Avvisi di accertamento e di addebitoSenza categoriaTardività

Ctr Lombardia: illegittimi gli accertamenti notificati con raddoppio termini per denuncia

Come noto, è stato il D.L. n. 223/2006, tramite anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 247/2011, che ha introdotto la disciplina del raddoppio dei termini di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento, nel caso di presentazione della denuncia per uno dei reati del D.Lgs. n. 74/2000. Di fatto veniva avvallata la prassi dell’Agenzia delle Entrate che si avvaleva del raddoppio dei termini anche quando il termine ordinario per l’accertamento risultava già spirato. Il reato denunciato bastava che vi fosse solamente in astratto (Cass. n. 20043/2015).

Grosso problema era se la denuncia, al fine di poter raddoppiare i termini dell’accertamento, doveva, oppure non doveva, essere formulata entro i termini ordinari di decadenza ex art. 43 del D.p.r. n. 600/1973.

Ebbene, con l’art. 2 del D. Lgs. n. 128/2015, il legislatore ha previsto che il raddoppio dei termini ha effetto solamente se la denuncia viene presentata nei termini ordinari (art. 43 del D.p.r. n. 600/1973). Nel caso in cui essa viene presentata oltre tali termini non si ha il raddoppio del periodo per la notifica degli avvisi di accertamento.

Inoltre, sempre tale art. 2, al comma 3, ha previsto anche una clausola di salvaguardi per tutti gli avvisi notificati prima dell’entrata in vigore di tale D. Lgs. n. 128/2015: per i precedenti avvisi notificati oltre i termini ordinari per la notifica, ex art. 43 d.p.r. n. 600/1973, si applica lo stesso il raddoppio (salva gli avvisi precedenti).

Tuttavia, con la Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) il legislatore è “tornato sui suoi passi”.

Con l’art. 1, commi da 130 a 132, è stato:

eliminato il riferimento al raddoppio dei termini ordinari per la notifica dell’avviso di accertamento: denuncia o non denuncia i termini rimangono solo quelli dell’art. 43 del D.p.r. n. 600/1973;

– allungamento dei termini ordinari di cui all’art. 43: ora 5 anni in caso di avvenuta presentazione della dichiarazione (prima erano 4); 7 anni in caso di omessa o nulla dichiarazione (prima erano 5);

–  il comma 132 prevede, per le annualità fino al 2015, un’apposita disciplina transitoria che stabilisce l’ultrattività dei termini decadenziali previgenti: rimane il raddoppio dei termini in caso di presentazione di denuncia, ma in presenza di determinate condizioni.

Orbene, sono proprio tali determinate condizioni che sono state oggetto di interpretazione della CTR della Lombardia.

Precisamente, la Legge di Stabilità 2016, sostituendo completamente l’art. 2 del D. Lgs. n. 128/2015, ha abrogato totalmente la normativa relativa al raddoppio dei termini in caso di presentazione di denuncia (nonc’ è più raddopio termini per la notifica degli avvisi di accertamento).

La stessa Legge di Stabilità 2016 ha, inoltre, previsto soltanto una disciplina transitoria per le annualità fino al 2015, ma non ha riportato l’eccezione propria dell’art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 128/2015 (per i precedenti avvisi notificati oltre i termini ordinari per la notifica, ex art. 43 d.p.r. n. 600/1973, si applicava lo stesso il raddoppio). Di conseguenza, per la CTR Lombardia n. 386 del 22 gennaio 2016, vi è abrogazione implicita della possibilità di salvaguardare i precedenti avvisi di accertamento, per i quali era stata presentata denuncia oltre i termini ordinari di dacadenza (nulli tutti gli avvisi di accertamento notificati prima del 31 dicembre 2015 oltre i termini ex art. 43 del d.p.r. n. 600/1973, ante modifica: 4 anni o 5 anni).

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