Avvisi di accertamento e di addebitoIvaSenza categoria

Fatture regolari: non serve la prova del contratto per detrarre l’Iva

Spesso gli ufficio dell’Agenzia pretendono che a fronte della deduzione del costo il contribuente esibisca anche un contratto stipulato con la controparte. Ebbene, secondo la Cassazione sono l’inerenza e la certezza dei costi che consentono la deduzione di un costo e la detrazione della relativa Iva. A nulla rileva, invece, l’esistenza di un contratto tra le parti (Cass. n. 7881 del 20 aprile 2016).

Nei fatti, la società impugnava un avviso di accertamento innanzi al Giudice Tributario, che per entrambi i due gradi di merito rigettava il ricorso del contribuente. La società tuttavia ricorreva per Cassazione, la quale accoglieva le doglianze ed annullava la sentenza della CTR.

Secondo la Cassazione l’assenza di un contratto tra le parti, da cui ottenere un riscontro documentale dell’operazione riportata in fattura, è del tutto irrilevante. E’, invece, sufficiente per la detrazione dell’Iva: 1. Regolare fattura; 2. veridicità di quanto in essa rappresentato.

Tale principio è stato affermato già da altre pronunce della Suprema Corte: Cass. n. 3586 del 24 febbraio 2016; Cass. n. 14767 del 15 luglio 2015; Cass. n. 5072 del 13 marzo 2015; Cass. b. 21446/2014; Cass. n. 24426/2013; Cass. n. 5748/2010.

Inoltre, in riferimento al sopra indicato punto 1., si evidenzia che la Direttiva 2006/112/CE art. 178, lett. a) individua, per le modalità di detrazione dell’Iva, semplicemente che il cessionario o committente deve essere in possesso di una fattura regolare, redatta cioè in conformità al “contenuto minimo obbligatorio” previsto dall’art. 226 di tale Direttiva (si vedano anche le conclusioni dell’Avvocato Generale  presso la Corte UE, presentate il 18 febbraio 2016 nella causa C-516/14, Barlis 06 – Investimentos Imobiliàrios e Turìsticos).

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