Avvisi di accertamento e di addebitoDecadenza ed illegittimitàSenza categoria

CTR Lombardia: per il fisco il raddoppio dei termini si applica anche senza che la denuncia sia trasmessa alla procura

Nel caso in cui la violazione fiscale integra uno dei reati di cui al D. Lgs. n. 74/2000 l’Agenzia delle Entrate deve formulare denuncia alla Procura della Repubblica. Tale denunciare comporta anche il raddoppio dei termini per emettere gli avvisi di accertamento (ordinariamente sono 4 anni dall’anno di presentazione della dichiarazione accertata).

Ebbene, la CTR della Lombardia n. 2573/13/15 del 10 giugno 2015 in riferimento a tale raddoppio dei termini ha precisato:

-il raddoppio dei termini si applica in presenza di tale obbligo di denuncia, a prescindere che la notizia di reato sia stata effettivamente trasmessa alla Procura;

-contrariamente a quanto affermato dalla Cassazione con sentenza n. 2573/2015, il raddoppio dei termini vale anche ai fini IRAP.

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