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Debiti previdenziali si prescrivono in 5 anni.

Come già anticipato nella news del 29 febbraio 2016, con Ordinanza della Cassazione n. 1799, depositata il 29 gennaio 2016, è stata rinviata alle Sezioni Unite la questione della prescrizione in 5 anni dei crediti dell’Inps, come previsto dall’art. 3 della legge n. 335/1995.

Ebbene, tale orientamento (si ripete: i debiti dell’Inps si prescrivono in 5 anni e non in 10anni) è, altresì, stato confermato da varie sentenze di merito, tra cui quella del Tribunale di Treno n. 39 del 8 marzo 2016 (si veda anche Tribunale di Romo del 6 maggio 2015).

Per tale Tribunale, quindi, le cartelle non opposte nei termini non possono assimilarsi ad una sentenza (ex art. 2953 c.c.), perché formata “unilateralmente dallo stesso ente previdenziale”. Per tale motivo al credito ivi contenuto non potrebbe applicarsi “la prescrizione decennale conseguente ad una sentenza di condanna passata ingiudicato”. Il termine prescrizionale rimane, pertanto, di 5 anni come previsto dall’art. 3 della Legge n. 335/1995.

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