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CTP DI COMO: non si allinea alla Cassazione sulla correzioni della dichiarazione

La Cassazione a Sezioni Unite n. 13378 del 30 giugno 2016 affermava che la correzione di errori od omissioni di costi, mediante la dichiarazione integrativa “a favore” del contribuente, è esercitabile entro l’anno successivo, spirato tale termine si deve utilizzare solamente l’istanza di rimborso.

Ebbene, tale pronuncia non è “digerita” dai Giudici di Merito.

Precisamente, una snc, nel 2009, nel dubbio circa la cumulabilità tra la tariffa incentivante del cosiddetto “Conto energia” e la “detassazione ambientale” ex art. 6 della L. 388/2000, pur avendo posto in essere tutti gli adempimenti previsti e avendo inserito in bilancio i costi di un impianto fotovoltaico relativo alla predetta agevolazione ambientale, aveva poi prudenzialmente omesso la deduzione fiscale di tali costi. Chiarita nel 2012, da parte del Ministero, la cumulabilità delle predette agevolazioni, la snc aveva presentato una dichiarazione integrativa per il 2009, rideterminando il minor reddito imputato per trasparenza ai soci e, pertanto, aveva altresì presentato delle dichiarazioni integrative dal periodo d’imposta 2009 sino al 2012, per “recuperare” quanto tassato in eccesso dai soci, così come indicato dalla sopra ricordata circolare n. 31/2013.

Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate emetteva avvisi bonari con i quali contestava l’utilizzo di tale procedura. Tali atti venivano poi impugnati avanti al Giudice di merito Comasco.

In particolare la CTP di Como n. 10/2016 affermava che l’omessa deduzione di un costo è paragonabile ad una impropria od errata applicazione di un principio contabile, quindi può essere “sanata” dal contribuente mediante “recupero” di questo costo con la procedura delle dichiarazioni integrative, “a catena”: la possibilità per il contribuente di “ricostruire” tutte le annualità d’imposta interessate dall’errore risalendo fino all’ultima annualità d’imposta dichiarata.

Tale principio, inoltre, è altresì supportato dalla circolare n. 31/2013 dell’Agenzia delle Entrate che ha chiarito che il contribuente, il quale non abbia imputato un componente negativo (costo) nell’esercizio di competenza, potrà (laddove l’annualità sia emendabile ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis del DPR 322/98) presentare l’integrativa per correggere l’annualità in cui v’è stata l’omessa imputazione, del costo .

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