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Agenzia delle Entrate, condannata già con l’accoglimento dell’istanza di sospensione

Dal 2 gennaio 2016 (il primo era festa) sono entrate in vigore le novità del D.Lgs. n. 156/2015. In particolare il nuovo articolo 15, comma 2-quater del dlgs n. 546/1992 stabilisce, ora, che con l’ordinanza che decide sulle istanze cautelari (la sospensione dell’atto impugnato) “la commissione provvede sulle spese della relativa fase”. La pronuncia sulle spese conserva efficacia anche dopo il provvedimento che definisce il giudizio, salvo diversa statuizione espressa nella sentenza di merito.

Orbene, la CTP di Lecce, sez. V, con le ordinanze 42 e 43 del 2016, oltre ad accordare la sospensione degli atti impugnati dal contribuente, ha condannato l’Agenzia delle Entrate a versare al ricorrente i costi della fase cautelare (quantificati in 300 euro per ciascuna causa).

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