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Nuova dilazione anche con l’Agenzia delle Entrate

La nuova opportunità di dilazione anche con l’Agenzia delle Entrate è prevista dall’art. 13bis, comma 3, D.L. 113/2016 (come modificato dalla legge 160/2016). Tale articolo è una “continuità” rispetto alla analoga disciplina prevista dalla Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208/2015).

Condizioni e presupposti:

  • È sufficiente una semplice istanza all’Agenzia delle Entrate;
  • La domanda deve essere presentata entro il 20 ottobre 2016 (come per la dilazione per contribuenti decaduti da precedenti dilazioni di Equitalia);
  • L’attuale sanatoria con l’Agenzia delle Entrate ha come oggetto dilazioni decadute tra il 16 ottobre 2015 ed il 1 luglio 2016 (le dilazioni scadute tra il 15 ottobre 2012 ed il 15 ottobre 2015 erano già state fatte oggetto della sanatoria della Legge di Stabilità 2016);
  • Sono ammesse per tale sanatoria le dilazioni derivanti da accertamento con adesione e da acquiescenza all’accertamento, le dilazioni afferenti la definizione del Pvc, ex articolo 5bis, D.Lgs. n. 218/1997, e la definizione dell’invito a comparire, ex articolo 5, comma 1bis, D.Lgs. n. 218/1997;
  • L’attuale sanatoria ha come ambito oggettivo tutte le imposte dirette ed indirette (la sanatoria della Legge di Stabilità 2016 era limitata alle sole imposte dirette ed all’Irap);
  • La sanatoria odierna non dispone nulla in riferimento alla decadenza per il mancato pagamento di 2 rate come era nella precedente. Pertanto si tratta di una dilazione ex novo con l’Agenzia delle Entrate per la somma rimanente dalla precedente dilazione, pertanto si decade da tale sanatoria per il mancato pagamento di una sola rata trimestrale (8 rate trimestrali per debiti inferiori ad €50.000,00; 16 rate trimestrali per somme eccedenti €50.000,00);
  • Si potrà beneficiare del lieve inadempimento (art. 15ter del D.p.r. n. 602/1973) che consiste nella possibilità di ritardare il pagamento della rata di 7 giorni o per un importo non superiore al 3% o comunque non superiore ad €10.000,00).

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