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Cassazione: il canone Rai si deve pagare anche se non si usa la televisione, è imposta

La Cassazione ha confermato la natura tributaria del canone Rai e, quindi, il suo automatico “scollegamento” dall’eventuale possesso di Tv o dalla possibilità di fruire concretamente del servizio televisivo (Cass. Ord. n. 1922/2016).

Precisamente, la natura tributaria del canone è sostenuta dalla totalità della giurisprudenza della Cassazione (tra le tante si veda Cass. n. 24010/2007) e dalla Corte Costituzionale (Cost. n. 284/2004), ma con tale sentenza si è arrivati, addirittura, a definire il Canone Rai come imposta.

Ma andiamo con ordine.

Con il R.D. n. 917/1925 il Canone Rai prevedeva una semplice licenza “d’abbonamento” da rilasciarsi a cura dell’ufficio postale ed era sia una tassa di licenza che il diritto del concessionario.

Con il R.D. n. 1203/1934 scomparve tale distinzione e con la Legge n. 246/1938 si collegava espressamente il canone Rai alla semplice detenzione dell’apparecchio o alla “possibilità d’uso del servizio” e quindi all’obbligo del pagamento della “tassa di detenzione” dell’apparecchio televisivo (si veda anche Cost. n. 81/1969). Il Canone era quindi una tassa: pagamento per un servizio pubblico audio-televisivo ricevuto.

L’art. 15, comma 2, della Legge n. 103/1975 allargava la detenzione anche alla “mera possibilità del servizio” fornito dallo Stato, o da altri Stati esteri o da emittenti private (si vedano anche Cost. n. 335/1988 e Cass. n. 284/2002).

La Legge n. 112/2004 abrogava, però, l’intero articolo 15 della Legge n. 103/1975 e riportava il canone alla concezione di tassa per il servizio audio-televisivo.

Pertanto, oggi, con l’Ordinanza della Cassazione sopra indicata (Cass. Ord. n. 1922/2016), si introduce un concetto nuovo di Canone Rai: imposta tributaria.

Quindi, il Canone Rai non è più una tassa (pagamento per un servizio pubblico ricevuto), ma una semplice imposta (un pagamento coattivamente imposto dallo Stato al contribuente, senza alcun ricevimento di servizio pubblico audio-televisivo).

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