Avvisi di accertamento e di addebitoDecadenza ed illegittimitàFalsi dirigentiSenza categoria

Per la Cassazione gli atti sottoscritti dai “dirigenti decaduti” sembrerebbero validi.

La Cassazione con tre sentenze (22800, 22803 e 22810 del 9 novembre 2015) sembra avere “salvato” gli atti sottoscritti dai dirigenti decaduti e dichiarati incostituzionali dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 37/2015.

Precisamente, la Cassazione afferma che le cause di nullità degli accertamenti fiscali previste dalla legge sono “tassative” e tra queste non rientra la necessità che i funzionari (delegati o deleganti) rivestano qualifica dirigenziale. L’articolo 42 del d.p.r. n. 600/1973, infatti, fa riferimento solo al “capo dell’ufficio” o ad “altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato”, senza richiedere che il soggetto che firma debba anche rivestire una qualifica dirigenziale.

Tuttavia la CTR di Milano n. 2842/01/2015 del 25 giugno 2015 ha evidenziato la nullità degli atti sottoscritti da dirigenti decaduti, che tale vizio è anche rilavabile d’ufficio ed ha, addirittura, segnalato alla Corte dei Conti il danno erariale per mancato introito per l’annullamento degli avvisi. La questione non è del tutto risolta.

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