Cartelle di pagamentoNotificaSenza categoria

Cassazione: la cartella è validamente notificata con la semplice ricezione della raccomandata, non serve altro. Si deve, quindi, contestare la corrispondenza del contenuto con quanto indicato nella busta

Diversamente a quanto dichiarato dai Giudice Tributari di Merito, la Cassazione ha affermato, in caso di notifica di cartella di pagamento effettuata direttamente da Equitalia, ex art. 26 del D.p.r. n. 602/1973 (notifica cosiddetta “diretta”), che “è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz’altro adempimento ad opera dell’ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente” (Cass. n. 2790 del 21 gennaio 2016).

Inoltre, la stessa Cassazione ha affermato, in caso di notifica “diretta” eseguita da Equitalia, che, al fine di contestare la corretta notifica della cartella effettuata con raccomandata, si deve contestare obbligatoriamente “che il contenuto del plico corrisponda a quanto rappresentato sulla busta” (Cass. n. 2790 del 21 gennaio 2016).

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