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Ctr Lombardia. Ritenuta d’acconto: il professionista non deve pagarla se prova di non averla percepita

La Commissione Tributaria Regionale di Milano ha confermato sia la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 68/E del 19 marzo 2009 (nonché la precedente Risoluzione n. 1034/E del 31 ottobre 1977), sia la costante giurisprudenza a partire dalla Cassazione n. 8806 del 2 ottobre 1996 (nonché si veda anche Cass. n. 14033 del 16 giugno 2006), in tema di pagamento della ritenuta d’acconto del professionista che dimostra di aver già subito la tassazione.

L’art. 35 del D.p.r. n. 602/1973 prevede l’iscrizione a ruolo del sostituito a titolo di coobbligato solidale se il sostituto non effettuata le ritenute sui redditi corrisposti al sostituito e non abbia conseguentemente provveduto al versamento. Pertanto, la CTR ha affermato che la norma prevede un’ipotesi precisa: il sostituto omette di versare le ritenute, ma anche che il sostituito omette di effettuare “a monte” la trattenuta sulle somme corrisposte al percipiente-sostituito.

Pertanto, se le ritenute sono state effettuate (trattenuta “a monte”) e il percipiente-sostituito ha incassato il compenso al netto delle ritenute subite, ma il sostituto non le ha effettivamente versate, il Fisco potrà agire solo verso il sostituito ex art. 4 D.p.r. n. 322/1998 (CTR Milano, Sez. 49, n. 23/2016).

In altri termini, chi percepisce le somme al netto della ritenuta operata (e può provarlo: fatture, dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui il contribuente dichiara di non aver percepito la ritenuta, prova del pagamento al netto della ritenuta), ma non versata dal sostituito è legittimato a detrarla, non potendo pagare due volte (non per sua colpa) l’imposta dovuta.

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