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Autotutela, impugnabile dal Giudice Tributario

La Cassazione, con la sentenza n. 23765 del 20 novembre 2015, ha affermato che il diniego di autotutela è un atto impugnabile innanzi al giudice tributario. Quest’ultimo, però, non può sostituirsi all’Ufficio nell’esercizio discrezionale di quel potere di autotutela che la legge ad esso soltanto riserva, ma può soltanto esprimersi circa la legittimità del rifiuto ed annullarlo.
Pertanto, l’art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992 comprende tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali, comunali, nonché il contributo SSN, oltre alle relative sanzioni ed interessi. La giurisdizione tributaria ha, quindi, carattere generale ed è competente ogni qual volta vi sia un rapporto fiscale. Unico limite è che non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

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