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Evasione IVA, risponde il nuovo amministratore delegato della società, subentrato al 27 dicembre

La Cassazione n. 4631 del 4 febbraio 2016 ha confermato la responsabilità del nuovo amministratore di Società, che subentra al precedente, per il reato di omesso versamento IVA (art. 10-ter D.Lgs. n. 74/2000).

Precisamente, per la consumazione di tale reato, occorre che l’omesso versamento dell’imposta dovuta si protragga fino al 27 dicembre (termine ultimo per versare l’acconto Iva) dell’anno successivo al periodo di imposta che ha integrato il delitto. Pertanto, chi subentra in sostituzione del precedente amministratore (ciò vale anche per il Liquidatore) dopo la presentazione della dichiarazione, ma prima della scadenza prevista per il versamento dell’IVA, ai fini della commissione di tale reato, è tenuto ad un obbligo di controllo della condotta precedente (si vedano anche Cass. n. 38687/2014 e 39437/2014). Qualora l’Amministratore (o il Liquidatore) ometta tale verifica, si espone volontariamente a tutte le conseguenze che possono derivare da pregresse inadempienze. Tale omissione implica, inoltre, un Dolo eventuale e non una mera Colpa (Cass. n. 30492 del 15 luglio 2015).

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