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Anche l’Iva sui rifiuti è illegittima e va rimborsata

Con nostra precedente news indicavamo che l’Iva applicata sulle bollette del Gas e su quelle dell’energia è illegittima e deve, quindi, essere rimborsata dallo Stato.

Ebbene, anche l’Iva applicata sulla tassa dei rifiuti è illegittima. Precisamente la cosiddetta TIA (Tariffa di igiene ambientale) non è assoggettabile all’IVA del 10%.

E’ questo il principio affermato dalle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione nella sentenza n. 5078 depositata il 15 marzo 2016, con la quale è stato risolto un contrasto interpretativo insorto nella più recente giurisprudenza di legittimità.

Secondo tale solenne pronuncia la tassa sui rifiuti (Tia, istituita dall’art. 49 del D.Lgs. n. 22/1997) è un Tributo e, quindi, l’Iva non può essere applicata ad una somma che è già un’imposta (l’IVA, ex art. 3 del D.P.R. n. 633/1972 colpisce solo la capacità contributiva che deriva dall’acquisto di beni o di servizi tramite il versamento di un corrispettivo e non altre imposte).

Di conseguenza, trattandosi di indebiti incassi, l’IVA già incassata dallo Stato sui rifiuti deve essere rimborsata.

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