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Equitalia deve dare prova della notifica della cartella anche dopo 5 anni

Cass. n. 6887 del 8 aprile 2016

L’art. 26, comma 5, del D.p.r. n. 602/1973 prevede che l’Equitalia “deve conservare per cinque anni la matrice o la copia delle cartelle con la relazione dell’avvenuta notifica o l’avviso di ricevimento”.

Ebbene, finalmente la Cassazione ha affermato che tale limite dei 5 anni non esenta Equitalia dall’onere probatorio. Tale termine ha solo il fine che Equitalia “conservi la prova documentale della cartella notificata a soli fini di esibizione al contribuente o all’amministrazione.

Nell’ottica di un processo tributario, invece, che può durare anche 15-20 anni, “trovano pieno e continuativo vigore – se necessario, anche oltre i cinque anni – le disposizioni generali sul riparto e sul soddisfacimento dell’onere probatorio”. Il concessionario dovrà quindi, “indipendentemente dal suddetto obbligo di conservazione nel quinquennio, a fornire in giudizio la prova della notificazione della cartella”.

Pertanto, sarà onere di Equitalia provare, in processo, anche dopo 5 anni, la regolarità della notifica della cartella. L’Agente della riscossione può esibire soltanto la relata di notifica (in caso di utilizzo del messo) o l’avviso di ricevimento (in caso di utilizzo della raccomandata a/r). Sono quindi esclusi altri strumenti alternativi, quali per esempio la schermata del tracking online del servizio postale o altre attestazioni equipollenti (Cass. n. 6887 del 8 aprile 2016).

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