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Sospensione legale della riscossione? Il decreto attuativo la limita fortemente

Il Decreto delegato per la “semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossioni” (atto del Governo n. 185, trasmesso il 27 giugno 2015 alle competenti Commissioni parlamentari per il prescritto parere), in attuazione della Legge n. 23 del 11 marzo 2014, limita fortemente un ottimo strumento introdotto dalla Legge di Stabilità 2013: Modello di dichiarazione del contribuente per la sospensione legale della riscossione (atto scaricabile gratuitamente su questo sito alla Home page in “modelli per sospensiva”).

Precisamente:

1.viene soppressa la clausola “qualsiasi altra causa di inesigibilità del credito”;

2.viene espressamente preclusa al contribuente la possibilità di reiterare tale istanza di annullamento per le stesse ipotesi (se reiterata non ha più l’effetto di sospendere IMMEDITAMENTE l’azione di Equitalia);

3.se la causa di sospensione dell’esecuzione di Equitalia è una sentenza che ha accolto il ricorso, l’annullamento del debito risultante a ruolo, per il trascorrere dei 220 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione (si veda circolare Equitalia n. 2/2013, scaricabile gratuitamente su questo sito alla Home page in “modelli per sospensiva”), decorre dal passaggio in giudicato di tale sentenza;

4.resta sospeso anche il termine per eseguire il pignoramento (200 giorni, ex art. 53, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973.

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