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Interessi illegittimi se non è indicato tasso e decorrenza

Per la CTR della Lombardia n. 4260 del 18 luglio 2016: interessi illegittimi se non rispettosi del dettato dell’art. 7 della Legge 212/2000.

Precisamente, i Giudici della Commissione Regionale, con una lunga e complessa sentenza, accoglievano l’appello della Società contribuente. Venivano inoltre condannante Equitalia e l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese legali.

Sul punto (interessi illegittimi) la CTR:”la cartella notificata il 25/11/14 ed impugnata si limita a dare sugli importi a ruolo resi esecutivi in data 16/08/2007 del tutto sintetiche informazioni su sole quattro righe prive dei necessari chiarimenti e/o riferimenti, come segue: “anno, codice tributo, descrizione e ammontare (1001 Iva – € 366,301,19; 0141 – Iva interessi – €183,150,59)”. 

Al riguardo non si può non considerare che la Corte di legittimità già con la sentenza n. 22997/2010 aveva stabilito il principio che la legittimità di quanto richiesto in cartella va subordinata alla verifica degli interessi richiesti e con la successiva sentenza n. 4516/2012 aveva ribadito che non competono al contribuente difficili indagini per decifrare un computo degli interessi non esplicitato e comunque criptico e non comprensibile.

La CTR Lombardia, sez. 30, con la sentenza n. 42 del 5/3/2013 si era confermata a tali statuizioni dichiarando come annullabile la cartella esattoriale che, quanto agli interessi con la medesima addebitati al contribuente avesse solo indicato la cifra degli interessi ritenuti come dovuti e non ne avesse esplicitato né il tasso applicato né la data di decorrenza dei medesimi, avendo cioè omesso, in modo analitico e inequivocabilmente dettagliato, le aliquote applicate in relazione a ciascuna decorsa annualità o parte di essa” (CTR Lombardia- Milano n. 4260/2016; si veda anche CTP Pavia n. 270/2016).

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