Cartelle di pagamentoNotificaSenza categoria

Nullità della cartella per illegittimità della notifica

Dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 258 del 22 ottobre 2012, anche per le cartelle di pagamento, comunicate tramite agente notificatore (quindi non direttamente da Equitalia con Poste Italiane), si deve controllare la procedura di notifica a seconda che il destinatario sia irreperibile all’indirizzo indicato nell’ufficio anagrafe (assenza “assoluta”) o sia solo temporaneamente assente all’indirizzo indicato nell’anagrafe (assenza “relativa”, cioè in caso di temporanea assenza).

Nel primo caso (assenza “assoluta”) si applica l’art. 26 del d.p.r. n. 602/1973, in combinato disposto con l’art. 60, lett. e), del D.p.r. n. 600/1973.

Nel secondo caso (assenza “relativa”) si applica l’art. 26, comma 6, del d.p.r. n. 602/1973, in combinato disposto con l’art. 60 del D.p.r. n. 600/1973 e dell’art. 140 c.p.c.

Ebbene, con tali presupposti, la CTP di Pavia con la Sentenza n. 242 del 28 aprile 2016 (si veda anche CTP Milano n. 3094 del 6 aprile 2016) ha annullato una cartella di pagamento non legittimamente notificata ad un contribuente.

La CTP Pavia ha affermato, nel caso in cui l’indirizzo del destinatario della cartella è conosciuto o conoscibile (all’anagrafe), l’agente notificatore, non trovando nessuno, deve obbligatoriamente seguire la procedura di notifica “relativa”, quindi:

  1. Deposito dell’atto al Comune di residenza e affissione all’albo comunale;
  2. Affissione dell’avviso che l’atto è in giacenza presso il Comune;
  3. Invio della raccomandata informativa che avverte del deposito dell’atto in Comune.

Pertanto, non è sufficiente il semplice deposito della cartella presso il Comune (notifica in caso di assenza “assoluta”).

Inoltre, la stessa CTP ha affermato che tale difetto di notifica della cartella non è sanabile neppure con la costituzione in giudizio “essendo la cartella esattoriale un atto unilaterale recettizio, la notifica ha la funzione di perfezionarne l’esistenza” (si veda anche la Cass. n. 24082 del 25 novembre 2015 che ha affermato che nella relata di notifica si deve dare obbligatoriamente conto anche di tutte le ricerche effettuate dall’Agente Notificatore).

Articoli Correlati

Back to top button