Equitalia, se non risponde entro 220 giorni dall’istanza del contribuente il debito e’ totalmente annullato

La CTP di Milano, con la sentenza n. 5667/2015, ha stabilito che, in caso di invio del modello di dichiarazione ex Legge di Stabilità 2013 (scaricabile gratuitamente nella “home” di questo sito alla sezione “modelli per sospensiva”) sono annullati di diritto gli atti indicati in tale modello di dichiarazione in quanto l’ufficio non ha risposto entro 220 giorni (nel caso della sentenza per un valore di oltre 200.000 euro).
Precisamente, l’art. 1, comma 540, Legge n. 228 del 24/12/2012 (Legge di Stabilità 2013) espressamente prevede:” In caso di mancato invio, da parte dell’ente creditore, della comunicazione prevista dal comma 539 e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto e quest’ultimo è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell’ente creditore i corrispondenti importi”.
Si ripete, tali modelli di dichiarazione sono scaricabili gratuitamente nella “home” di questo sito alla sezione “modelli per sospensiva” (si veda anche Direttiva di gruppo n. 2 dell’11 gennaio 2013, prot. n. 2013/500 e Messaggio Inps n. 1636 del 28 gennaio 2013).