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Liti di rimborso. Agenzia delle Entrate: deve eccepire l’avvenuta prescrizione in modo tempestivo

L’art. 23, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992 afferma che:”Nelle controdeduzioni la parte resistente espone le sue difese prendendo posizione sui motivi dedotti del ricorrente e indica le prove di cui intende valersi, proponendo altresì le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio e instando, se del caso, per la chiamata di terzi in causa”. Ebbene, in giurisprudenza è stato sempre affermato che, in presenza di costituzione in giudizio tardiva, l’Agenzia non può più sollevare eccezioni processuali e di merito, che non

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