Cartelle di pagamentoNotifica

Notifiche cartelle con raccomandata: a pena di annullamento equitalia deve provare che nel plico vi sia effettivamente la cartella contestata in giudizio

Come oramai è ben noto e vissuto, l’Equitalia spedisce direttamente, con raccomandata con ricevuta di ritorno, le cartelle di pagamento al contribuente (è la notifica “diretta” ex art. 26, comma 1, D.p.r. n. 602/1973). L’Agente della riscossione non utilizza, quindi, la mediazione di un soggetto terzo ed indipendente che ne garantisce l’effettiva consegna al destinatario: agente notificatore.

Ebbene, tale modalità di notifica della Cartelle (la “diretta”) comporta, in capo all’Equitalia, di provare, in giudizio, che nella busta spedita con raccomandata c’era effettivamente la cartella di pagamento in questione. In altri termini, se il contribuente contesta che nella busta ricevuta c’era la cartella che l’Equitalia afferma di aver notificato, tocca a quest’ultima dare prova che effettivamente nel plico spedito c’era tale cartella.

Tale principio (l’onere di provare il contenuto della spedizione incombe al mittente – Equitalia -) è stato affermato dalla Cassazione del 12 maggio 2015 n. 9533, oltre che dalla Cass. dell’ 11 febbraio 2015 n. 2625 (si veda anche Cass. del 12 maggio 2005 n. 10021 e CTP di Reggio Emilia del 3 settembre 2014 n. 388).

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