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Equitalia, se non risponde entro 220 giorni dall’istanza del contribuente il debito e’ totalmente annullato

La CTP di Milano, con la sentenza n. 5667/2015, ha stabilito che, in caso di invio del modello di dichiarazione ex Legge di Stabilità 2013 (scaricabile gratuitamente nella “home” di questo sito alla sezione “modelli per sospensiva”) sono annullati di diritto gli atti indicati in tale modello di dichiarazione  in quanto l’ufficio non ha risposto entro 220 giorni (nel caso della sentenza per un valore di oltre 200.000 euro).

Precisamente, l’art. 1, comma 540, Legge n. 228 del 24/12/2012 (Legge di Stabilità 2013) espressamente prevede:” In caso di mancato  invio,  da  parte  dell’ente  creditore,  della comunicazione  prevista  dal  comma  539  e  di  mancata  trasmissione   dei conseguenti  flussi  informativi  al   concessionario   della   riscossione, trascorso inutilmente il termine  di  duecentoventi  giorni  dalla  data  di presentazione della dichiarazione del debitore  allo  stesso  concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 sono annullate di  diritto e quest’ultimo è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente  sono  eliminati  dalle  scritture  patrimoniali dell’ente creditore i corrispondenti importi”.

Si ripete, tali modelli di dichiarazione sono scaricabili gratuitamente nella “home” di questo sito alla sezione “modelli per sospensiva” (si veda anche Direttiva di gruppo n. 2 dell’11 gennaio 2013, prot. n. 2013/500 e Messaggio Inps n. 1636 del 28 gennaio 2013).

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