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CTR: cartelle nulle se non è provata la notifica in modo autentico

Nel caso in cui Equitalia non prova la notifica delle cartelle in modo autentico o con la produzione degli originali, non vi è possibilità di correlazione tra la documentazione prodotta e le cartelle impugnate, che sono quindi nulle.

Precisamente, per la CTR Lombardia n. 3831 del 28 giugno 2016  Equitalia, perché le cartelle non siano nulle, deve produrre gli originali delle cartelle assunte come notificate, anche perché deve conservarle per 5 anni o meglio “per tutto il periodo in cui il credito portato ad esecuzione non sia stato recuperato” (si veda anche Cass. n. 6887/16).

Inoltre, tale CTR, in riferimento alla semplice produzione in giudizio di fotocopie della documentazione inerente la rituale notifica delle cartelle prodotte da Equitalia, ha affermato che “con contestazione ex art. 2719 c.c. della conformità all’originale eventualmente prodotte la società Equitalia” deve produrre, quantomeno, una copia con attestazione di autenticità. Attestazione che Equitalia non può apporre perché non è Pubblico Ufficiale. Si veda anche CTP Latina 9920/16 che, in riferimento alla notificata tramite PEC, giunge alla stessa conclusione. Precisamente che Equitalia non è un Pubblico Ufficiale e quindi non può autenticare.

Nel concreto, il contribuente contestava in giudizio la regolare notifica di alcune cartelle, ma notificategli. Di tali atti parte ricorrente ne veniva a conoscenza solamente con la formulazione dell’istanza di accesso atti. Si costituiva Equitalia e produceva solamente copia di estratti di ruolo e copia semplice della documentazione relativa alla presunta notifica. La CTP di Milano respingeva il ricorso e dava ragione a Equitalia.

Il contribuente, però, appellava tale sentenza ed insisteva eccependo che non vi è notifica delle cartelle.  Inoltre che Equitalia non produceva gli originali delle cartelle, nonché copia autentiche delle relate o cartoline di ritorno.

La CTR ha dato ragione al contribuente condannando Equitalia anche al pagamento delle spese di lite supportate dal contribuente per entrambi i giudizi.

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