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Agenzia delle Entrate: riammissione alle rateazioni decadute

L’art. 1, commi da 134 a 138, Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) ha introdotto la possibilità, a favore dei soggetti decaduti dalla rateazione conclusa con l’Agenzia delle Entrate, a seguito della definizione dell’accertamento con adesione o per acquiescenza, di essere riammessi al pagamento rateale (si veda anche Circolare Agenzia Entrate 22.4.2016 n.13/E).

I soggetti interessati che:

1. hanno definito con adesione un avviso di accertamento o hanno prestato acquiescenza all’accertamento;

2. hanno scelto di pagare la somma dell’avviso di accertamento in modo rateale;

3. sono decaduti dalla dilazione (non avendo versato una rata, oltre alla prima, oltre il termine di pagamento della successiva).

Le 2 condizioni:

a. la decadenza dalla rateazione deve essersi verificata nei 36 mesi antecedenti al 15 ottobre 2015, ossia tra il periodo 15 ottobre 2012 al 15 ottobre 2015.

b. le somme della dilazione decadute sono devono essere relative a imposte dirette (IRES/IRPEF/Addizionali/IRAP).

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