In generale sugli atti tributariSenza categoria

Dal 2 gennaio 2016: le novità sul processo tributario.

Il Decreto Legislativo n. 156 del 24 settembre 2015 (in attuazione della Legge delega n. 23 del 11 marzo 2014, art. 10, comma 1,), ha introdotto rilevanti novità nel processo tributario a partire dal 2 gennaio 2015 (il 1 gennaio è festa), applicabili anche ai processi già in corso.

Precisamente, le principali sono:

1.per gli atti (avvisi e cartelle) sotto i 20.000 euro d’imposta saranno oggetto di mediazione anche se relativi a enti locali ed a Equitalia;

2.La conciliazione è ammessa sia in udienza che fuori udienza, sia nel primo grado che nel secondo e sarà sufficiente la sottoscrizione dell’atto per il suo perfezionamento e non più il pagamento della prima rata;

3.l’istanza di sospensione sarà possibile richiederla in primo e anche in secondo grado (qui, pertanto, non solo per la sospensione delle sanzioni), l’esito della sospensiva sarà comunicato alle parti subito all’esito dell’udienza, con l’ordinanza che deciderà sulla sospensione il Giudice può condannare anche alle spese di lite (per tanto se concessa Equitalia o l’Agenzia delle Entrate saranno condannate a pagare al contribuente le spese di lite),

4.la sentenza di primo grado, favorevole al contribuente, sarà subito esecutiva (il contribuente vittorioso, solo lui, non dovrà quindi attendere il passaggio in giudicato per far valere la condanna alle spese verso l’Equitalia o verso l’Agenzia);

5.per pretendere l’esecuzione della sentenza (sia per il contribuente, sia per Equitalia o Agenzia) si deve attivare esclusivamente il procedimento di ottemperanza, proprio del processo tributario.

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