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Agevolazione prima casa? Se il comune è in ritardo non è colpa del contribuente

Come noto, l’agevolazione “prima casa” compete all’acquirente che, entro 18 mesi dal rogito, trasferisca la propria residenza nel Comune, ove è ubicata l’abitazione oggetto del beneficio fiscale.

Ebbene, per la Cassazione, con Ord. n. 19684 del 1 ottobre 2015, importante, per usufruire di tale agevolazione, è che il contribuente abbia inoltrato richiesta scritta per spostare la residenza al Comune, entro i 18 mesi. Non occorre che vi sia la risposta del Comune entro i 18 mesi (che spesso arriva oltre tale termine per ritardi del Comune stesso).

Nel caso posto all’attenzione della Suprema Corte, la Cassazione ha precisato l’orientamento secondo il quale, al fine di stabilire se l’acquirente di una “prima casa” abbia conseguito, o meno, il requisito della residenza prescritto dalla legge, non è rilevante il dato fattuale (e cioè il luogo in cui il contribuente effettivamente abbia la sua dimora abituale) in quanto ci si deve basare sul “formale” dato anagrafico. Pertanto, per la data di efficacia del cambiamento di residenza si deve considerare la data nella quale la nuova residenza è richiesta e non la data nella quale la nuova residenza è concessa.

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