorio o a seguito della non contestazione) la conoscenza di un fatto secondario, deduce da questo l’esistenza del fatto principale ignorato (…)”. Dal 2011 (confermato anche dalla Sentenza n. 23554 del 20.12.2012, sopra richiamata) la Cassazione inverte la tendenza: l’accertamento da redditometro (si badi, da redditometro e non del “sintetico” in generale) rientra tra quelli cosiddetti “standardizzati” e, quindi, tra quelli che si fondano su presunzioni semplici.

 


IL GIUDICE BLOCCA UN FISCO TROPPO

 

Il 22 febbraio scorso, un pensionato di Napoli fa causa all’Agenzia delle Entrate inibendogli di “controllare, analizzare e archiviare le proprie spese” ciò “vista l’ampiezza dei dati previsti dal regolamento” l’Agenzia “verrebbe a conoscere di ogni singolo aspetto della propria vita quotidiana, ledendo non già la sola riservatezza ma la stessa libertà individuale come potenzialità di autodeterminazione”. Inoltre “l’assenza di limiti di tempo consentirebbe all’Agenzia di costruire un archivio definitivo e periodicamente aggiornato di ogni singola scelta del contribuente”. In breve, sotto la scure del Giudice di Pozzuoli finisce tutto l’apparato del redditometro, con tutto il suo sistema che consente di determinare induttivamente (cioè da spese reali, medie o presunte) il reddito “reale” (che può essere diverso da quello dichiarato) del contribuente. Per il Magistrato, inoltre, le tabelle e l’impianto del decreto ministeriale “è non solo illegittimo, ma radicalmente nullo ai sensi dell’art. 21 septie legge 241/1990 per carenza di potere e difetto assoluto di attribuzione in quanto emanato del tutto al di fuori del perimetro disegnato dalla normativa primaria e dai suoi presupposti”, ponendo inoltre “al di fuori della legalità costituzionale e comunitaria” dal momento che il redditometro “utilizza categorie concettuali ed elaborazioni non previste dalla norma attributiva”. Per di più resta violato il diritto di difesa in quanto è impossibile poter provare di aver speso meno di quel che l’algoritmo pretende ma anche quello di uguaglianza accanendosi lo strumento con i soggetti meno ambienti. Alla fine il Giudice ordine all’Agenzia di non intraprendere alcuna “ricognizione o archiviazione” e anche “utilizzo dei dati relativi a quanto previsto dall’art. 38, commi IV e V, del D.p.r. 600/1973”. L’Agenzia delle Entrate ha annunciato che impugnerà la decisione.

 


NIENTE CONGEDO PARENTALE PER I PAPA’

 

Con nota del dipartimento della Funzione pubblica in risposta a un quesito del Comune di Reggio Emilia, è stato precisato che, per il momento, il congedo obbligatorio e quello facoltativo del lavoratore in occasione della nascita di un figlio non si applica ai dipendenti della pubblica amministrazione.

L’art. 4, comma 24, della Legge 92/2012, secondo il dipartimento della Funzione pubblica: “la normativa in questione non è direttamente applicabile ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”, perchè, come precisato dai commi 7 e 8 dell’art. 1 Legge 92/2012, “tale applicazione è subordinata all’approvazione di apposita normativa su iniziativa del ministro per la Pubblica amministrazione e semplificazione”.

Inoltre, le madri che non utilizzano il congedo parentale non possono partecipare all’assegnazione dei voucher con cui pagare la baby sitter o l’asilo.

 


NULLO L’ACCERTAMENTO DELL’A.F. SE L’ACCESSO ALL’UFFICIO HA PORTE COMUNICANTI CON

 

La cassazione ha stabilito il principio che se il luogo dove viene svolta l’attività commerciale o professionale ha porte comunicanti con l’abitazione del contribuente, il locale va considerato ad uso promiscuo, quindi l’accesso dell’amministrazione finanziaria per un controllo va autorizzato dal Procuratore della Repubblica. Di conseguenza, senza autorizzazione, gli atti compiuti e l’avviso di accertamento sono nulli (Cass. n. 4140 del 20 febbraio 2013). Il fatto. A un’impresa venivano contestate alcune violazioni fiscali connesse all’utilizzazione di fatture ritenute false. I rilievi conseguivano ad un controllo avviato con un accesso dei verificatori nella sede dell’impresa. Il contribuente impugnava l’avviso di accertamento eccependo che il luogo di svolgimento dell’attività era adiacente alla propria abitazione e che i due locali risultavano comunicanti attraverso delle porte. Vi era, cioè, violazione dell’art. 52 del Dpr n. 633/72. Sia in primo che in secondo grado i Giudici tributari hanno dato ragione al contribuente, poi la Cassazione, confermando le precedenti pronunce, ha stabilito il sopra riportato principio rifacendoli anche alla inutilizzabilità delle prove illegittimamente acquisiste.

 


PIU’ TUTELE PER I NUOVI PAPA’

 

E’ stato pubblicato il decreto del ministero del lavoro che rende operativo l’art. 4 L. 92/2012 (Legge Fornero). Precisamente, i lavoratori che sono diventati padri dal 1 gennaio 2013 debbono obbligatoriamente astenersi dal lavoro per una giornata e, facoltativamente, per altre due, e dedicare questo tempo sottratto al lavoro alle necessità del bambino appena nato. Quindi, sia la giornata di astensione, sia le due facoltative devono essere utilizzate entro il quinto mese di vita del bambino, e per tutte e tre al padre assente spetta, a carico dell’Inps, una trattamento economico pari 100% della sua retribuzione. Per la detrazione del trattamento economico si deve fare riferimento alle stesse disposizioni che disciplinano l’indennità di maternità, e quindi i padri fruitori dei congedi riceveranno il 100% della retribuzione media giornaliera integrata dei ratei delle mensilità aggiuntive.

 


GESTIONE SEPARATA: AUMENTO ALIQUOTA

 

Per gli  iscritti  alla  gestione  separata  del lavoro autonomo l’aliquota aumenta al 20%. Questo  è applicato a coloro  che sono iscritti  anche ad  altre gestione previdenziale obbligatorie o sono pensionati. L’innalzamento deriva dall’articolo 2, comma 57, della legge 92/2012  come modificato dal DL 83/2012, che ha, invece, lasciato inalterata per l’anno 2013 la contribuzione per i soggetti privi di altra tutela previdenziale obbligatoria.  Per questi ultimi l’aliquota pensionistica rimane al 27%, a  cui si deve aggiungere lo 0,72% a finanziamento  delle tutele assistenziali  (maternità, malattia, Anf).

 


OK AL RICORSO SE SALTA L’ADESIONE

 

L’Amministrazione Finanziaria, al Telefisco 2013, ha precisato che nel caso in cui il contribuente, dopo avere sottoscritto l’adesione, non provveda al pagamento della prima rata o della somma integrale nei 20 giorni successivi, è ancora possibile presentare ricorso, sempre che non siamo passati i 150 giorni. Inoltre l’Amministrazione ha precisato che la presentazione dell’istanza di adesione produce la sospensione del termine di impugnazione per un periodo di 90 giorni, ciò anche contro certa prassi di certi Uffici che, nel caso in cui la richiesta è finalizzata solamente al differimento del termine per proporre impugnazione, eccepiscono la ritardata presentazione del ricorso e quindi la sua inammissibilità. Tuttavia, sia la Consulta con Ordinanza 140/2011, sia la Cass. n. 15171/2006, nonchè la Circ. AE 65/E/2001 si sono espressi sulla sospensione del termine di impugnazione per 90 giorni.

 


COME L’AMM. FINANZIARIA PUO’ CONOSCERE I SALDI DEL C/C

 

Fino ad ora gli operatori finanziari erano tenuti a comunicare solo l’esistenza dei rapporti finanziari.  Precisamente, l’Amministrazione oggi conosce il numero dei rapporti finanziari instaurati da un determinato contribuente. Successivamente, invece, l’Amministrazione Finanziaria potrà sapere anche i saldi iniziali e finali di ogni rapporto: entro il 10 aprile 2013 gli intermediari dovranno trasmettere all’archivio dei rapporti queste informazioni più approfondite con riferimento all’anno 2011; la comunicazione sui saldi dei movimenti del 2012 dovrebbe essere fatta entro metà luglio, a meno di slittamenti dovuti alla complessità dell’adempimento che attende ancora il via libera definitivo delle Entrate.

 


IN CASO DI ACC. INDUTTIVO NON SCATTA LA PRECLUSIONE PER I DOCUMENTI

 

La Cassazione ha affermato che il Giudice deve tener conto della documentazione fiscale prodotta in contenzioso dalla parte, in quanto non scatta la preclusione prevista nelle ipotesi di mancata consegna di atti e documenti.  Quindi nel produrre i documenti il contribuente può anche richiedere il riconoscimento dei relativi costi e la rettifica in diminuzione di quanto accertato dall’Ufficio. Ciò perchè la preclusione di esibizione dei documenti non opera nel caso in cui l’Ufficio non li ha mai richiesti in precedenza. (Cass. n. 2867 del 7 febbraio 2013)

 


SUL NUOVO SPESOMETRO

 

Dopo il restyling del D.L. 16/2012 lo “spesometro” è in attesa dell’emanazione da parte dell’Agenzia delle Entrate del provvedimento che fisserà le nuove modalità di trasmissione delle relative comunicazioni. Tuttavia, lo “spesometro” nella sua nuova versione prevede l’obbligo di invio delle comunicazioni relativamente a tutte le fatture emesse e ricevute senza più alcuna soglia di esenzione. E’ stato abolito, con decorrenza dalle operazioni del 2012 il limite pregresso dei 3000 euro.

 


INCOSTITUZIONALE L’AGGIO DELL’EQUITALIA?

 

La CTP di Torino (ordinanza n. 147/10/12) ricalca il percorso della CTP di Roma (ordinanza  n. 271/2010). E’ stato sollevato il dubbio di incostituzionalità sulla somma che spetta a Equitalia per ripagare i costi del servizio di recupero di imposte e tributi affidatole dagli enti creditori: l’aggio. Precisamente, l’ordinanza di Torino solleva, da un lato, la questione di mancanza di limiti alla commisurazione dell’aggio e ciò si scontra con il principio di ragionevolezza dell’art. 3 della Costituzione: “se, infatti, appare giustificato che al contribuente, il quale con il suo inadempimento ha dato origine alla procedura coattiva, siano imputati i costi del servizio di riscossione, non è ragionevole che gli siamo imputati oneri eccessivi che oltrepassino a dismisura il costo della procedura” (Or. n. 147/10/12). D’altro, illegittimità del calcolo dell’aggio visto che quest’ultimo considera anche gli interessi”dovuti all’ente impositore titolare del credito d’imposta, venendo in tal modo a riconoscere a un soggetto terzo, l’agente della riscossione [Equitalia n.d.r.], un soprappiù a titolo di interessi, su somme da quest’ultimo non anticipate nè tantomeno sborsate” (Or. n. 147/10/12)

 


SOSPENDIBILE CON ISTANZA DEL CONTRIBUENTE ANCHE L’ACCERTAMENTO IMM. ESECUTIVO

 

Con  l’istanza  introdotta  dalla  legge di  stabilità  del  2013 il  contribuente  può  sospendere  anche sia le cartelle sia glia accertamenti  esecutivi. Questo  ha  riferito  Attilio  BEFERA  al convegno  del Sole24ore  Telefisco2013.

 


DEFINIBILE LA CARTELLA DI PAGAMENTO QUALE PRIMA MANIFESTAZIONE DI PRETESA IMPOSITIVA

 

E’ suscettibile di definizione la controversia insorta fra contribuente ed Ammnistrazione finanziaria in relazione all’iscrizione   a ruolo ex art. 36bis,  D.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 essendo tale atto la prima manifestazione della pretesa   impositia     (Cass. Sez. V, 21 febbraio 2012 n. 2546)

 


SGRAVIO FACOLTATIVO

 

Non è vero, in presenza di un errore dell’Amministrazione, che lo sgravio sia facoltativo, in quanto l’Agenzia delle Entrate, come tutta la pubblica Amministrazione ha il dovere di uniformarsi alle regolare di imparzialità, correttezza e buona amministrazione”(Cass. n. 6283/2012)

 

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