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Agevolazioni prima casa: novità Legge di Stabilità 2016. Cassazione ammette la causa di forza maggiore per l’agevolazione

L’art. 1, comma 55, della legge 208/2015 (Legge Stabilità 2016) ha introdotto il comma 4bis all’articolo 1, nota II-bis), della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al D.p.r.  26  aprile  1986,  n.  131, pertanto, dal 1 gennaio 2016, non è più ostativo il possesso di un’altra abitazione acquistata con i benefici fiscali, purché sia alienata entro un anno.Inoltre, la Cassazione, cambiando la precedente Giurisprudenza che teorizzava l’evento sopravvenuto come una situazione, imprevedibile, inevitabile e non imputabile al contribuente (quindi vi era un diniego a tale beneficio per la grande difficoltà di provare tali caratteristiche della causa di forza maggiore, si veda Cass. n. 2616 10 febbraio 2016; Cass. n. 15959/2013; Cass. n. 10807/2012; Cass. n. 18378/2012; Cass. n. 1392/2010), con la sentenza n. 8351 del 27 aprile 2016 la Suprema Corte ha riconosciuto l’adducibilità della forza maggiore come l’esimente rispetto alla decadenza dal beneficio fiscale per mancato trasferimento della residenza del contribuente acquirente.

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