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Prima casa: se i coniugi sono in comunione è irrilevante il trasferimento di residenza di uno solo di loro

Il contribuente, per godere dell’agevolazione “prima casa” deve avere, o trasferire nei 18 mesi, la residenza anagrafica nel Comune di ubicazione dell’immobile acquistato (Nota II-bis dell’art. 1 della tariffa, parte prima, allegato al T.U. Imposte di registro D.p.r. n. 131/1986). Per residenza la Giurisprudenza della Cassazione è, oramai, consolidata nel riferirsi alla residenza anagrafica e non hanno alcuna rilevanza le situazioni di mero fatto contrastanti con le risultanze dei dati anagrafici (Cass. n. 1284 del 25 gennaio 2016 e Cass. n. 11614 del 15 maggio 2013).

Tuttavia, si è consolidata un’attenuazione di siffatto principio nel caso di immobile acquistato con le agevolazioni durante il matrimonio in regime di comunione legale.

Infatti, con la sentenza della Cassazione n. 1494 del 27 gennaio 2016 è stato affermato che anche se uno dei 2 coniugi non abbia trasferito la residenza anagrafica nell’immobile (purchè tra di loro sussista il regime di comunione legale dei beni), ciò che rileva è la residenza del nucleo familiare. La prospettiva assunta è stata quella di valorizzare la rilevanza della famiglia, al cui favore viene realizzato l’investimento immobiliare, in ossequio al principio civilistico che individua i coniugi, in regime di comunione dei beni, come titolari solidali dell’intero immobile. Entrambi, quindi, potranno avvantaggiarsi di tale regime agevolato.

Si ricorda, invece, che per l’Agenzia delle Entrate, Circ. n. 38/E del 12 agosto 2005, l’agevolazione “prima casa” è applicabile solamente al coniuge, anche se in regime di comunione dei beni, in possesso dei requisisti e che abbia trasferito la residenza nel termine di 18 mesi, quindi per il 50%.

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