Avvisi di accertamento e di addebitoDelegaFalsi dirigentiSenza categoria

Firma dirigenti: se l’Agenzia non da’ prova della regolare delega l’atto è nullo

Un contribuente impugnava due avvisi di accertamento e, tra i vari motivi di impugnazione, eccepiva l’illegittimità di tali atti impositivi perché non sottoscritti dal capo dell’ufficio o da un soggetto della carriera direttiva da lui delegato (ex art. 42 Dpr. 600/1973) . Chiedeva, inoltre, che fosse l’Agenzia a dare prova della regolare delega conferita dal capo dell’Ufficio.

Sia la commissione Provinciale, sia quella Regionale rigettavano la domanda di annullamento del contribuente e confermavano i due avvisi, non decidendo, però, sulla validità della firma.

Tuttavia, la Cassazione, con sentenza n. 24492 del 2 dicembre 2015, annullava la sentenza della CTR confermando il consolidato orientamento che ritiene gli accertamenti nulli se non sono sottoscritti dal capo dell’ufficio emittente o da un impiegato della carriera direttiva validamente delegato. La Suprema Corte ha anche confermato che le qualità professionali di chi emana l’accertamento costituiscono una essenziale garanzia per il contribuente (si veda anche Cass. n. 22800/2015).

Inoltre, circostanza importante, la Cassazione ha precisato che nell’ipotesi in cui si contesta l’esistenza di uno specifico atto di delega da parte del capo dell’Ufficio e/o l’appartenenza dell’impiegato delegato alla carriera direttiva, incombe all’Amministrazione Finanziaria dimostrare il corretto esercizio del potere sostitutivo e l’assenza di vizi al riguardo (Cass. n. 17400/2012).

Inoltre, si segnala che la Cassazione con la sentenza n. 22803/2015 ha affermato che nella delega, pena nullità, deve esserci anche indicate le ragioni della sostituzione (assenza, malattia, vacanza eccetera).

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