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Art. 2953 c.c. . Cassazione: alle Sezioni Unite la questione dei 10 anni di prescrizione in luogo ai 5 anni

In riferimento alla prescrizione del diritto dell’Inps a pretendere i contributi, vi è un articolo preciso che stabilisce 5 anni di prescrizione (art. 3, comma 9, Legge n. 335/1995). Pertanto, se la cartella di pagamento, con oggetto contributi, viene notificata oltre i 5 anni la pretesa dell’Inps è prescritta.

In giurisprudenza, però, si è fatta strada la teoria che se la cartella non viene tempestivamente impugnata nei termini di legge, la definitività della stessa sarebbe paragonabile ad una sentenza passata in giudicato.

Si applicherebbe, in questo caso, l’art. 2953 c.c.  :I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrive con il decorso di dieci anni”.

Ebbene, la Cassazione, con Ordinanza n. 1799, depositata il 29 gennaio 2016, ha trasmesso gli atti al Primo Presidente

atteso che, a suo avviso, l’art. 2953 («che è norma speciale») non può applicarsi a fattispecie diverse dalla sentenza, con l’effetto che la «stabilità» della cartella non opposta non può equipararsi ad un giudicato.

Se è vero poi che la prescrizione ordinaria dei diritti è decennale  (…), è altrettanto vero che nel caso di specie v’è una norma di legge che prevede un termine breve (cfr. art. 3, comma 9, Legge n. 335/1995).

In conclusione, ad avviso della Cassazione, applicando il disposto di cui all’art. 2953 c.c. «si perverrebbe alla conclusione di consentire all’ente previdenziale di riscuotere contributi prescritti, in violazione del divieto stabilito, per ragioni di ordine pubblico, di effettuare versamenti a regolarizzazione di contributi assicurativi, dopo che rispetto ad essi sia intervenuta la prescrizione».

Queste valutazioni, ed il contrasto nella loro soluzione, rendono quindi necessaria una armonizzazione tra le pronunce delle diverse sezioni su un tema che deve essere considerato «di particolare importanza» ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c.”.

Pertanto, si dovrà attendere la decisione della Cassazione  al fine di poter dare per certo una cosa palese.  Precisamente che la cartella non impugnata non è una sentenza  passata in giudicato, ma solamente un atto amministrativo definitivo. Quindi il termine di prescrizione è e rimane sempre di 5 anni (art. 3, comma 9, Legge n. 335/1995).

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