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Lista Falciani: l’Agenzia può utilizzare dati illegittimamente sottratti

Per la Cassazione la Lista Falciani è utilizzabile anche se tali dati sono stati illegalmente sottratti da un dipendente della banca estera (Cass. Ordinanza n. 17503 del 01 settembre 2016).

Brevemente. Falciani era un dipendente della Banca Svizzera Hsbc. Quest’ultimo dopo aver copiato illegalmente informazioni bancarie (oltre 130.000 titolari di conti svizzeri), faceva pervenire tale Lista all’allora ministro francese delle finanze Christine Lagarde (appunto tale lista è chiamata anche Lista Lagarde).

In tale Lista vi sono vari soggetti, provenienti da diversi Paesi, che hanno utilizzato quell’istituto di credito per i propri depositi bancari con lo scopo, presumibile o presunto, di evadere le tasse o riciclare denaro.

Dall’11 dicembre 2014 Falciani è stato indagato dal Governo federale svizzero per violazione del segreto bancario e per spionaggio industriale.

Ebbene, ad un contribuente veniva comunicato un avviso di accertamento fondato esclusivamente sui dati contenuti nella lista Falciani. L’atto veniva impugnato ed i Giudici tributari di primo e di secondo grado davano ragione al contribuente per l’inutilizzabilità di tali elementi acquisiti dall’Amministrazione Finanziaria Francese in modo illegittimo.

L’Agenzia ricorreva in Cassazione eccependo che l’amministrazione finanziaria può avvalersi di qualsiasi elemento con valore indiziario ad esclusione di quanto si violi una precisa disposizione di legge o un diritto del contribuente.

La Cassazione, con l’Ordinanza n. 17503/2016, ha confermato la tesi dell’Ufficio. Precisamente e’ stato affermato che per i precedenti orientamenti della Suprema Corte, in tema di accertamento tributario, è legittima l’utilizzazione di qualsiasi elemento con valore indiziario, anche acquisito in modo irrituale (o illegittimo).

L’unica eccezione vi è qualora l’ inutilizzabilità discenda da una specifica previsione di legge. In altri termini, qualora la non utilizzazione sia relativa alla tutela di diritti fondamentali di rango costituzionale: inviolabilità della libertà personale, del domicilio, eccetera (Cassazione 24293/2011).

L’Agenzia, quindi, può utilizzare prove acquisite illegittimamente (Lista Falciani). Unico limite vi è’ qualora l’ inutilizzabilità discenda da una disposizione di legge o dal fatto di essere stati acquisiti in violazione di un diritto del contribuente.

Appunto, Falciani è stato accusato solamente di violazione dei doveri di fedeltà verso l’istituto datore di lavoro e di riservatezza dei dati bancari. Falciani non è indagato per violazione dei diritti dei contribuenti inseriti in tale Lista.

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