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Legge di stabilità 2016: CTR Milano, niente raddoppio termine per l’Agenzia delle Entrate in caso di deposito di denuncia

La Commissione Tributaria Regionale di Milano, Sez. 5, con Sentenza n. 386 del 22 gennaio 2016, ha affermato che l’Agenzia delle Entrate non può più avvantaggiarsi del raddoppio del termine per emettere l’avviso di accertamento ex art. 43 D.p.r. n. 600/1973 (come modificato, inizialmente, dall’art. 2, comma 1 e 2, del D.Lgs. n. 128 del 5 agosto 2015), per l’introduzione delle nuove e successive norme dell’art. 1, comma 131, legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di Stabilità 2016).

Ma andiamo con ordine.

(D.Lgs. n. 128 del 5 agosto 2015)

Prima del recente intervento della Legge di Stabilità 2016, il Legislatore (con l’art. 1, comma 131, del D.Lgs. n. 128/2015) aveva mantenuto il raddoppio dei termini, per l’invio dell’avviso di accertamento, in caso di deposito di denuncia da parte dell’Amministrazione Finanziaria, a condizione, però, che quest’ultima non venisse depositata (o trasmessa) oltre il termine ordinario dell’art. 43 del D.p.r. n. 600/1973: “31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.  Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione (…) fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata”. Quindi, solamente in caso di tempestiva presentazione della denuncia, l’Agenzia Entrate avrebbe usufruito di 8 anni e di 10 anni (in caso di non presentazione della dichiarazione) per la notifica dell’Avviso di accertamento.

Inoltre, l’art. 2, comma 3, del D.lgs. n. 128/2015 prevedeva che “Sono comunque fatti salvi gli effetti degli avvisi di accertamento, dei provvedimenti (…) con i quali l’Agenzia delle entrate fa valere una pretesa impositiva o sanzionatoria, notificati alla data di entrata in  vigore  del presente decreto” (2 settembre 2015). Quindi rimaneva (per atti notificati prima del 2 settembre 2015) l’effetto del raddoppio dei termini anche se la denuncia veniva presentata oltre le scadenze ordinarie ex art. 43 del D.p.r. n. 600/1973.

(Legge di Stabilità 2016)

Tuttavia, con l’art. 1, comma 131, della Legge di Stabilità (quindi pochi mesi dopo la legge n. 208 del 5 agosto 2015) è stata completamente abrogata la possibilità di raddoppiare il termine con il deposito della denuncia. Sono stati, invece, aumentati i termini ordinari: “entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione (…) entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata”.

(CTR di Milano)

Ebbene, secondo i Giudice della CTR di Milano le previsioni contenute nell’art. 2, comma 3, del D.lgs. n. 128/2015 devono intendersi implicitamente abrogate dall’entrata in vigore della Legge di Stabilità 2016. Quindi, per tutti gli avvisi accertamento (prima o dopo il 2 settembre 2015) non esiste più il raddoppio dei termini per la notifica in caso di deposito della denuncia e se comunicati oltre gli attuali termini ordinari dell’art. 43, del D.p.r. n. 600/1973 tali atti sono illegittimi e vanno annullati.

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