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Equitalia, se non risponde entro 220 giorni dall’istanza del contribuente il debito e’ totalmente annullato.

Come già anticipato in questo sito (si veda la notizia pubblicata il 22/9/2015) l’art. 1, comma 540, Legge n. 228 del 24/12/2012 (Legge di Stabilità 2013) espressamente prevede che se l’Agenzia delle Entrate non risponde entro 220 giorni alla comunicazione spedita dal Contribuente, con raccomandata, all’Equitalia “le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto e quest’ultimo è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli”.

In altri termini, se non arriva al contribuente la risposta dell’Agenzia delle Entrate entro i  220 giorni sono ANNULLATI tutti i relativi debiti con Equitalia.

Tale disposizione normativa è stata attuata da diversi Giudice Tributari, tra cui la CTP di Milano n. 5667 del 23 giugno 2015 e la CTP di Lecce n. 1955 del 4 giugno 2015 (sentenze disponibili per gli abbonati alla nostra news-letter).

Tali modelli dell’art. 1, comma 540, Legge n. 228 del 24/12/2012 (Legge di Stabilità 2013) sono scaricabili gratuitamente su questo sito.

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