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Equitalia: illegittima l’intimazione se gli interessi non sono chiari

Per la CTP Pavia è illegittimo l’atto di Equitalia se non è chiaro e motivato negli interessi. Precisamente, la contribuente impugnava un’intimazione di pagamento di €147.240,56, derivante da cartelle di pagamento dilazionate ma poi tali dilazioni decadevano per mancato pagamento delle rate. Tra i vari motivi la ricorrente eccepiva anche il difetto di chiarezza e di motivazione dell’atto impugnato in violazione dell’art. 7 della Legge n. 2112/2000 (Statuto Contribuente).

La CTP di Pavia, con la Sentenza n 270 del 12.05.2016, ha annullato l’atto, con condanna di Equitalia al pagamento delle spese, affermando che: “l’intimazione di pagamento addebita alla contribuente quale “importo residuo dovuto” (…) tutta una serie di somme senza distinguere tra debito capitale residuo e interessi di mora, e senza specificare per questi ultimi la base di computo (…), il periodo di computo, l’aliquota applicata. In questi termini alla contribuente è richiesto un atto di fede.

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