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Disapplicato l’aggio di Equitalia

La CTP di Treviso, sentenza n. 325 del 12/9/2016, ha disapplicato l’aggio di Equitalia.

Tale Giudice ha evidenziato, principalmente, 3 passaggi per disapplicare l’aggio di Equitalia:

  1. l’aggio di Equitalia riporta in capo al contribuente un onere dell’Erario. Tale compenso è la remunerazione per l’attività svolta da Equitalia nel rapporto tra Agente della riscossione e Ente impositore. Di ciò nulla rileva al contribuente.  In altri termini, al cittadino non può essere addossato tale costo perché ne è estraneo dal relativo rapporto (si ricorda, inoltre che anche la CTR Lombardia n. 5454/2016 ha evidenziato che l’aggio viola il principio costituzionale della proporzionalità nella capacità contributiva).
  2. L’aggio di Equitalia è un “aiuto di Stato” escluso dall’art. 107 del Trattato di funzionamento dell’Unione Europea. La normativa che prevede tale aggio di Equitalia (art. 17 D.Lgs. n. 112/1999) attribuisce all’Agente della riscossione un sussidio statale, cioè un aiuto.  “In buona sostanza attraverso l’imposizione del tributo e del suo gettito si viene collateralmente ad ottenere un finanziamento che costituisce un aiuto” (si ricorda che è ancora pendente la decisione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea sulla compatibilità dell’aggio di Equitalia con il diritto Comunitario, sollevata dalla CTP di Torino e dalla CTP di Latina).
  3. L’aggio di Equitalia è un compenso che prescinde da ogni effettivo costo sostenuto dall’Agente della riscossione.

Si evidenzia che solamente con l’art. 9, comma 1, del D.Lgs. 159 del 22 ottobre 2015 l’art. 17 del D.Lgs. n. 112/1999 veniva sostituita l’indicazione “gli agenti della riscossione hanno diritto al rimborso dei costi fissi risultanti dal bilancio certificato” con: “sono riconosciuti gli oneri di riscossione e di esecuzione commisurati ai costi per il funzionamento del servizio”.

Pertanto, per le cartelle notificate prima del 22 ottobre 2015 non vi è neppure la normativa che legittima l’aggio di Equitalia al fine di supportare la struttura dell’Agente della riscossione. Quindi, prima del 22 ottobre 2015 Equitalia deve dare prova di aver supportato costi fissi pari all’aggio preteso per il singolo atto notificato.

 

 

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