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Incostituzionale la notifica della cartella con raccomandata, se il contribuente deve anche dare prova del contenuto.

In contrasto con quanto dichiarato in diverse recenti sentenze, la stessa Cassazione, ora, afferma che le notifiche di cartelle eseguite da Equitalia con plico chiuso, ex art. 26 del D.p.r. n. 602/1973 (notifiche cosiddette dirette), e contestato in giudizio dal contribuente il contenuto del medesimo plico, è onere dello stesso contribuente dimostrare di non aver rinvenuto nulla all’interno del plico (busta) o di aver rinvenuto un documento diverso da quello che doveva esserci: cartella di pagamento ( Cass. n. 5397 del 18 marzo 2016).

Ebbene, tale modalità di notifica delle cartelle di pagamento ex art. 26 del D.p.r. n. 602/1973 (notifica “diretta”) è, ancor di più, in costituzionale con la pronuncia della sentenza qui in commento.

Già la Corte Costituzionale n. 346 del 23 settembre 1998 aveva dichiarato incostituzionale l’art. 8 della Legge n. 890/1982 nella parte in cui non prevede, in caso di assenza del destinatario o in assenza di altre persone abilitate a ricevere l’atto, la possibilità di darne notizia (del tentativo di notifica) al destinatario stesso con successiva raccomandata con avviso di ricevimento.

In altri termini, nel caso in cui la notifica viene eseguita (non direttamente da Equitalia) da un Agente notificatore che usa sempre il servizio postale per notificare la cartella ed il postino non trova poi il destinatario, si deve mandare, pena incostituzionalità, anche una seconda raccomandata che informa del tentativo di notificazione.

Pertanto, se la Corte Costituzionale già dal 1998 ha imposto che venisse spedita una seconda raccomandata nel caso in cui il plico raccomandato spedito dal postino, su richiesta dell’Agente notificatore di Equitalia, non venisse recapitato direttamente al destinatario, l’incostituzionalità è ancor più evidente, ora, nel caso di notifica diretta fatta da Equitalia (notifica diretta intesa come consegna fatta direttamente con raccomandata da Equitalia senza la intermediazione dell’agente notificatore).

In caso di notifica diretta, la Cassazione con la sentenza n. 22572/2012 (si veda anche Cass. n. 8333/2015; Cass. n. 9534/2015) ha affermato che, basandosi sugli artt. 32 e 39 del D.M. 9 aprile 2001 (norma che regola solo le raccomandate), “senza che a tale fine sia prescritta nessuna particolare formalità da parte dell’Ufficiale Postale se non quella di curare che, la persona che egli abbia individuato come legittimata a ricevere l’atto a norma dell’art. 39 citato, apponga la propria firma sul registro di consegna della corrispondenza nonché sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente”.

Quindi, nel caso in cui Equitalia scegliesse di notificare la cartella direttamente (senza l’intervento dell’agente notificatore) non ci sarebbe nessun altro onere in capo allo stesso Agente notificatore se non quello di inviare solo il plico con la cartella tramite il servizio postale.

Di conseguenza, se il contribuente destinatario non si trovasse in casa nel momento in cui il postino esegue la consegna del plico, lo stesso contribuente non avrebbe alcun modo per conoscere tale notifica. Ora, in base alla Cassazione qui in commento, deve anche dare prova diabolica del contenuto del plico che non ha mai ricevuto.

E’ chiaro, quindi, che orami è oramai maturo il tempo per sollevare alla Consulta l’incostituzionalità dell’art. 26 del D.p.r. n. 602/1973 come interpretato dalle sentenze della Corte di Cassazione.

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