Avvisi di accertamento e di addebitoSenza categoria

I controlli bancari non sono sufficienti per il professionista.

La Corte Costituzionale, con Sentenza n. 228 del 6 ottobre 2014, affermava che non si può equiparare, fiscalmente, l’attività del professionista e l’attività d’impresa. Quindi, i prelevamenti “non giustificati” dal conto corrente eseguiti dal professionista non devono considerarsi compensi da assoggettare ad imposta.

Inoltre, la Cass. n. 23041 del 11 novembre 2015, seguendo l’orientamento della sentenza della Corte Costituzionale sopra citata, ha affermato il principio che “ai lavoratori autonomi o professionisti intellettualinon è applicabile la presunzione  per la quale “sia i prelevamenti sia i versamenti operati sui conti correnti bancari, non annotati contabilmente, vanno imputati ai ricavi conseguiti, nella propria attività, dal contribuente che non ne dimostri l’inclusione nella base imponibile oppure l’estraneità alla produzione del reddito”. Tale presunzione, si riferisce solamente agli imprenditori.

Quindi, un avviso di accertamento mosso contro un professionista, non può basarsi solamente sulle indagini bancarie (si veda anche Cass. n. 20251 del 9 ottobre 2015 che ha accolto il ricorso di un Avvocato che eccepiva la nullità degli accertamenti per tale difetto di motivazione).

Ebbene, la Cassazione, con la recente sentenza n. 12779 del 21 giugno 2016, ha confermato tale orientamento ed ha precisato che deve essere annullato l’avviso di accertamento nei confronti del professionista, basato soltanto sui controlli bancari. La Suprema Corte ha applicato il principio che per i professionisti i prelievi “non giustificati” dal conto corrente non sono, da soli, sufficienti a recuperare a tassazioni somme considerate “in nero”.

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