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Professionisti: Cassazione “abolisce” la presunzione anche sui versamenti bancari

L’art. 32, comma 1, n. 2 del D.p.r. n. 600/1973 stabilisce che i dati risultanti dalle movimentazioni bancarie sono posti come ricavi a base delle rettifiche e degli accertamenti, se il contribuente non dimostra che di tali movimentazioni ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito o che le stesse non assumono rilevanza per tale fine.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 228 del 6 ottobre 2014, aveva stabilito che i prelievi dai conti dei professionisti non potevano essere semplicemente presunti come redditi “occulti” da sottoporre ad accertamenti (la Consulta aveva dichiarato incostituzionale la locuzione “o compensi” dell’art. 32, comma 1, n. 2 del D.p.r. n. 600/1973).

Dubbi erano sorti, però, in riferimento ai versamenti. Non essendo stati quest’ultimi espressamente considerati nella sentenza della Consulta.

La Cassazione, con la Sentenza n. 12779 del 21 giugno 2016 (richiamando la precedente sentenza n. 23041 del 11 novembre 2015) ha ribaltato il precedente orientamento ed ha affermato che la Sentenza della Corte Costituzionale n. 228/2014 ha eliminato, per i professionisti, la presunzione legale sia relativa ai prelievi, sia per i versamenti dei conti correnti.

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