Avvisi di accertamento e di addebitoSenza categoria

Controlli a “tavolino”, la Cassazione esclude il contradditorio preventivo.

Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 24823 depositata il 09 dicembre 2015, risolvono l’annosa questione relativa alla necessità, nelle cosiddette “indagini a tavolino”, del contraddittorio preventivo tra Amministrazione Finanziaria e contribuente (quindi un preventivo confronto tra il contribuente e l’Agenzia), in senso complessivamente sfavorevole a quest’ultimo.

In sostanza, si afferma che non esiste, nell’ordinamento tributario nazionale, un principio generale, nemmeno derivante dai precetti costituzionali, che impone all’Amministrazione Finanziaria un obbligo generalizzato circa l’instaurazione del preventivo contraddittorio con il contribuente. Le Sezioni Unite hanno anche “disconosciuto” la sentenza delle Sezioni Unite n. 19667/2014, dove il confronto preventivo era stato ritenuto obbligatorio nel caso dell’ipoteca esattoriale.

Significativo è il riferimento al cosiddetto “redditometro” (tipica indagine “a tavolino”), ove il legislatore, solo a decorrere dal 2010 (art. 22 del DL 78/2010), ha sentito la necessità di contemplare il preventivo confronto tra le parti.

Quindi, nel caso in cui l’Amministrazione Finanziaria attiva i controlli senza accedere presso gli uffici dell’Impresa, l’Avviso di accertamento o di altro atto impositivo sarà legittimo senza la necessità che, in un momento antecedente, il contribuente sia stato convocato presso gli uffici o sia stato formato il verbale di constatazione.

Rimane valido, però, quanto sancito dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 18184/2013: permane la necessità del verbale e del rispetto dei sessanta giorni ex art. 12 comma 7 della L. 212/2000 se la verifica si svolge presso i locali dove è esercitata l’attività del contribuente.

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