In generale sugli atti tributari

D.L. N. 83/2015. Illegittima l’iscrizione ipotecaria di equitalia se non preceduta da azione revocatoria del fondo patrimoniale

Con l’art. 12 del Decreto Legge n. 83, entrato in vigore il 27 giugno 2015 (Conv. Legge n. 132 del 6 agosto 2015, entrata in vigore il 21 agosto 2015) il creditore (Equitalia) che voglia aggredire l’immobile del contribuente, perché è pregiudicato da un atto di quest’ultimo (fondo patrimoniale), può procedere contro tale immobile, senza far dichiarare inefficace, con sentenza, l’atto del debitore (fondo patrimoniale). L’Equitalia, quindi, può eseguire pignoramento o nel caso iscrivere ipoteca sui beni immobili del contribuente oggetto di fondo patrimoniale (artt. 167-170 c.c.), anche senza aver revocato tale fondo patrimoniale. Ciò, però, se l’azione di Equitalia sia avvenuta dopo il 27 giugno 2015.

Per azioni precedenti, invece, la Giurisprudenza di merito ha stabilito che Equitalia non può iscrivere ipoteca sugli immobili di un fondo patrimoniale se non propone necessariamente azione revocatoria (CTR Liguria 668/01/15).

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