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Irap, no se c’è la dattilografa

La Cassazione, con la sentenza n. 18734 del 23 settembre 2016, conferma l’orientamento sull’ Irap.

Tale imposta non è dovuta se il professionista si avvale di un collaboratore per attività meramente esecutive. La Suprema Corte paragona l’assenza di organizzazione  (presupposto che esclude l’Irap) con l’utilizzo di un soggetto per semplici attività esecutive. Per attività, quindi, che non concorrono direttamente a formare o aumentare il fatturato.

Precisamente, la Cassazione n. 18734/2016, in un passaggio centrale della decisione,  ha affermato:Le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. Un., n. 9451/2016) hanno di recente chiarito l’irrilevanza, ai fini della configurazione del requisito dell’autonoma organizzazione richiesta per la debenza dell’IRAP, di una collaborazione fornita da un soggetto adibito a mansioni di segretaria ovvero meramente esecutive.   Nell’affermare tale principio le S.U.  hanno precisato che una tale forma di collaborazione reca all’attività svolta dal contribuente un apporto del tutto mediato o, appunto, generico.  Ciò perchè lo stesso limite segnato in relazione ai beni strumentali, “eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione”,  non può che valere, armonicamente, per il fattore lavoro, la cui soglia minimale si arresta all’impiego di un collaboratore”.

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