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Notifica cartella, al notificatore non basta indicare “sconosciuto sui citofoni”.

La Cassazione n. 24082 del 25 novembre 2015 ha affermato che, qualora il destinatario di una notifica di una cartella di pagamento risulta residente all’anagrafe in un determinato Comune, il notificatore deve sempre verificare la presenza del contribuente nell’intero Comune e non è sufficiente indicare in relata “sconosciuto sui citofoni”, ma deve indicare le ricerche effettuate per cercare il destinatario.

Inoltre, la Cassazione, con tale sentenza, ha precisato che la relata della cartella di pagamento non ha valore di fede privilegiata (art. 2700 c.c.) per i giudizi formulati senza indicare i fatti su cui si fonda.

Precisamente, per un fatto relativo all’impugnazione di un atto d’intimazione di pagamento, dove nella relata della precedente e necessaria cartella di pagamento veniva indicato che il destinatario era “sconosciuto sui citofoni”, la Suprema Corte ha affermato che la fede privilegiata è attribuita alla relata di notifica fino a querela di falso (art. 2700 c.c.) solo per le attestazioni positive dell’ufficiale giudiziario e non anche alle attestazioni negative formulate dallo stesso, senza aver indicato i fatti su cui vengono basati tali giudizi (indicare le ricerche effettuate per cercare il destinatario).

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