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È nulla la notifica della cartella senza avviso postale “CAN”

Come già anticipato in questo sito, la Giurisprudenza di merito (non seguendo le indicazioni della Cassazione) ha affermato che è affetta da nullità la cartella di pagamento notificata da Equitalia mediante spedizione diretta della raccomandata postale, qualora il plico sia stato consegnato a persona diversa dal destinatario ed a quest’ultimo non sia stata trasmessa l’ulteriore raccomandata recante la comunicazione di avvenuta notificazione cosiddetta C.A.N. (CTP di Campobasso Sent. n. 68/2016).

Precisamente, l’art. 26 del DPR 602/1973 reca la disciplina della notificazione della cartella, disponendo, al primo periodo del primo comma, che tale notifica è effettuata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. Il secondo periodo del primo comma del predetto articolo 26, però, stabilisce che tale notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento (la cosiddetta notifica “diretta” di Equitalia). In tal caso, la cartella è notificata (la notifica si perfeziona) in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario o da persone di famiglia o addette alla casa, all’ufficio o all’azienda, ovvero dal portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda.

Inoltre, è orami assodato in Giurisprudenza che la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell’avviso di ricevimento. Non serve che Equitalia produca l’originale o la copia della cartella di pagamento notificata, né che dia la prova del contenuto del plico spedito con lettera raccomandata. La cartella, pertanto, una volta pervenuta all’indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c. (presunzione di conoscenza), superabile solo se il medesimo (il destinatario della cartella) dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione (si veda, Cass. n. 9246/2015).

Posto che, allora, è ormai pacifico nella giurisprudenza l’orientamento per cui Equitalia può notificare la cartella tramite spedizione diretta della raccomandata con avviso di ricevimento, resta da stabilire se, in tal caso, debba essere inviata al destinatario, nell’ipotesi di consegna del plico a persona diversa, l’ulteriore raccomandata contenente la comunicazione di avvenuta notificazione (CAN) prescritta dall’art. 7 della legge 890/1982 (per tale articolo, se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell’atto, l’agente postale deve dare notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata, quindi con ulteriore raccomandata).

Pertanto, secondo i giudici di Campobasso, alla luce di tale normativa, in caso di consegna del plico raccomandato contenente la cartella a persona diversa dal destinatario, deve essere inviata al destinatario l’ulteriore raccomandata recante la C.A.N., a pena di nullità della notifica, come avvenuto nel caso di specie (la cartella era stata consegnata ad un familiare convivente del destinatario, ed a quest’ultimo nulla era più stato spedito per informarlo dell’avvenuta notificazione).

Tale necessità di inviare, quantomeno, la C.A.N. in caso di notifica della cartella a soggetto diverso dal destinatario, mitiga anche l’incostituzionalità di tutta la procedura (qui riassunta) della notifica diretta da parte di Equitalia.

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