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Corte Costituzionale: Equitalia deve traslocare le cause al Giudice dell’Ente impositore

La Consulta ha affermato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992, norma che disciplina la competenza delle Commissioni Tributarie Provinciali (Cost. n. 44 del 3 marzo 2016).

I fatti. Alcuni contribuenti, residenti in provincia di Cremona, hanno impugnato avvisi di accertamento con pretese Ici avanti la CTP di Cremona. L’agente della riscossione scelto dal Comune aveva, però, sede nella provincia di Cuneo.

La Ctp di Cremona, rigettando il motivo dei ricorrenti sulla competenza territoriale del Giudice nel territorio dove erano ubicati gli immobili oggetto dell’accertamento (Cremona), eccepiva la propria incompetenza a favore della Ctp di Cuneo (sede dell’agente della riscossione scelto dal Comune).

Appellata la sentenza veniva sollevava la questione di incostituzionalità dell’art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992, perché,  così interpretato, l’articolo comporta un gravoso onere in capo al contribuente per esercitare il proprio diritto di difesa.

La Corte Costituzionale ha, appunto, dichiarato la incostituzionalità di tale norma affermando autorevolmente: “La giurisprudenza costituzionale riconosce un’ampia discrezionalità del legislatore nella conformazione degli istituti processuali, anche in materia di competenza” (…) “resta naturalmente fermo il limite della manifesta irragionevolezza della disciplina, che si ravvisa, con riferimento specifico al parametro evocato, ogniqualvolta emerga un’ingiustificabile compressione del diritto di agire”.  Come nel caso di specie dove la ragionevolezza risulta mancare: “lo spostamento richiesto al contribuente che voglia esercitare il proprio diritto di azione è potenzialmente idoneo a costituire una condizione di sostanziale impedimento all’esercizio del diritto di azione”, “o comunque a rendere oltremodo difficoltosa la tutela giurisdizionale”.

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