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Legge di stabilità 2016, le principali novità

IMU e TASI abitazione principale:

La TASI viene tolta per l’abitazione principale, sia quando l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale del possessore, sia quando a destinare l’immobile detenuto ad abitazione principale è l’occupante (escluse però le categorie catastali A/1, A/8 e A/9: gli immobili di lusso).

Aliquote IRES:

L’aliquota IRES (oggi al 27,5%) è ridotta al 24%, a decorrere, però, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

Bonus mobili:

Viene previsto che le giovani coppie (anche di fatto), dove almeno uno dei due soggetti non abbia più di 35 anni, che abbiano acquistato l’immobile da adibire ad abitazione principale, possono beneficiare di una detrazione fiscale del 50% per le spese sostenute per l’acquisto di mobili nel 2016, fino, però, a 16mila euro.

Leasing immobili ad uso abitazione principale:

Specifica disciplina sulla locazione finanziaria di immobili adibiti ad uso abitativo:

-rimane l’agevolazione in materia di imposta di registro;

-deducibilità ai fini IRPEF nella misura del 19% dei costi, concernenti il contratto di locazione finanziaria e sia dei canoni, nonché i relativi oneri accessori (per un importo che non supera gli 8.000,00 euro);

-deducibilità ai fini IRPEF anche il costo di acquisto dell’immobile all’esercizio dell’opzione finale (per un importo non superiore a 20.000,00 euro), quando le spese vengono sostenute da soggetti con meno di 35 anni, con un reddito complessivo non superiore a 55.000,00 euro, all’atto della stipula del contratto di locazione finanziaria;

Super ammortamento:

Per i soggetti titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni che realizzano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, il costo di acquisizione, ai fini delle imposte sui redditi, subirà una maggiorazione del 40% (quindi ammortamento del 140%).

Regime agevolato professionisti e piccole imprese:

Nuovo regime forfetario introdotto dalla legge n. 190/2014:

-Viene cancellata la norma che proibiva di accedere al regime agevolato se l’importo dei redditi di lavoro dipendente e assimilato era stato pari o superava gli oltre i 20.000,00 euro;

-Vengono esclusi dal regime i soggetti che, nel corso dell’anno precedente, hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, superiori a 30.000,00 euro;

Viene prevista la riduzione dal 15 al 5% della misura ordinaria dell’aliquota d’imposta, per i primi 5 anni di attività;

-Dal 2016, le soglie di ricavi e compensi vengono incrementate di 10.000,00 euro mentre, in riferimento alle attività svolte dagli esercenti arti e professioni e altre attività, si accresce la soglia di 15.000,00 euro;

-Viene stabilita l’applicazione del regime contributivo ordinario anche per i contribuenti forfetari che possono beneficiare, in ogni caso, della riduzione al 35% degli oneri contributivi.

Compensazione cartelle esattoriali:

Sono estese anche al 2016 le norme che permettono di compensare le cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti commerciali e professionali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della P.A. e certificati secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa.

Termini per gli accertamenti fiscali:

E’ abrogato il raddoppio dei termini in presenza di reato (quanto l’Agenzia delle Entrate formulava denuncia), ma gli ordinari tempi di decadenza per effettuare l’accertamento aumentano:

-entro il 31 dicembre del quinto anno (prima era quarto) successivo a quello di presentazione della dichiarazione;

-entro il 31 dicembre del settimo anno (prima era quinto) successivo a quello in cui doveva essere presentazione della dichiarazione, in caso di omessa dichiarazione.

Tali novità di aumento del termine ordinario si applicherà solamente dal periodo d’imposta 2016 (Unico2017).

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