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Cartella: mancato rispetto della dilazione con l’Agenzia, Sanzione ridotta.

Nel caso in cui non si riesca a rispettare il pagamento dilazionato con l’Agenzia delle Entrare (per controllo delle dichiarazioni ex art 36bis o 36ter del D.p.r n. 600/1973), l’art. 3bis D.Lgs. n. 462/1997 (oggi modificato con l’introduzione dell’art. 15ter e dell’art. 25, comma 1, let. c-bis del novellato D.p.r. n. 602/1973) prevede l’applicazione alla somma residua non pagata la sanzione piena al 30% e per le somme già versate la sanzione ridotta al 20% (controlli formali ex art. 36ter D.p.r. n. 600/1973) o la sanzione ridotta al 10% (controlli automatizzati ex art. 36bis D.p.r. n. 600/1973).

Ebbene, per la Commissione Tributaria Provinciale di Teramo, sez. I, n. 433 del 18 novembre 2015, in caso di omesso pagamento di talune rate degli avvisi, cosiddetti, bonari, appare contrario al principio di proporzionalità l’irrogazione della sanzione piena al 30% e si deve, invece, mantenere la sanzione ridotta del precedente avviso bonario: 20% per i controlli formali; 10% per i controlli automatizzati.

La Commissione ha giustificato tale “esigenza di proporzionalità” dell’applicazione della sanzione perché “il mancato pagamento di tutte le rate della cartella originaria rientra tra le violazioni formali, poiché il mancato pagamento di queste non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta del versamento del tributo, determinato ab origine”.

Il Giudice di Teramo per giustificare tale fondamentale principio di proporzionalità delle sanzioni, in caso di cartella derivante da decadenza di precedente dilazione, si è basato sulla Sentenza della Corte di Giustizia Europea Equoland del 2014 C-27213; sugli artt. 7, comma 4, e 6, comma 5bis, del D.Lgs. n. 472/1997; sull’art. 10, comma 3, dello Statuto del Contribuente; sull’art. 53 della Costituzione.

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