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Cartella per multe: 30 giorni per impugnare al Giudice di Pace, se non notificato il verbale

Con l’art. 7 del D.Lgs. n. 150/2011, dal 6 ottobre 2011, tutte le cartelle con oggetto pretese relative alla violazione del Codice della strada vanno opposte avanti al Giudice di Pace in 30 giorni (Cass. n. 12412/2016). Ciò, però, se si contesta che il precedente verbale non è stato notificato al contribuente.

In altri termini, se prima della cartella è stato correttamente notificato il verbale dei vigili la cartella non va più impugnata avanti al Giudice di Pace (non si applica l’art. 7 del D.Lgs. n. 150/2011), ma la si deve impugnare, nel termine di 20 giorni (art. 617 c.p.c.), avanti al Giudice dell’Esecuzione (Tribunale). Questo perché, se correttamente notificato il precedente verbale della contravvenzione, la cartella diventa, subito, un atto esecutivo per la riscossione (come se ci fosse già l’esecuzione).

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