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Irap non si applica per le imprese familiari

L’Irap non si applica per le imprese familiari, questa è la decisione della recente ordinanza della  Cassazione n. 17429 del 30 agosto 2016.

Precisamente, tale pronuncia ha affermato che, per stabilire il presupposto dell’applicazione dell’Irap alle imprese familiari, il Giudice di merito deve valutare per le “quote di collaboratori familiari” se “nel caso di specie, di lavoro non occasionale che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore esplicante mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.

Quindi, anche per le imprese familiari (oltre alle figure di: agenti di commercio, rappresentanti, promotori finanziari, artigiani, piccoli commercianti, coltivatori diretti del fondo, piccoli imprenditori eccetera) non si applica l’Irap qualora le stesse si avvalgono di collaboratori che svolgono attività esecutive.

Tale ordinanza n. 17429/2016 ha quindi “allargato” alle imprese familiari la precedente pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite n. 9451 del 10 maggio 2016 (che non considerava tali imprese familiari): non è automaticamente configurabile il requisito dell’autonoma organizzazione nei casi di impiego di un dipendente o collaboratore che svolge mansioni di segreteria o meramente esecutive.

Per completezza si precisa che l’ordinanza n. 17429/2016 (oltre alla Cass. SS. UU. n. 9451/2016) contrasta con altre sentenze che, per l’impresa familiare, avevano stabilito sempre l’assoggettamento all’Irap (Cass. n. 12616 del 17 giugno 2016; Cass. n. 22628/2014; Cass. n. 1537/2014; Cass. n. 10777/2013).

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