Avvisi di accertamento e di addebitoDecadenza ed illegittimitàSenza categoria

Accertamento valido prima dei 60 giorni

La Cassazione ha affermato che l’accertamento è valido prima dei 60 giorni dall’ingresso della Guardia di Finanza presso il commercialista dove viene depositata la contabilità dell’azienda, poi prelevata.

Per la Suprema Corte, si tratta di un atto di controllo, cosiddetto, a tavolino per il quale non valgono le garanzie sancite dall’art. 12 dello Statuto del contribuente (Cass, Ord., n. 14861 del 20 luglio 2016).

Nel caso sottoposto all’esame della Corte l’accesso era avvenuto non presso la sede del contribuente ma presso quella del depositario delle scritture contabili. L’accertamento era stato poi notificato dopo solo trenta giorni. Il contribuente aveva impugnato l’avviso ed aveva eccepito il mancato rispetto delle garanzie dello Statuto sui tempi per emettere l’atto, appunto i 60 giorni ex art. 12 Legge 212/2000. La Ctp e la Ctr avevano accolto la tesi della difesa, ma la Cassazione ha ribaltato il verdetto accogliendo la tesi dell’Ufficio.

Già precedentemente la Cassazione (Cass. SS. UU. n. 24823/2015) aveva precisato che, in tema di tributi, le garanzie fissate nell’art. 12, comma 7, legge n. 212/2000 trovano applicazione esclusivamente in relazione agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali ove si esercita l’attività imprenditoriale o professionale del contribuente.

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