Avvisi di accertamento e di addebitoIn generale sugli atti tributariSenza categoria

Cassazione: è possibile emendare la dichiarazione dei redditi anche dal Giudice Tributario

La Cassazione ha dichiarato emendabile la dichiarazione dei redditi anche in contezioso avanti alla Commissione Tributaria.

Nel fatto. Una Società Cooperativa chiedeva l’annullamento di un atto impositivo dell’Agenzia notificatole, perché la relativa dichiarazione era stata emendata durante il contenzioso. Entrambi i giudici di merito (CTP e CTR) rigettavano il ricorso e confermavano la legittimità dell’atto dell’Agenzia delle Entrate, perché l’integrazione della dichiarazione, in favore del contribuente, poteva essere presentata solo nel termine di scadenza della dichiarazione per il periodo di imposta successivo.

La Cassazione, con Ordinanza n. 22443 del 3 novembre 2015, ha accolto il ricorso della contribuente ed ha affermato che la dichiarazione dei redditi del contribuente affetta da errore sia di fatto, che di diritto, è emendabile e ritrattabile anche in sede contenziosa, quando egli possa essere assoggettato ad oneri contributivi diversi e più gravosi del dovuto.

Inoltre, è stato poi chiarito che il limite temporale previsto dall’articolo 2, comma 8bis, D.P.R. n. 322 del 22/07/1998, ossia “non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo”, riguarda solamente l’uso in compensazione dell’eventuale credito risultante dall’integrativa a favore (Cassazione n. 5399/2012 e n. 11500/2013).

Ancora, con Cassazione n. 20415/2014, è stato precisato che il contribuente può emendare la dichiarazione contenente errori anche in sede contenziosa, in presenza di correzioni di carattere meramente formale riferite ad inesattezze che abbiano determinato l’indicazione di un maggior reddito o comunque di un maggior debito di imposta.

Articoli Correlati

Back to top button